| (Impiantistica sportiva).
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7
agosto 1989, n.289, concernenti la definizione dei programmi
di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993.
I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo
utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo
lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge
30 dicembre 1991, n.412. I mutui a favore di enti locali sono
assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla
contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua
posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di
interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore
dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1957, n.1295, come sostituito dall'articolo
2 della legge 18 febbraio 1983, n.50, sono assistiti dal
contributo del 7,50 per cento sugli interessi.
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