Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14754
DDL3079-0002
Progetto di legge Camera n. 3079 - testo presentato - (DDL11-3079)
(suddiviso in 54 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3079. TESTIPDL
...C3079.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3079 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Nel 1992 si sono succeduti più
  decreti-legge non convertiti in legge regolanti la materia del
  differimento di termini previsti da disposizioni legislative
  in vigore (decreti-legge 2 gennaio 1992, n.1, 1^ marzo 1992,
  n.195, 30 aprile 1992, n.274 e 1^ luglio 1992, n.325) ai quali
  ha fatto seguito un disegno di legge (atto Senato n.624) e,
  successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512.
    Quest'ultimo decreto-legge è stato poi reiterato una prima
  volta con il decretolegge 2 marzo 1993, n.48, il quale è stato
  approvato il 29 aprile 1993 da parte del Senato con
  emendamenti.
    Nella seduta del 27 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri
  approvò la reiterazione
  del decreto-legge n.48 del 1993 nell'identico testo
  originario, non potendo conoscere anticipatamente le modifiche
  approvate dal Senato il giorno successivo.
    Il Governo ha poi adottato il decretolegge 28 aprile 1993,
  n.130, che non avendo avuto seguito decisivo in Parlamento, è
  stato reiterato con il decretolegge 30 giugno 1993, n. 212,
  facendo anche riferimento alle vicende dei precedenti
  provvedimenti e, da ultimo, con il decreto-legge 30 giugno
  1993, n. 212.
    Si ricorda, anzitutto, che il cennato disegno di legge sul
  differimento di termini (atto Senato n.624), il cui esame è
  stato effettuato congiuntamente con ciascuno degli ultimi tre
  decreti-legge, non ha ancora concluso l' iter  dell'esame
 
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  parlamentare, salvo che per alcune disposizioni stralciate dal
  provvedimento, le quali hanno formato oggetto di distinti
  provvedimenti legislativi (Torre di Pisa e consorzi per
  l'esportazione di cui, rispettivamente, alla legge 23 dicembre
  1992, n.493, e al decreto-legge 19 dicembre 1992, n.490,
  convertito dalla legge 16 febbraio 1993, n.38).
    Con il decreto-legge n.48 del 1993 furono ripresi i
  differimenti di termini già contenuti nell'atto Senato n.624,
  e nel decreto-legge n.512 del 1992 ed alcune disposizioni
  recanti il differimento al 1993 della possibilità di
  utilizzare i fondi disponibili nel 1992, destinati ad
  interventi in opere pubbliche o nel settore economico e
  finanziario, le quali trovano la loro copertura nei fondi
  afferenti al bilancio 1991 e 1992, mentre il decreto-legge
  n.130 del 1993 riproponeva sostanzialmente il testo originario
  del decreto-legge n.48 del 1993.
    Il nuovo decreto-legge riproduce, come quelli precedenti,
  norme di semplice proroga dell'efficacia delle norme
  fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i
  termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione
  di interventi finanziari dello Stato.
    Trattasi anzitutto di disposizioni contenenti differimenti
  di termini, alcuni, come già precisato, già scaduti
  anteriormente al 31 dicembre 1991, i quali hanno formato
  oggetto di proroghe o di differimenti nei cennati
  decreti-legge nella considerazione di mantenere per il 1992,
  ed ora anche per il 1993, la disciplina previgente, non
  essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato
  l'adozione.
    Altre disposizioni sono caratterizzate da innovazioni
  normative non meramente formali, anche se talvolta
  accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a
  termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le
  cui procedure non sono state completamente definite.
    Poiché permangono tuttora le motivazioni che determinarono
  i differimenti, e non solo di quelli contenuti nei precedenti
  provvedimenti, ma anche di parte di quelli disposti con gli
  emendamenti approvati dal Senato in sede di esame del
  decreto-legge n.48 del 1993, il decretolegge reiterato risulta
  ampliato rispetto al decreto-legge n.130 del 1993 onde tener
  conto delle decisioni parlamentari in merito.
    Con l'articolo 1 viene autorizzato il Ministero dei lavori
  pubblici ad utilizzare nel 1992 e nel 1993 le disponibilità in
  conto residui del capitolo 7014 non impegnate nel 1991, allo
  scopo di predisporre un programma di studi per la revisione e
  l'aggiornamento del piano regolatore generale degli
  acquedotti.
    Poiché le procedure di affidamento degli studi di che
  trattasi non hanno consentito, data la ristrettezza dei tempi,
  di rispettare il termine stabilito, e considerato il rilevante
  interesse pubblico degli studi stessi, si prevede lo
  slittamento dei fondi in questione agli esercizi 1992 e
  1993.
    Il Ministero dei lavori pubblici viene inoltre autorizzato
  ad utilizzare nel 1993 le somme stanziate nel 1991, ed ancora
  disponibili, per la costruzione, l'ampliamento e la
  sistemazione di acquedotti interregionali di competenza
  statale.
    Con l'articolo 2 viene prorogato di un anno il termine in
  scadenza al 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7 della
  legge 15 dicembre 1990, n.385, recante misure urgenti in
  materia di trasporti, per l'adozione di procedure semplificate
  relative alla approvazione di progetti di opere interessanti
  la rete ferroviaria.
    Attualmente il Ministero dei trasporti ha in corso di esame
  i progetti delle linee di alta velocità interessanti i
  tracciati di Milano-Roma-Napoli.
    Al fine di pervenire entro il più breve tempo alla
  definizione dei relativi progetti, si rende necessario
  conseguire l'apposito accordo di programma fra tutte le
  amministrazioni ed enti interessati attraverso apposite
  conferenze di servizi, secondo modalità previste dal cennato
  articolo 7 della legge n.385 del 1990.
    Con l'articolo 3 vengono prorogati al 31 dicembre 1993 i
  termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n.289, ultima
  normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di
  rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal
  decreto-legge 3
 
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  gennaio 1987, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge
  6 marzo 1987, n.65, riguardanti la realizzazione di impianti
  sportivi.
    Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il
  decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile
  1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.168 del 19
  luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato
  con la citata legge n.289 del 1989.  L'ulteriore finanziamento
  di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della
  legge 30 dicembre 1991, n.412, recante disposizioni in materia
  di finanza pubblica, richiede la continuità della normativa
  contenuta nella citata legge n.289 del 1989.
    Con la disposizione contenuta nell'articolo 3 si intende
  rendere operativa la legge n.289 del 1989, nel limite massimo
  dello stanziamento di 20 miliardi previsto dall'articolo 27,
  comma 3, della legge n.412 del 1991.
    Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato
  che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto
  per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo
  lo stesso tasso previsto dalla legge n.289 del 1989; per le
  società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di
  interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi
  applicato dall'Istituto medesimo.
    La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari
  degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per
  l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e
  delle comunità montane.
    Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il
  decreto-legge 19 novembre 1992, n.440, in sede di esame
  parlamentare presso la 6Ha Commissione permanente del Senato
  era stato portato al 31 dicembre 1992.
    Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512,
  aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.
    Poiché la conversione del cennato decreto-legge non è stata
  conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria
  l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga
  di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla
  finanza locale di cui al decreto delegato previsto
  dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n.421
  (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504), termine questo
  fissato al 28 febbraio 1993 con il decretolegge n.130 del
  1993.
    Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.504, prevedono che il Ministero dell'interno
  dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre
  1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per
  il biennio 1994-1995.
    Il termine era fissato in funzione della possibilità di
  acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli
  introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il
  mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto
  legislativo n.504 del 1992.
    A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine
  per il versamento della prima rata di ICI, disposto
  dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993,
  n.140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
  1993, n.192, e della decisione assunta in sede parlamentare di
  far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la
  detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione
  principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per il
  calcolo dei contributi erariali sarà disponibile nel mese di
  ottobre.
    E' prevista quindi al comma 2 del medesimo articolo 4 una
  proroga al mese di dicembre degli adempimenti previsti dagli
  articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n.504 del
  1992, che abbisognano di tempi tecnici di elaborazione
  commisurati ad almeno due mesi.
    Conseguentemente è previsto al comma 3 il rinvio al 28
  febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di
  previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993,
  dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
    Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito
  dall'articolo 4 del decreto-legge sono state avviate le
 
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  procedure per i conseguenti interventi sostitutivi di cui
  all'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142,
  sull'ordinamento delle autonomie locali.
    All'articolo 5 viene rettificato il riferimento al testo
  unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,
  degli interventi nelle zone terremotate meridionali, per
  quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici,
  anche in assenza dei programmi pluriennali (articolo 49, comma
  12), anziché all'attuazione dei piani e dei progetti regionali
  di sviluppo (articolo 44).
    Con l'articolo 6 al comma 1 viene disposta anche per il
  1993 l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore
  di altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi
  con la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non deve
  superare l'importo del 1992.
    Con l'articolo 7 viene fissato il termine per la
  presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali
  effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi decorrenti
  dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
  n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, sulla finanza derivata.
    Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno
  presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il
  rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere
  all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in
  gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del
  contributo erariale rischierebbe di compromettere la loro già
  difficile situazione di bilancio.
    La disposizione di cui all'articolo 8, conformemente alla
  formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con
  l'articolo 5- bis  di cui all'Atto Camera n. 3014,
  risponde alla necessità di evitare ogni perplessità riguardo
  al momento di applicazione delle disposizioni contenute
  nell'articolo 6, comma 17- bis,  del decretolegge 20
  maggio 1993, n. 148, introdotto dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, che, in fase di conversione, ha integrato con un comma
  aggiuntivo (il 4- bis)  l'articolo 3 della legge 23 luglio
  1991, n. 223, sulla riforma della cassa integrazione.
  L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale non risulta
  effettivamente chiaro se dette disposizioni debbano trovare
  applicazione dall'entrata in vigore della legge n. 223 del
  1991, su cui l'integrazione appunto va ad incidere, o,
  piuttosto, dalla data di entrata in vigore della anzidetta
  legge 19 luglio 1993, n. 236, apportatrice di tale
  integrazione.
    La disposizione di cui all'articolo 9 si rende necessaria
  al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente
  l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma
  11- ter,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236.
    Nel testo pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 167
  del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:
    "Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
  cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
  dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
  possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora
  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto presentino la relativa domanda corredata
  dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo
  19".
    E' intuibile come la decorrenza del termine, così come
  previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto
  impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della
  disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece,
  intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata
  in vigore della legge di conversione n. 236 del 1993 che ha
  introdotto tale norma.
    Una più puntuale disciplina per la revisione dei consorzi
  tra enti locali, intesa anche a consentire la partecipazione a
  tali consorzi di altri enti pubblici, ripristinando la
  possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti, è
  contenuta negli articoli 10 e 11 unitamente ad alcune
 
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  proroghe di termini già contenuti nella legge 8 giugno 1990,
  n.142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
    Con l'articolo 12 si rendono spendibili nel 1993 le somme
  iscritte in conto residui 1990 dello stato di previsione del
  Ministero dei lavori pubblici per il completamento del
  Policlinico di Siena.
    Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
  18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 18 marzo 1993, n. 67, la quale prevede l'utilizzo nel
  1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992
  destinate alle medesime finalità.
    Le disposizioni di cui all'articolo 9 sono finalizzate a
  disporre per l'anno 1992 e per tutto il 1993 un ulteriore
  differimento, a carico del Fondo per la protezione civile,
  degli interventi in favore delle associazioni di volontariato
  di protezione civile e della comunità scientifica, previsti,
  rispettivamente, negli articoli 11 e 9 del decreto-legge 26
  maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge
  24 luglio 1984, n.363, interventi differiti, da ultimo, per
  l'anno 1991, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991,
  n.158.
    In particolare il comma 1 prevede una proroga degli
  interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle
  attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo,
  altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la
  concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature
  necessari per l'efficiente espletamento di attività di
  soccorso in caso di emergenza.
    Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere
  dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato
  articolo 11 del decreto-legge n.159 del 1984, in ordine alla
  liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono
  connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di
  pubblico interesse perseguita dalla norma  de qua,
  consistente nel consentire, a fronte di situazioni di
  emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle
  associazioni di volontariato, reso possibile da un adeguato
  potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.
    Per quanto concerne l'articolo 14, va tenuto presente che
  l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n.412, ha
  stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1^ gennaio 1993 le
  somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con
  modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente
  presso le aziende di credito collegate in via telematica con
  l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai
  versamenti.
    Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è
  attualmente svolto dalla generalità delle istituzioni
  creditizie, si è riscontrato che i tempi previsti dalla
  normativa in oggetto non sono risultati sufficienti per
  consentire a tutte le aziende di credito di intrattenere i
  necessari rapporti con l'INPS e di completare gli adempimenti
  tecnico-organizzativi necessari.
    Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le
  stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari)
  potranno continuare lo svolgimento del servizio.  Le altre
  saranno per lo più obbligate a respingere i versamenti
  contributivi fino al completamento delle procedure per il
  collegamento telematico con l'INPS.
    In tale situazione, al fine di evitare le indubbie
  difficoltà - per tutti i soggetti interessati ed in primo
  luogo per i contribuenti - derivanti dalla non capillare
  copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario
  intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi
  il termine originariamente stabilito dalla legge in
  oggetto.
    L'articolo 13, comma 4, del decretolegge 15 dicembre 1979,
  n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
  1980, n.15, da ultimo sostituito dal decreto-legge 3 maggio
  1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
  luglio 1991, n.197, dispone che gli intermediari debbano
  procedere entro il 31 dicembre 1992 ad integrare con gli
  estremi anagrafici - documento di identificazione e codice
  fiscale - i dati relativi ai conti, depositi e rapporti
  continuativi in essere al 1^ gennaio 1992.
 
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    Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.303 del 28
  dicembre 1991, prevede che dal 1^ gennaio 1993
  "l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo
  tale data dal cliente, che non abbia reso possibile
  l'integrazione dei dati".
    A seguito della scadenza del 1^ gennaio 1993, le competenti
  autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno
  rappresentato la situazione in cui si trova il sistema
  finanziario di obiettiva difficoltà per il reperimento di
  tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo
  previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in
  essere con la clientela, specialmente quelli di data più
  remota.
    Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il
  difetto di integrazione riguarderebbe alla data attuale non
  meno del 30-40 per cento dei conti interessati dall'utilizzo
  di assegni bancari, dei conti "bancomat" e delle carte di
  credito.  Di non minore rilevanza si presume la quantità di
  altri rapporti continuativi che tuttavia non vengono
  normalmente movimentati attraverso mezzi di pagamento.
    Come noto la legge ha previsto, a carico degli
  intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti.  L'arco
  temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio
  1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed
  incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente
  necessario.
    Per quanto precede si rileva l'opportunità di operare un
  differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto dalla
  legge.
    La modifica disposta con l'articolo 15 consente di
  raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al
  sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle
  obbligazioni che risulterebbero compromesse dal rifiuto che
  gli intermediari, al 1^ gennaio 1993, avrebbero potuto opporre
  alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere
  su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali pur
  sussistendo disponibilità di fondi non sia stata realizzata,
  per difetto, inerzia o impossibilità materiale, l'integrazione
  dei dati previsti.
    La modifica nel contempo consente di risolvere un problema
  non secondario sorto in sede di interpretazione.  In
  particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa
  la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire
  nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione
  è prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai
  conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1^
  gennaio 1992.
    Nella  ratio  della legge, tale migrazione dei dati
  appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata
  significatività all'archivio informatico aziendale quale
  centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale
  strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai
  fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio.  La
  formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per
  il perseguimento di tale obiettivo.
    In sintesi la disposizione:
      accorda il differimento del termine al 31 dicembre
  1993;
      prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e
  di inserimento degli stessi nell'archivio unico informatico
  aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;
      riduce in modo significativo le difficoltà connesse al
  reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze
  riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle
  informazioni (settorizzazione dell'attività economica)
  finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.
    Con l'articolo 16 sono prorogati al 30 giugno 1993 i
  termini relativi all'emanazione dei decreti legislativi per la
  disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di
  polizia e del personale delle Forze armate, nonché per il
  riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti
  economici.  Il comma 2 dell'articolo 12 prevede la facoltà per
  il Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30
  giugno 1993, la graduatoria degli idonei
 
                               Pag. 7
 
  all'ultimo concorso per medici dei ruoli professionali dei
  sanitari della Polizia di Stato.  Il comma 3 proroga di un
  ulteriore triennio la possibilità di corrispondere il
  trattamento provvisorio di quiescenza degli appartenenti alla
  Polizia di Stato cessati dal servizio.
    Con la legge 6 febbraio 1985, n.16, veniva autorizzata la
  spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e
  realizzazione di un programma straordinario quinquennale per
  la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei
  carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed
  il completamento di quelle già esistenti.
    Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista
  per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per
  il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.
    L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva,
  "limitatamente all'esercizio 1985", l'assunzione di "impegni
  di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo
  di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire
  edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione".
    In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi
  dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta
  inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte
  considerevole dei quali, a causa della particolare complessità
  della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il
  termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4,
  della legge di bilancio 1989.
    E' stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo
  17 del cennato termine al fine di consentire l'attuazione del
  programma predisposto.
    L'articolo 18 è inteso, in sostanza, a consentire
  l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai
  competenti organismi.
    Al fine di non vanificare le iniziative previste per il
  perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con
  l'articolo 19 l'utilizzazione nel 1993 delle somme iscritte
  nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 1,
  e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n.162, ancora
  disponibili nell'anno finanziario 1992.
    Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la
  realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del
  finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della
  lotta alla droga.
    La norma di cui all'articolo 20 è finalizzata a concedere
  ai comandi dei Vigili del fuoco un congruo lasso di tempo per
  far fronte al notevolissimo numero di richieste pervenute in
  materia di nulla-osta di prevenzione incendi, anche a seguito
  delle diverse proroghe per la presentazione della relativa
  istanza succedutesi dal 1984.
    La norma mira altresì a dare una disciplina armonica e
  coordinata delle varie disposizioni che regolano il settore
  della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e
  intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi
  interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla
  esigenza manifestata dagli operatori del settore.
    Conseguentemente è stata prevista, fino all'emanazione di
  norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di tutti i
  termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo
  alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
    Con gli articoli 21 e 22 viene disposto rispettivamente
  l'istituzione di un fondo per le anticipazioni ai comandi
  provinciali dei Vigili del fuoco, attesa l'impossibilità di
  ricorrere alle anticipazioni di prefettura per sopperire alle
  momentanee deficienze di fondi sui capitoli di spesa
  amministrati dai comandi stessi, nonché la definitività dei
  versamenti per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei
  vigili del fuoco, al fine di corrispondere ad esigenze di
  semplificazione contabile più volte evidenziate dalla Banca
  d'Italia.
    Con l'articolo 23 si consente l'utilizzo nel 1993 degli
  stanziamenti iscritti nel bilancio, in applicazione delle
  disposizioni sugli interventi nel settore cantieristico e nel
  settore armatoriale, di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234,
  e all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non
  utilizzati al termine dell'esercizio 1992, ed
 
                               Pag. 8
 
  analoga possibilità è prevista dallo stesso articolo per gli
  stanziamenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, e per
  le somme destinate alla realizzazione delle opere affidate in
  concessione alle Società "Aeroporti di Roma" e "S.E.A."
  rispettivamente per i sistemi aeroportuali di Roma e di
  Milano.
    Con l'articolo 24 viene assicurata la possibilità di
  proseguire i programmi in corso nel settore della
  metanizzazione, garantendo le somme necessarie al
  cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla
  partecipazione finanziaria da parte della CEE.
    Con l'articolo 25 è previsto il mantenimento in bilancio di
  somme relative agli interventi nel settore della cooperazione
  allo sviluppo.
    La complessità delle procedure previste dalla legge 25
  agosto 1991, n.287, e le conseguenti difficoltà interpretative
  hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di
  autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al
  pubblico di alimenti e bevande.
    Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di
  autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di
  iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento
  giuridico.
    Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi
  (lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e
  di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa
  necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via
  transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di
  esecuzione della legge n.287 del 1991, il rilascio di nuove
  autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei princìpi e criteri
  fissati dalla legge n.287 del 1991.
    L'articolo 26 si compone pertanto di due commi: il primo
  consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di
  un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme
  alla commissione commerciale competente (che esprime un parere
  vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del
  regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei
  commercianti, di cui alla legge n.426 del 1971, gli esami
  possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla
  commissione previste dalla normativa preesistente alla legge
  n.287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da
  quest'ultima.
    Riguardo all'articolo 27 va tenuto conto che il comma 8
  dell'articolo 9- quater  del decreto-legge 9 settembre
  1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
  novembre 1988, n.475, prevede, con richiamo all'allegato 1
  della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il
  triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la
  corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a
  decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di
  riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali
  obiettivi minimi non siano stati conseguiti.
    Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi
  per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio
  per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno
  differire di un anno il termine per il raggiungimento dei
  predetti obiettivi minimi di riciclaggio.
    Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente
  attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei
  rifiuti e/o del loro riciclaggio nonché per diffondere
  capillarmente la necessaria informativa agli utenti,
  nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con
  particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della
  raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi
  comuni.
    Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della
  plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha
  contestualmente stipulato un accordo biennale con la
  Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero
  territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori,
  superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od
  incompleta normativa al riguardo.
    Con l'articolo 28 sono state previste alcune proroghe in
  tema di obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti di cui
  all'articolo 3, comma 3, del citato decretolegge 9 settembre
  1988, n.397, e del
 
                               Pag. 9
 
  decreto del Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992 al
  fine di consentirne una più corretta e puntuale
  applicazione.
    In particolare il termine per la citata comunicazione è
  stato spostato dal 30 giugno al 31 ottobre al fine di
  consentire il reperimento da parte di tutti gli utenti passivi
  della nuova modulistica, che deve essere presentata anche da
  chi tale comunicazione ha effettuato con i moduli vecchi.
    E' stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i
  rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non
  industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3,
  comma 2, del citato decreto-legge n.397 del 1988, non
  aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei
  destinatari passivi di tale obbligo.
    In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento
  dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla
  presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.
    Infine, l'obbligo di comunicazione dei residui destinati al
  riutilizzo è stato sospeso in attesa dell'emanazione dei
  decreti di recepimento delle direttive 91/156/CEE (in tema di
  rifiuti) e 91/689/CEE (in tema di rifiuti pericolosi), che,
  fra l'altro, ne dovranno definire termini, modalità e campo di
  applicazione.
    Le disposizioni di cui all'articolo 29 sono intese a
  mantenere in bilancio per gli esercizi 1994-1995 alcune somme
  già iscritte nello stato di previsione del Ministero
  dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici per
  l'esercizio finanziario 1993, sia in conto competenza, sia in
  conto residui, che nel conto di cassa.
    Si è resa, inoltre, necessaria l'adozione di una norma che
  disponga la riapertura dei termini, previsti dall'articolo 5
  della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme per la sicurezza
  degli impianti, per il riconoscimento dei requisiti
  tecnico-professionali delle imprese artigiane iscritte nel
  relativo albo professionale o delle ditte iscritte nel
  relativo registro.
    Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono
  pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa
  la disciplina in esame, e che un considerevole numero di
  imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la
  necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno
  dall'entrata in vigore della legge predetta.
    Con l'articolo 30 il termine previsto per l'adeguamento
  degli impianti viene differito al 31 dicembre 1994, mentre il
  termine per il riconoscimento dei requisiti
  tecnico-professionali è differito di un anno a decorrere dalla
  data di entrata in vigore della legge di conversione del
  decretolegge in esame.  Inoltre viene chiarito che tale ultimo
  termine è da intendersi quale termine ordinatorio.
    Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di
  attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10
  aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del
  consumatore, la legge stessa ha posto seri problemi di
  compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per
  l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva
  dalla previsione del divieto di commercializzazione dei
  prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni
  richieste.
    La norma di cui all'articolo 31 è giustificata, appunto,
  dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede
  legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della
  legge n.126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità
  della legge medesima con la normativa comunitaria.
    Con l'articolo 32 è stato previsto un differimento di
  termini in tema di iscrizione nel registro delle imprese
  esercenti attività di autoriparazione, ciò al fine di
  consentire la corretta entrata in funzione a regime della
  normativa prevista da un apposito decreto del Ministro dei
  trasporti.
    Contestualmente, per non paralizzare l'attività del
  settore, è stata prevista una disciplina transitoria di
  iscrizione al registro in questione.
    Con l'articolo 33 si è provveduto a prorogare, al 31 maggio
  1995, il termine per l'adeguamento dei parametri degli
  scarichi degli impianti di molitura delle
 
                              Pag. 10
 
  olive ai valori fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10
  maggio 1976, n.319, al fine di consentire l'utilizzazione
  delle migliori tecnologie da impiegare, in corso di
  sperimentazione.
    Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva
  del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle
  attività da parte delle autorità competenti, per una efficacia
  tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a
  deliberare una procedura autorizzativa che prevede la
  presentazione, entro il 31 dicembre 1993, di una domanda
  rivolta al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa
  anche alla regione.
    Con l'articolo 34 è previsto uno stanziamento di ulteriori
  30 miliardi di lire a favore delle regioni per la
  realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per
  programmi regionali integrati di successiva accoglienza.  Ciò
  in quanto le disponibilità finanziarie previste, dopo due anni
  di prima applicazione, si sono rivelate insufficienti, specie
  a seguito del progressivo dilatarsi dei fenomeni di
  immigrazione, aggravati anche da afflussi di massa a causa di
  guerre civili, mutamenti internazionali, gravi crisi
  economiche.  Per questo appare necessario intervenire con
  immediatezza, per consentire agli organi all'uopo deputati di
  fronteggiare con più efficacia tali fenomeni e prevenire così
  turbamenti dell'ordine pubblico e forme acute di allarme
  sociale, che possono trasformarsi in inammissibili atti di
  intolleranza, xenofobia o di razzismo.
    Con l'articolo 35 viene disposta l'utilizzazione nel 1993
  delle somme non impegnate alla fine del 1992 per le spese di
  gestione inerenti al progetto nazionale "Sperimentazione
  coordinata di progetti adolescenti con finalità
  preventiva".
    Il decreto-legge 24 luglio 1992, n.350, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n.390, ha
  disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato
  interministeriale di coordinamento delle attività di
  cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
  nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei
  fondi necessari alla copertura delle "spese di funzionamento",
  nonché degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e
  di promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.
    Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento
  del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 36) tenuto
  conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della
  legge 24 settembre 1992, n.390, le procedure per la
  costituzione del Comitato.
    A seguito del riconoscimento da parte italiana, le
  Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di
  subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di
  cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli
  accordi di Osimo.  Le commissioni miste italo-jugoslave sono
  divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate
  ed italo-croate.
    Nel contesto della collaborazione internazionale i cui
  contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato
  interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità
  la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino
  dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed
  utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal
  1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche
  delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più
  rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali
  che economiche.
    L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992,
  n.166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di
  entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di
  esercizio della professione di perito assicurativo in assenza
  dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal
  termine previsto nel regolamento di attuazione per la
  presentazione delle domande.  Alla data del 13 marzo 1993,
  infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il
  termine per la presentazione delle domande non era ancora
  scaduto.
    Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma
  urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al
  31 dicembre 1993, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli
  interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di
  continuare l'esercizio della professione.
 
                              Pag. 11
 
    Con l'articolo 37 viene appunto disposta tale proroga al 31
  dicembre 1993, che appare peraltro indispensabile anche
  nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero)
  che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per
  effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per
  potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista
  dalla stessa legge.  L'espletamento della prova richiede, come
  è noto, sufficiente tempo per svolgersi.
    Altro elemento in favore di una proroga espressa,
  attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal
  fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per
  l'esercizio della professione di perito assicurativo in
  mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la
  conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita
  la possibilità per gli interessati di precostituirsi  ad
  hoc  il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di
  idoneità.
    Con l'articolo 38 viene disposto il mantenimento in
  bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre
  1992 destinate alla concessione di contributi in conto
  capitale alle società che realizzano centri commerciali
  all'ingrosso.
    La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali
  all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già
  autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
  1991, n.421, per le società consortili che realizzano mercati
  alimentari all'ingrosso.
    In considerazione delle preoccupazioni manifestate dalle
  associazioni dei datori di lavoro in ordine all'applicazione
  dal mese di aprile delle nuove procedure di versamento dei
  contributi sanitari, vengono differiti di due mesi gli
  adempimenti relativi previsti dall'articolo 11 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino del
  Servizio sanitario nazionale.
    In particolare con l'articolo 39, comma 1, viene previsto
  il differimento di due mesi per:
      il mantenimento delle vigenti modalità di versamento
  all'INPS dei contributi sanitari (con unico modello insieme ai
  contributi previdenziali);
      documentare i versamenti predetti con l'indicazione del
  domicilio fiscale dei lavoratori e dei dati relativi alle
  retribuzioni;
      il versamento dell'INPS sui conti infruttiferi accesi
  alle regioni del provento acquisito dal 1^ gennaio 1993;
      la presentazione alle regioni del rendiconto dei
  contributi sanitari acquisiti dal 1^ gennaio 1993;
      la facoltà delle regioni ad effettuare le anticipazioni
  mensili alle unità sanitarie locali pari ad un terzo delle
  quote corrisposte nel quarto trimestre 1992.
    Con il comma 2 del medesimo articolo vengono disposte
  proroghe in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti
  alimentari.
    Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.77, di
  attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa
  all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari,
  prevede, all'articolo 12, i termini di adeguamento alla nuova
  disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima
  dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.77 del 1993 e
  precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per
  l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e
  dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994
  per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga
  durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1^
  ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di
  indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine
  previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/CEE e
  precisamente il 1^ ottobre 1995.
    Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati
  mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese
  e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo
  39.
    L'articolo 40 è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A.
  lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente
  svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio
  d'oliva.
 
                              Pag. 12
 
    Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato
  italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita
  partecipazione.
    L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge
  finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di
  realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati
  a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al
  fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di
  inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato
  riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli
  importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico
  settore.
    La disposizione di cui all'articolo 41 consente la proroga
  della gestione governativa delle ferrovie della Sardegna, che
  è stata oggetto anche dei precedenti decretilegge
  richiamati.
    Tale norma si rende indispensabile atteso che, per effetto
  della mancata conversione in legge dei vari decreti-legge
  succedutisi nel 1992 è venuto in scadenza al 31 dicembre 1991
  il termine per l'esercizio delle predette ferrovie assunte in
  gestione diretta per conto dello Stato.
    La proroga si pone come mera esigenza di ratifica giuridica
  per garantire la prosecuzione d'una azienda operante in
  esercizi precedenti, che svolge pubblici servizi di trasporto,
  ferroviari ed automobilistici che si estendono per tutta la
  Sardegna.
    L'eventuale mancato accoglimento della proroga dell'azienda
  governativa in essere comporterebbe l'affidamento del regime
  di concessione delle indicate ferrovie ad una società
  privata.
    Pertanto, appare razionale disporre l'attuale regime di
  gestione diretta sino a quando diverranno operative le
  disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre
  1990, n.385, che hanno valenza generale e quindi applicabili a
  tutte le aziende governative attualmente in essere.
    Per quanto riguarda l'articolo 42, si precisa che i limiti
  di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n.559, fermi
  ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante
  ostacolo per l'attività amministrativa dell'Istituto
  Poligrafico dello Stato.  Essi, infatti, costringono a
  presentare agli organi dell'Istituto relazioni anche su
  acquisti di modico valore che rappresentano la parte più
  numerosa degli acquisti stessi.
    Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha
  privato di significato i limiti stessi, per cui si rende
  necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento
  ai mutati valori monetari.
    Nella precedente legislatura il disegno di legge recante
  "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio
  nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato" (atto Senato
  n.2884, e atto Camera n.6266), già approvato del Senato
  decadde con lo scioglimento delle Camere.
    In tale sede, stante l'impossibilità di approvare il
  provvedimento, è stata indicata, da parte degli stessi
  parlamentari, l'opportunità di disciplinare, nelle more
  dell'approvazione di una legge organica di riordinamento, le
  attività oggetto delle gestioni fuori bilancio.
    Conseguentemente, nelle presenti condizioni, non sussistono
  alternative al di fuori di quelle emerse a suo tempo in sede
  parlamentare e, pertanto, deve essere aggiunta la specifica
  disposizione di cui all'articolo 43 del decreto-legge di cui
  si propone la conversione per il differimento al 31 dicembre
  1993 delle richiamate gestioni.
    L'articolo 4, comma 2, del decretolegge 12 gennaio 1993,
  n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
  n.59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di
  esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A,
  appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE
  n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
    L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede,
  inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di
  prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale
  denuncia.  La misura e la modalità di versamento del citato
  diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
  e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
 
                              Pag. 13
 
    Il versamento di diritto speciale di prelievo comporta
  inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far
  affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con
  decreto del Ministro del tesoro ed è attualmente alla
  registrazione della Corte dei conti.
    La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la
  presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che
  non esistono ancora disposizioni definitive in materia di
  importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di
  versamento del diritto stesso.
    Con l'articolo 44 viene disposto il termine del 1^
  settembre 1993 per permettere agli organi competenti di
  perfezionare gli atti normativi sopra citati e per evitare la
  coincidenza tra il termine ultimo di presentazione delle
  denunce e il periodo estivo.
    Con l'articolo 45, infine, viene prorogata fino al 31
  dicembre 1994 l'attività del comitato di esperti per la Torre
  di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione
  e definizione degli interventi di consolidamento e di restauro
  del monumento.  Ciò in quanto il programma dei lavori di
  consolidamento già avviato non può subire interruzioni.
  Infatti la cessazione dei compiti del Comitato farebbe venir
  meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di
  durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori
  interventi.
    Come è noto, alla fine dell'anno in corso verrà a cessare
  la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del
  decretolegge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, ai sensi
  del quale l'assistenza della forza pubblica per i
  provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
  abitazione, deve essere concessa entro un periodo non
  superiore a quarantotto mesi con decorrenza non successiva al
  1^ gennaio 1990.
    Per effetto del venir meno di tale previsione normativa
  saranno, quindi, posti in esecuzione un gran numero di
  sfratti, non essendo più consentito a quella data ai prefetti
  di fissare i criteri di graduazione degli sfratti, sulla base
  dei pareri delle commissioni indicate dall'articolo 4 della
  legge citata.
    E' di tutta evidenza la situazione che potrà determinarsi
  alla fine del corrente anno, che non mancherà di produrre
  conseguenze suscettibili di aggravare le forti tensioni
  sociali che, da tempo, caratterizzano la situazione abitativa
  nel nostro Paese e i disagi per moltissime famiglie nei centri
  urbani a più elevata densità di popolazione.
    Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla forza
  pubblica, che si determinerà a partire dal 1^ gennaio 1994,
  dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari, verrà ad
  inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato anche
  dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo 11
  del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
  modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha
  sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n. 392,
  i contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata
  in vigore della stessa legge n. 359 del 1992.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso
  necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5
  dell'articolo 3 del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, venga novellata
  mediante la previsione all'articolo 46 di una proroga dei
  termini in essa previsti tale da consentire che l'assistenza
  della forza pubblica venga concessa per un ulteriore periodo
  non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1^ gennaio
  1994.
    La norma di cui all'articolo 47 si rende necessaria per
  ovviare al difettoso coordinamento, in materia di termini per
  la presentazione dei programmi di manutenzione idraulica, tra
  il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e il testo del medesimo
  articolo 3, comma 3, così come sostituito dalla legge di
  conversione 19 luglio 1993, n. 236.
 
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    Il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge n. 148 del 1993 - già contenuto nel
  decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, poi decaduto - fissava il
  termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale  del decreto del Presidente della
  Repubblica di regolamentazione dei criteri e modalità dei
  programmi di manutenzione idraulica per la presentazione di
  detti programmi ai fini dell'eventuale ammissione al riparto
  delle somme all'uopo stanziate.
    Il decreto del Presidente della Repubblica in questione era
  stato emanato il 14 aprile 1993 e pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  20 aprile 1993, n. 91; in conseguenza il termine
  perentorio sarebbe dovuto decadere il 17 agosto 1993.
    Con il testo introdotto dalla legge di conversione, che ha
  ridotto il termine in questione a sessanta giorni sono state
  rese intempestive tutte quelle domande pervenute oltre il
  sessantesimo giorno, pur nel rispetto del termine originario
  con ciò contravvenendo ai princìpi di buona amministrazione,
  dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.
    L'articolo 48 nasce dall'esigenza di completare gli
  organici del personale femminile del Corpo di polizia
  penitenziaria.  Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in
  favore dell'inquadramento nei ruoli amministrati del
  Dipartimento, si sono verificate numerose vacanze che incidono
  sulle sezioni femminili degli istituti penitenziari, vacanze
  che possono agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee
  dai
  concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie;
  viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di
  espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno
  nel servizio di vigilanza.  Occorre, quindi, fissare un nuovo
  termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi
  del meccanismo già previsto dall'articolo 14, comma 1, della
  legge 16 ottobre 1991, n. 321.  La necessità è implicita
  nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento
  degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità
  del servizio da assicurare perché, viceversa,
  l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a
  ridurre le sezioni femminili.
                           *  *  *
    Nel disegno di legge di conversione dell'accluso
  decreto-legge (comma 3) è stata inserita la clausola di
  sanatoria degli effetti prodotti da talune disposizioni
  concernenti la gestione governativa delle ferrovie della
  Sardegna inserite nei decretilegge nn. 1, 195, 274 e 325 del
  1992, decaduti per mancata conversione nel termine
  costituzionale.
    Al comma 4 del medesimo articolo viene disposta una proroga
  di sei mesi del termine relativo all'emanazione di uno o più
  decreti legislativi, diretti al riordino dell'ordinamento
  finanziario e contabile degli enti locali, previsti dal comma
  2 dell'articolo 4 della legge di delega 23 ottobre 1992, n.
  421.
 
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