| (Disposizioni in materia di mobilità).
1. Al comma 4- bis dell'articolo 3 della legge 23
luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma
17- bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: "successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"successivamente alla data del 1^ gennaio 1993".
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