| 1. E' convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1993,
n.330, recante disposizioni urgenti in materia di differimento
di termini previsti da disposizioni legislative.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992,
n.512, 2 marzo 1993, n.48, 28 aprile 1993, n.130, e 30 giugno
1993, n. 212.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 16 del decretolegge 2
gennaio 1992, n.1, dell'articolo 27 del decreto-legge 1^ marzo
1992, n.195, dell'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile
1992, n.274, e dell'articolo 27 del decretolegge 1^ luglio
1992, n.325, nonché quelli posti in essere sino alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti
legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali previsti dal comma 2 dell'articolo
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato di sei
mesi.
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