| La norma di cui all'articolo 34 è diretta a consentire
alle regioni di poter affrontare il fenomeno immigratorio nel
suo complesso e di agevolare l'inserimento sociale del
cittadino straniero nel contesto territoriale, superando
l'ottica della prima accoglienza.
Conseguentemente, i relativi programmi regionali dovranno
prevedere una serie di servizi tra loro articolati ed
integrati che devono essere diretti ad assicurare
all'immigrato migliori condizioni sociali.
All'onere derivante dall'intervento si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno 1992.
Relativamente all'articolo 32, comma 2, il quadro di
spesa viene a definirsi nei seguenti termini:
Personale di segreteria: Ambasciatore
a riposo ................. L. 28.250.000
Traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina per una
media di 450 pagine valutate in base
alla mole di documenti
tradotti nel periodo
trascorso ................ " 11.250.000
Spese di missione per delegazioni italiane in commissioni
miste (incluse spese di interpretariato per
circa 15 incontri) ....... " 34.000.000
Spese per consulenze tecniche affidate a 2 esperti (articolo
7 legge n.73 del 1977 -
13.000.000 x 2) .......... " 26.000.000
TOTALE ... L. 99.500.000
TOTALE (cifra tonda) ... L. 100.000.000
Riguardo all'articolo 36, comma 3, si fa presente che
trattasi della realizzazione di un complesso programma di
opere di natura idraulica che comporta la seguente
articolazione funzionale:
a) creazione di un serbatoio di rifasamento ed
accoglimento delle acque;
b) realizzazione della rete di adduzione;
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c) realizzazione della rete di distribuzione;
d) costruzione dell'impianto di trattamento e
depurazione delle acque.
Gli studi preliminari espletati al riguardo e la
progettazione già eseguita indicano in non meno di 75 miliardi
il fabbisogno complessivo, di cui al punto a), e in 25
miliardi complessivamente quello di cui ai restanti punti.
Trattasi tuttavia di una ripartizione non rigida e quindi
suscettibile di verifica e anche di aggiustamenti compensativi
in sede di attuazione degli interventi.
La norma di cui all'articolo 40 è diretta a consentire
l'effettuazione, da parte dell'Agecontrol Spa dei controlli
nel settore dell'olio d'oliva ai sensi della normativa
comunitaria.
Attualmente il costo dei controlli effettuati
dall'Agenzia è pari a circa 15 miliardi annui e comporta un
impiego di circa 180 unità lavorative distinte tra servizi
tecnici ed amministrativi per strutture e supporti. Con tale
organizzazione è sottoposto al controllo l'intero comparto
degli aiuti alla produzione ed al consumo dell'olio d'oliva,
nonché alla commercializzazione di intervento del prodotto
medesimo.
Le somme, la cui erogazione è consentita dal
provvedimento legislativo, ammontano pertanto a circa un
settimo del fabbisogno complessivo delle spese di
funzionamento e di gestione dell'Agenzia in parola.
La restante quota parte del finanziamento è disposta
annualmente dalle Comunità europee che concorrono agli oneri
derivanti dall'attività dell'Agecontrol.
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