| Onorevoli Deputati! -- Nel 1992 si sono succeduti più
decreti-legge non convertiti in legge regolanti la materia del
differimento di termini previsti da disposizioni legislative
in vigore (decreti-legge 2 gennaio 1992, n.1, 1^ marzo 1992,
n.195, 30 aprile 1992, n.274 e 1^ luglio 1992, n.325) ai quali
ha fatto seguito un disegno di legge (atto Senato n.624) e,
successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512.
Quest'ultimo decreto-legge è stato poi reiterato una prima
volta con il decretolegge 2 marzo 1993, n.48, il quale è stato
approvato il 29 aprile 1993 da parte del Senato con
emendamenti.
Nella seduta del 27 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri
approvò la reiterazione
del decreto-legge n.48 del 1993 nell'identico testo
originario, non potendo conoscere anticipatamente le modifiche
approvate dal Senato il giorno successivo.
Il Governo ha poi adottato il decretolegge 28 aprile 1993,
n.130, che non avendo avuto seguito decisivo in Parlamento, è
stato reiterato con il decretolegge 30 giugno 1993, n. 212,
facendo anche riferimento alle vicende dei precedenti
provvedimenti e, da ultimo, con il decreto-legge 30 giugno
1993, n. 212.
Si ricorda, anzitutto, che il cennato disegno di legge sul
differimento di termini (atto Senato n.624), il cui esame è
stato effettuato congiuntamente con ciascuno degli ultimi tre
decreti-legge, non ha ancora concluso l' iter dell'esame
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parlamentare, salvo che per alcune disposizioni stralciate dal
provvedimento, le quali hanno formato oggetto di distinti
provvedimenti legislativi (Torre di Pisa e consorzi per
l'esportazione di cui, rispettivamente, alla legge 23 dicembre
1992, n.493, e al decreto-legge 19 dicembre 1992, n.490,
convertito dalla legge 16 febbraio 1993, n.38).
Con il decreto-legge n.48 del 1993 furono ripresi i
differimenti di termini già contenuti nell'atto Senato n.624,
e nel decreto-legge n.512 del 1992 ed alcune disposizioni
recanti il differimento al 1993 della possibilità di
utilizzare i fondi disponibili nel 1992, destinati ad
interventi in opere pubbliche o nel settore economico e
finanziario, le quali trovano la loro copertura nei fondi
afferenti al bilancio 1991 e 1992, mentre il decreto-legge
n.130 del 1993 riproponeva sostanzialmente il testo originario
del decreto-legge n.48 del 1993.
Il nuovo decreto-legge riproduce, come quelli precedenti,
norme di semplice proroga dell'efficacia delle norme
fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i
termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione
di interventi finanziari dello Stato.
Trattasi anzitutto di disposizioni contenenti differimenti
di termini, alcuni, come già precisato, già scaduti
anteriormente al 31 dicembre 1991, i quali hanno formato
oggetto di proroghe o di differimenti nei cennati
decreti-legge nella considerazione di mantenere per il 1992,
ed ora anche per il 1993, la disciplina previgente, non
essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato
l'adozione.
Altre disposizioni sono caratterizzate da innovazioni
normative non meramente formali, anche se talvolta
accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a
termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le
cui procedure non sono state completamente definite.
Poiché permangono tuttora le motivazioni che determinarono
i differimenti, e non solo di quelli contenuti nei precedenti
provvedimenti, ma anche di parte di quelli disposti con gli
emendamenti approvati dal Senato in sede di esame del
decreto-legge n.48 del 1993, il decretolegge reiterato risulta
ampliato rispetto al decreto-legge n.130 del 1993 onde tener
conto delle decisioni parlamentari in merito.
Con l'articolo 1 viene autorizzato il Ministero dei lavori
pubblici ad utilizzare nel 1992 e nel 1993 le disponibilità in
conto residui del capitolo 7014 non impegnate nel 1991, allo
scopo di predisporre un programma di studi per la revisione e
l'aggiornamento del piano regolatore generale degli
acquedotti.
Poiché le procedure di affidamento degli studi di che
trattasi non hanno consentito, data la ristrettezza dei tempi,
di rispettare il termine stabilito, e considerato il rilevante
interesse pubblico degli studi stessi, si prevede lo
slittamento dei fondi in questione agli esercizi 1992 e
1993.
Il Ministero dei lavori pubblici viene inoltre autorizzato
ad utilizzare nel 1993 le somme stanziate nel 1991, ed ancora
disponibili, per la costruzione, l'ampliamento e la
sistemazione di acquedotti interregionali di competenza
statale.
Con l'articolo 2 viene prorogato di un anno il termine in
scadenza al 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7 della
legge 15 dicembre 1990, n.385, recante misure urgenti in
materia di trasporti, per l'adozione di procedure semplificate
relative alla approvazione di progetti di opere interessanti
la rete ferroviaria.
Attualmente il Ministero dei trasporti ha in corso di esame
i progetti delle linee di alta velocità interessanti i
tracciati di Milano-Roma-Napoli.
Al fine di pervenire entro il più breve tempo alla
definizione dei relativi progetti, si rende necessario
conseguire l'apposito accordo di programma fra tutte le
amministrazioni ed enti interessati attraverso apposite
conferenze di servizi, secondo modalità previste dal cennato
articolo 7 della legge n.385 del 1990.
Con l'articolo 3 vengono prorogati al 31 dicembre 1993 i
termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n.289, ultima
normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di
rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal
decreto-legge 3
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gennaio 1987, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 marzo 1987, n.65, riguardanti la realizzazione di impianti
sportivi.
Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il
decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.168 del 19
luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato
con la citata legge n.289 del 1989. L'ulteriore finanziamento
di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della
legge 30 dicembre 1991, n.412, recante disposizioni in materia
di finanza pubblica, richiede la continuità della normativa
contenuta nella citata legge n.289 del 1989.
Con la disposizione contenuta nell'articolo 3 si intende
rendere operativa la legge n.289 del 1989, nel limite massimo
dello stanziamento di 20 miliardi previsto dall'articolo 27,
comma 3, della legge n.412 del 1991.
Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato
che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto
per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo
lo stesso tasso previsto dalla legge n.289 del 1989; per le
società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di
interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi
applicato dall'Istituto medesimo.
La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari
degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per
l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e
delle comunità montane.
Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il
decreto-legge 19 novembre 1992, n.440, in sede di esame
parlamentare presso la 6Ha Commissione permanente del Senato
era stato portato al 31 dicembre 1992.
Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512,
aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.
Poiché la conversione del cennato decreto-legge non è stata
conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria
l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga
di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla
finanza locale di cui al decreto delegato previsto
dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n.421
(decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504), termine questo
fissato al 28 febbraio 1993 con il decretolegge n.130 del
1993.
Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, prevedono che il Ministero dell'interno
dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre
1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per
il biennio 1994-1995.
Il termine era fissato in funzione della possibilità di
acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli
introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il
mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n.504 del 1992.
A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine
per il versamento della prima rata di ICI, disposto
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993,
n.140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
1993, n.192, e della decisione assunta in sede parlamentare di
far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la
detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione
principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per il
calcolo dei contributi erariali sarà disponibile nel mese di
ottobre.
E' prevista quindi al comma 2 del medesimo articolo 4 una
proroga al mese di dicembre degli adempimenti previsti dagli
articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n.504 del
1992, che abbisognano di tempi tecnici di elaborazione
commisurati ad almeno due mesi.
Conseguentemente è previsto al comma 3 il rinvio al 28
febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993,
dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito
dall'articolo 4 del decreto-legge sono state avviate le
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procedure per i conseguenti interventi sostitutivi di cui
all'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142,
sull'ordinamento delle autonomie locali.
All'articolo 5 viene rettificato il riferimento al testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,
degli interventi nelle zone terremotate meridionali, per
quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici,
anche in assenza dei programmi pluriennali (articolo 49, comma
12), anziché all'attuazione dei piani e dei progetti regionali
di sviluppo (articolo 44).
Con l'articolo 6 al comma 1 viene disposta anche per il
1993 l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore
di altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi
con la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non deve
superare l'importo del 1992.
Con l'articolo 7 viene fissato il termine per la
presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali
effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, sulla finanza derivata.
Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno
presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il
rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere
all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in
gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del
contributo erariale rischierebbe di compromettere la loro già
difficile situazione di bilancio.
La disposizione di cui all'articolo 8, conformemente alla
formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con
l'articolo 5- bis di cui all'Atto Camera n. 3014,
risponde alla necessità di evitare ogni perplessità riguardo
al momento di applicazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 6, comma 17- bis, del decretolegge 20
maggio 1993, n. 148, introdotto dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, che, in fase di conversione, ha integrato con un comma
aggiuntivo (il 4- bis) l'articolo 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223, sulla riforma della cassa integrazione.
L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale non risulta
effettivamente chiaro se dette disposizioni debbano trovare
applicazione dall'entrata in vigore della legge n. 223 del
1991, su cui l'integrazione appunto va ad incidere, o,
piuttosto, dalla data di entrata in vigore della anzidetta
legge 19 luglio 1993, n. 236, apportatrice di tale
integrazione.
La disposizione di cui all'articolo 9 si rende necessaria
al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente
l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma
11- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167
del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:
"Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto presentino la relativa domanda corredata
dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo
19".
E' intuibile come la decorrenza del termine, così come
previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto
impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della
disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece,
intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione n. 236 del 1993 che ha
introdotto tale norma.
Una più puntuale disciplina per la revisione dei consorzi
tra enti locali, intesa anche a consentire la partecipazione a
tali consorzi di altri enti pubblici, ripristinando la
possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti, è
contenuta negli articoli 10 e 11 unitamente ad alcune
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proroghe di termini già contenuti nella legge 8 giugno 1990,
n.142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
Con l'articolo 12 si rendono spendibili nel 1993 le somme
iscritte in conto residui 1990 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per il completamento del
Policlinico di Siena.
Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 1993, n. 67, la quale prevede l'utilizzo nel
1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992
destinate alle medesime finalità.
Le disposizioni di cui all'articolo 9 sono finalizzate a
disporre per l'anno 1992 e per tutto il 1993 un ulteriore
differimento, a carico del Fondo per la protezione civile,
degli interventi in favore delle associazioni di volontariato
di protezione civile e della comunità scientifica, previsti,
rispettivamente, negli articoli 11 e 9 del decreto-legge 26
maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 1984, n.363, interventi differiti, da ultimo, per
l'anno 1991, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991,
n.158.
In particolare il comma 1 prevede una proroga degli
interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle
attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo,
altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la
concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature
necessari per l'efficiente espletamento di attività di
soccorso in caso di emergenza.
Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere
dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato
articolo 11 del decreto-legge n.159 del 1984, in ordine alla
liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono
connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di
pubblico interesse perseguita dalla norma de qua,
consistente nel consentire, a fronte di situazioni di
emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle
associazioni di volontariato, reso possibile da un adeguato
potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.
Per quanto concerne l'articolo 14, va tenuto presente che
l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n.412, ha
stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1^ gennaio 1993 le
somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con
modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente
presso le aziende di credito collegate in via telematica con
l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai
versamenti.
Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è
attualmente svolto dalla generalità delle istituzioni
creditizie, si è riscontrato che i tempi previsti dalla
normativa in oggetto non sono risultati sufficienti per
consentire a tutte le aziende di credito di intrattenere i
necessari rapporti con l'INPS e di completare gli adempimenti
tecnico-organizzativi necessari.
Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le
stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari)
potranno continuare lo svolgimento del servizio. Le altre
saranno per lo più obbligate a respingere i versamenti
contributivi fino al completamento delle procedure per il
collegamento telematico con l'INPS.
In tale situazione, al fine di evitare le indubbie
difficoltà - per tutti i soggetti interessati ed in primo
luogo per i contribuenti - derivanti dalla non capillare
copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario
intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi
il termine originariamente stabilito dalla legge in
oggetto.
L'articolo 13, comma 4, del decretolegge 15 dicembre 1979,
n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n.15, da ultimo sostituito dal decreto-legge 3 maggio
1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n.197, dispone che gli intermediari debbano
procedere entro il 31 dicembre 1992 ad integrare con gli
estremi anagrafici - documento di identificazione e codice
fiscale - i dati relativi ai conti, depositi e rapporti
continuativi in essere al 1^ gennaio 1992.
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Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 28
dicembre 1991, prevede che dal 1^ gennaio 1993
"l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo
tale data dal cliente, che non abbia reso possibile
l'integrazione dei dati".
A seguito della scadenza del 1^ gennaio 1993, le competenti
autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno
rappresentato la situazione in cui si trova il sistema
finanziario di obiettiva difficoltà per il reperimento di
tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo
previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in
essere con la clientela, specialmente quelli di data più
remota.
Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il
difetto di integrazione riguarderebbe alla data attuale non
meno del 30-40 per cento dei conti interessati dall'utilizzo
di assegni bancari, dei conti "bancomat" e delle carte di
credito. Di non minore rilevanza si presume la quantità di
altri rapporti continuativi che tuttavia non vengono
normalmente movimentati attraverso mezzi di pagamento.
Come noto la legge ha previsto, a carico degli
intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti. L'arco
temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio
1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed
incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente
necessario.
Per quanto precede si rileva l'opportunità di operare un
differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto dalla
legge.
La modifica disposta con l'articolo 15 consente di
raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al
sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle
obbligazioni che risulterebbero compromesse dal rifiuto che
gli intermediari, al 1^ gennaio 1993, avrebbero potuto opporre
alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere
su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali pur
sussistendo disponibilità di fondi non sia stata realizzata,
per difetto, inerzia o impossibilità materiale, l'integrazione
dei dati previsti.
La modifica nel contempo consente di risolvere un problema
non secondario sorto in sede di interpretazione. In
particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa
la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire
nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione
è prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai
conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1^
gennaio 1992.
Nella ratio della legge, tale migrazione dei dati
appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata
significatività all'archivio informatico aziendale quale
centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale
strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai
fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio. La
formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per
il perseguimento di tale obiettivo.
In sintesi la disposizione:
accorda il differimento del termine al 31 dicembre
1993;
prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e
di inserimento degli stessi nell'archivio unico informatico
aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;
riduce in modo significativo le difficoltà connesse al
reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze
riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle
informazioni (settorizzazione dell'attività economica)
finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.
Con l'articolo 16 sono prorogati al 30 giugno 1993 i
termini relativi all'emanazione dei decreti legislativi per la
disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di
polizia e del personale delle Forze armate, nonché per il
riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti
economici. Il comma 2 dell'articolo 12 prevede la facoltà per
il Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30
giugno 1993, la graduatoria degli idonei
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all'ultimo concorso per medici dei ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato. Il comma 3 proroga di un
ulteriore triennio la possibilità di corrispondere il
trattamento provvisorio di quiescenza degli appartenenti alla
Polizia di Stato cessati dal servizio.
Con la legge 6 febbraio 1985, n.16, veniva autorizzata la
spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e
realizzazione di un programma straordinario quinquennale per
la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei
carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed
il completamento di quelle già esistenti.
Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista
per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per
il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.
L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva,
"limitatamente all'esercizio 1985", l'assunzione di "impegni
di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo
di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire
edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione".
In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi
dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta
inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte
considerevole dei quali, a causa della particolare complessità
della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il
termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4,
della legge di bilancio 1989.
E' stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo
17 del cennato termine al fine di consentire l'attuazione del
programma predisposto.
L'articolo 18 è inteso, in sostanza, a consentire
l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai
competenti organismi.
Al fine di non vanificare le iniziative previste per il
perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con
l'articolo 19 l'utilizzazione nel 1993 delle somme iscritte
nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 1,
e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n.162, ancora
disponibili nell'anno finanziario 1992.
Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la
realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del
finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga.
La norma di cui all'articolo 20 è finalizzata a concedere
ai comandi dei Vigili del fuoco un congruo lasso di tempo per
far fronte al notevolissimo numero di richieste pervenute in
materia di nulla-osta di prevenzione incendi, anche a seguito
delle diverse proroghe per la presentazione della relativa
istanza succedutesi dal 1984.
La norma mira altresì a dare una disciplina armonica e
coordinata delle varie disposizioni che regolano il settore
della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e
intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi
interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla
esigenza manifestata dagli operatori del settore.
Conseguentemente è stata prevista, fino all'emanazione di
norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di tutti i
termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo
alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Con gli articoli 21 e 22 viene disposto rispettivamente
l'istituzione di un fondo per le anticipazioni ai comandi
provinciali dei Vigili del fuoco, attesa l'impossibilità di
ricorrere alle anticipazioni di prefettura per sopperire alle
momentanee deficienze di fondi sui capitoli di spesa
amministrati dai comandi stessi, nonché la definitività dei
versamenti per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al fine di corrispondere ad esigenze di
semplificazione contabile più volte evidenziate dalla Banca
d'Italia.
Con l'articolo 23 si consente l'utilizzo nel 1993 degli
stanziamenti iscritti nel bilancio, in applicazione delle
disposizioni sugli interventi nel settore cantieristico e nel
settore armatoriale, di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234,
e all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non
utilizzati al termine dell'esercizio 1992, ed
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analoga possibilità è prevista dallo stesso articolo per gli
stanziamenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, e per
le somme destinate alla realizzazione delle opere affidate in
concessione alle Società "Aeroporti di Roma" e "S.E.A."
rispettivamente per i sistemi aeroportuali di Roma e di
Milano.
Con l'articolo 24 viene assicurata la possibilità di
proseguire i programmi in corso nel settore della
metanizzazione, garantendo le somme necessarie al
cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla
partecipazione finanziaria da parte della CEE.
Con l'articolo 25 è previsto il mantenimento in bilancio di
somme relative agli interventi nel settore della cooperazione
allo sviluppo.
La complessità delle procedure previste dalla legge 25
agosto 1991, n.287, e le conseguenti difficoltà interpretative
hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di
autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.
Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di
autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di
iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento
giuridico.
Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi
(lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e
di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa
necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via
transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di
esecuzione della legge n.287 del 1991, il rilascio di nuove
autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei princìpi e criteri
fissati dalla legge n.287 del 1991.
L'articolo 26 si compone pertanto di due commi: il primo
consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di
un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme
alla commissione commerciale competente (che esprime un parere
vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del
regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei
commercianti, di cui alla legge n.426 del 1971, gli esami
possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla
commissione previste dalla normativa preesistente alla legge
n.287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da
quest'ultima.
Riguardo all'articolo 27 va tenuto conto che il comma 8
dell'articolo 9- quater del decreto-legge 9 settembre
1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n.475, prevede, con richiamo all'allegato 1
della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il
triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la
corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a
decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di
riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali
obiettivi minimi non siano stati conseguiti.
Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi
per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio
per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno
differire di un anno il termine per il raggiungimento dei
predetti obiettivi minimi di riciclaggio.
Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente
attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei
rifiuti e/o del loro riciclaggio nonché per diffondere
capillarmente la necessaria informativa agli utenti,
nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con
particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi
comuni.
Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della
plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha
contestualmente stipulato un accordo biennale con la
Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero
territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori,
superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od
incompleta normativa al riguardo.
Con l'articolo 28 sono state previste alcune proroghe in
tema di obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti di cui
all'articolo 3, comma 3, del citato decretolegge 9 settembre
1988, n.397, e del
Pag. 9
decreto del Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992 al
fine di consentirne una più corretta e puntuale
applicazione.
In particolare il termine per la citata comunicazione è
stato spostato dal 30 giugno al 31 ottobre al fine di
consentire il reperimento da parte di tutti gli utenti passivi
della nuova modulistica, che deve essere presentata anche da
chi tale comunicazione ha effettuato con i moduli vecchi.
E' stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i
rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non
industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3,
comma 2, del citato decreto-legge n.397 del 1988, non
aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei
destinatari passivi di tale obbligo.
In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento
dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla
presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.
Infine, l'obbligo di comunicazione dei residui destinati al
riutilizzo è stato sospeso in attesa dell'emanazione dei
decreti di recepimento delle direttive 91/156/CEE (in tema di
rifiuti) e 91/689/CEE (in tema di rifiuti pericolosi), che,
fra l'altro, ne dovranno definire termini, modalità e campo di
applicazione.
Le disposizioni di cui all'articolo 29 sono intese a
mantenere in bilancio per gli esercizi 1994-1995 alcune somme
già iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio finanziario 1993, sia in conto competenza, sia in
conto residui, che nel conto di cassa.
Si è resa, inoltre, necessaria l'adozione di una norma che
disponga la riapertura dei termini, previsti dall'articolo 5
della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme per la sicurezza
degli impianti, per il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali delle imprese artigiane iscritte nel
relativo albo professionale o delle ditte iscritte nel
relativo registro.
Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono
pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa
la disciplina in esame, e che un considerevole numero di
imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la
necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno
dall'entrata in vigore della legge predetta.
Con l'articolo 30 il termine previsto per l'adeguamento
degli impianti viene differito al 31 dicembre 1994, mentre il
termine per il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali è differito di un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decretolegge in esame. Inoltre viene chiarito che tale ultimo
termine è da intendersi quale termine ordinatorio.
Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di
attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10
aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del
consumatore, la legge stessa ha posto seri problemi di
compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per
l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva
dalla previsione del divieto di commercializzazione dei
prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni
richieste.
La norma di cui all'articolo 31 è giustificata, appunto,
dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede
legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della
legge n.126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità
della legge medesima con la normativa comunitaria.
Con l'articolo 32 è stato previsto un differimento di
termini in tema di iscrizione nel registro delle imprese
esercenti attività di autoriparazione, ciò al fine di
consentire la corretta entrata in funzione a regime della
normativa prevista da un apposito decreto del Ministro dei
trasporti.
Contestualmente, per non paralizzare l'attività del
settore, è stata prevista una disciplina transitoria di
iscrizione al registro in questione.
Con l'articolo 33 si è provveduto a prorogare, al 31 maggio
1995, il termine per l'adeguamento dei parametri degli
scarichi degli impianti di molitura delle
Pag. 10
olive ai valori fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10
maggio 1976, n.319, al fine di consentire l'utilizzazione
delle migliori tecnologie da impiegare, in corso di
sperimentazione.
Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva
del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle
attività da parte delle autorità competenti, per una efficacia
tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a
deliberare una procedura autorizzativa che prevede la
presentazione, entro il 31 dicembre 1993, di una domanda
rivolta al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa
anche alla regione.
Con l'articolo 34 è previsto uno stanziamento di ulteriori
30 miliardi di lire a favore delle regioni per la
realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per
programmi regionali integrati di successiva accoglienza. Ciò
in quanto le disponibilità finanziarie previste, dopo due anni
di prima applicazione, si sono rivelate insufficienti, specie
a seguito del progressivo dilatarsi dei fenomeni di
immigrazione, aggravati anche da afflussi di massa a causa di
guerre civili, mutamenti internazionali, gravi crisi
economiche. Per questo appare necessario intervenire con
immediatezza, per consentire agli organi all'uopo deputati di
fronteggiare con più efficacia tali fenomeni e prevenire così
turbamenti dell'ordine pubblico e forme acute di allarme
sociale, che possono trasformarsi in inammissibili atti di
intolleranza, xenofobia o di razzismo.
Con l'articolo 35 viene disposta l'utilizzazione nel 1993
delle somme non impegnate alla fine del 1992 per le spese di
gestione inerenti al progetto nazionale "Sperimentazione
coordinata di progetti adolescenti con finalità
preventiva".
Il decreto-legge 24 luglio 1992, n.350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n.390, ha
disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato
interministeriale di coordinamento delle attività di
cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei
fondi necessari alla copertura delle "spese di funzionamento",
nonché degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e
di promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.
Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento
del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 36) tenuto
conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della
legge 24 settembre 1992, n.390, le procedure per la
costituzione del Comitato.
A seguito del riconoscimento da parte italiana, le
Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di
subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di
cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli
accordi di Osimo. Le commissioni miste italo-jugoslave sono
divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate
ed italo-croate.
Nel contesto della collaborazione internazionale i cui
contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato
interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità
la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino
dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed
utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal
1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche
delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più
rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali
che economiche.
L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992,
n.166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di
entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di
esercizio della professione di perito assicurativo in assenza
dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal
termine previsto nel regolamento di attuazione per la
presentazione delle domande. Alla data del 13 marzo 1993,
infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il
termine per la presentazione delle domande non era ancora
scaduto.
Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma
urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al
31 dicembre 1993, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli
interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di
continuare l'esercizio della professione.
Pag. 11
Con l'articolo 37 viene appunto disposta tale proroga al 31
dicembre 1993, che appare peraltro indispensabile anche
nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero)
che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per
effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per
potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista
dalla stessa legge. L'espletamento della prova richiede, come
è noto, sufficiente tempo per svolgersi.
Altro elemento in favore di una proroga espressa,
attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal
fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per
l'esercizio della professione di perito assicurativo in
mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la
conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita
la possibilità per gli interessati di precostituirsi ad
hoc il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di
idoneità.
Con l'articolo 38 viene disposto il mantenimento in
bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre
1992 destinate alla concessione di contributi in conto
capitale alle società che realizzano centri commerciali
all'ingrosso.
La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali
all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già
autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991, n.421, per le società consortili che realizzano mercati
alimentari all'ingrosso.
In considerazione delle preoccupazioni manifestate dalle
associazioni dei datori di lavoro in ordine all'applicazione
dal mese di aprile delle nuove procedure di versamento dei
contributi sanitari, vengono differiti di due mesi gli
adempimenti relativi previsti dall'articolo 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino del
Servizio sanitario nazionale.
In particolare con l'articolo 39, comma 1, viene previsto
il differimento di due mesi per:
il mantenimento delle vigenti modalità di versamento
all'INPS dei contributi sanitari (con unico modello insieme ai
contributi previdenziali);
documentare i versamenti predetti con l'indicazione del
domicilio fiscale dei lavoratori e dei dati relativi alle
retribuzioni;
il versamento dell'INPS sui conti infruttiferi accesi
alle regioni del provento acquisito dal 1^ gennaio 1993;
la presentazione alle regioni del rendiconto dei
contributi sanitari acquisiti dal 1^ gennaio 1993;
la facoltà delle regioni ad effettuare le anticipazioni
mensili alle unità sanitarie locali pari ad un terzo delle
quote corrisposte nel quarto trimestre 1992.
Con il comma 2 del medesimo articolo vengono disposte
proroghe in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti
alimentari.
Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.77, di
attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa
all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari,
prevede, all'articolo 12, i termini di adeguamento alla nuova
disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.77 del 1993 e
precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per
l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e
dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994
per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga
durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1^
ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di
indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine
previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/CEE e
precisamente il 1^ ottobre 1995.
Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati
mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese
e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo
39.
L'articolo 40 è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A.
lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente
svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio
d'oliva.
Pag. 12
Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato
italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita
partecipazione.
L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge
finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di
realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati
a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al
fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di
inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato
riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli
importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico
settore.
La disposizione di cui all'articolo 41 consente la proroga
della gestione governativa delle ferrovie della Sardegna, che
è stata oggetto anche dei precedenti decretilegge
richiamati.
Tale norma si rende indispensabile atteso che, per effetto
della mancata conversione in legge dei vari decreti-legge
succedutisi nel 1992 è venuto in scadenza al 31 dicembre 1991
il termine per l'esercizio delle predette ferrovie assunte in
gestione diretta per conto dello Stato.
La proroga si pone come mera esigenza di ratifica giuridica
per garantire la prosecuzione d'una azienda operante in
esercizi precedenti, che svolge pubblici servizi di trasporto,
ferroviari ed automobilistici che si estendono per tutta la
Sardegna.
L'eventuale mancato accoglimento della proroga dell'azienda
governativa in essere comporterebbe l'affidamento del regime
di concessione delle indicate ferrovie ad una società
privata.
Pertanto, appare razionale disporre l'attuale regime di
gestione diretta sino a quando diverranno operative le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre
1990, n.385, che hanno valenza generale e quindi applicabili a
tutte le aziende governative attualmente in essere.
Per quanto riguarda l'articolo 42, si precisa che i limiti
di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n.559, fermi
ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante
ostacolo per l'attività amministrativa dell'Istituto
Poligrafico dello Stato. Essi, infatti, costringono a
presentare agli organi dell'Istituto relazioni anche su
acquisti di modico valore che rappresentano la parte più
numerosa degli acquisti stessi.
Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha
privato di significato i limiti stessi, per cui si rende
necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento
ai mutati valori monetari.
Nella precedente legislatura il disegno di legge recante
"Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato" (atto Senato
n.2884, e atto Camera n.6266), già approvato del Senato
decadde con lo scioglimento delle Camere.
In tale sede, stante l'impossibilità di approvare il
provvedimento, è stata indicata, da parte degli stessi
parlamentari, l'opportunità di disciplinare, nelle more
dell'approvazione di una legge organica di riordinamento, le
attività oggetto delle gestioni fuori bilancio.
Conseguentemente, nelle presenti condizioni, non sussistono
alternative al di fuori di quelle emerse a suo tempo in sede
parlamentare e, pertanto, deve essere aggiunta la specifica
disposizione di cui all'articolo 43 del decreto-legge di cui
si propone la conversione per il differimento al 31 dicembre
1993 delle richiamate gestioni.
L'articolo 4, comma 2, del decretolegge 12 gennaio 1993,
n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
n.59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di
esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A,
appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE
n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede,
inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di
prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale
denuncia. La misura e la modalità di versamento del citato
diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Pag. 13
Il versamento di diritto speciale di prelievo comporta
inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far
affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con
decreto del Ministro del tesoro ed è attualmente alla
registrazione della Corte dei conti.
La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la
presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che
non esistono ancora disposizioni definitive in materia di
importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di
versamento del diritto stesso.
Con l'articolo 44 viene disposto il termine del 1^
settembre 1993 per permettere agli organi competenti di
perfezionare gli atti normativi sopra citati e per evitare la
coincidenza tra il termine ultimo di presentazione delle
denunce e il periodo estivo.
Con l'articolo 45, infine, viene prorogata fino al 31
dicembre 1994 l'attività del comitato di esperti per la Torre
di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione
e definizione degli interventi di consolidamento e di restauro
del monumento. Ciò in quanto il programma dei lavori di
consolidamento già avviato non può subire interruzioni.
Infatti la cessazione dei compiti del Comitato farebbe venir
meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di
durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori
interventi.
Come è noto, alla fine dell'anno in corso verrà a cessare
la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del
decretolegge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, ai sensi
del quale l'assistenza della forza pubblica per i
provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione, deve essere concessa entro un periodo non
superiore a quarantotto mesi con decorrenza non successiva al
1^ gennaio 1990.
Per effetto del venir meno di tale previsione normativa
saranno, quindi, posti in esecuzione un gran numero di
sfratti, non essendo più consentito a quella data ai prefetti
di fissare i criteri di graduazione degli sfratti, sulla base
dei pareri delle commissioni indicate dall'articolo 4 della
legge citata.
E' di tutta evidenza la situazione che potrà determinarsi
alla fine del corrente anno, che non mancherà di produrre
conseguenze suscettibili di aggravare le forti tensioni
sociali che, da tempo, caratterizzano la situazione abitativa
nel nostro Paese e i disagi per moltissime famiglie nei centri
urbani a più elevata densità di popolazione.
Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla forza
pubblica, che si determinerà a partire dal 1^ gennaio 1994,
dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari, verrà ad
inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato anche
dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo 11
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha
sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n. 392,
i contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata
in vigore della stessa legge n. 359 del 1992.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso
necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5
dell'articolo 3 del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, venga novellata
mediante la previsione all'articolo 46 di una proroga dei
termini in essa previsti tale da consentire che l'assistenza
della forza pubblica venga concessa per un ulteriore periodo
non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1^ gennaio
1994.
La norma di cui all'articolo 47 si rende necessaria per
ovviare al difettoso coordinamento, in materia di termini per
la presentazione dei programmi di manutenzione idraulica, tra
il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e il testo del medesimo
articolo 3, comma 3, così come sostituito dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n. 236.
Pag. 14
Il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge n. 148 del 1993 - già contenuto nel
decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, poi decaduto - fissava il
termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della
Repubblica di regolamentazione dei criteri e modalità dei
programmi di manutenzione idraulica per la presentazione di
detti programmi ai fini dell'eventuale ammissione al riparto
delle somme all'uopo stanziate.
Il decreto del Presidente della Repubblica in questione era
stato emanato il 14 aprile 1993 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 aprile 1993, n. 91; in conseguenza il termine
perentorio sarebbe dovuto decadere il 17 agosto 1993.
Con il testo introdotto dalla legge di conversione, che ha
ridotto il termine in questione a sessanta giorni sono state
rese intempestive tutte quelle domande pervenute oltre il
sessantesimo giorno, pur nel rispetto del termine originario
con ciò contravvenendo ai princìpi di buona amministrazione,
dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.
L'articolo 48 nasce dall'esigenza di completare gli
organici del personale femminile del Corpo di polizia
penitenziaria. Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in
favore dell'inquadramento nei ruoli amministrati del
Dipartimento, si sono verificate numerose vacanze che incidono
sulle sezioni femminili degli istituti penitenziari, vacanze
che possono agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee
dai
concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie;
viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di
espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno
nel servizio di vigilanza. Occorre, quindi, fissare un nuovo
termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi
del meccanismo già previsto dall'articolo 14, comma 1, della
legge 16 ottobre 1991, n. 321. La necessità è implicita
nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento
degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità
del servizio da assicurare perché, viceversa,
l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a
ridurre le sezioni femminili.
* * *
Nel disegno di legge di conversione dell'accluso
decreto-legge (comma 3) è stata inserita la clausola di
sanatoria degli effetti prodotti da talune disposizioni
concernenti la gestione governativa delle ferrovie della
Sardegna inserite nei decretilegge nn. 1, 195, 274 e 325 del
1992, decaduti per mancata conversione nel termine
costituzionale.
Al comma 4 del medesimo articolo viene disposta una proroga
di sei mesi del termine relativo all'emanazione di uno o più
decreti legislativi, diretti al riordino dell'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, previsti dal comma
2 dell'articolo 4 della legge di delega 23 ottobre 1992, n.
421.
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