| (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti
locali).
1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n.142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31
dicembre 1993".
2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo
il comma 1, è inserito il seguente:
" 1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il
prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il
termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere
soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo
scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non
abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne
dà comunicazione al comitato regionale di controllo per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per
la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in
carica per la liquidazione del consorzio nel caso della
soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli
organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui
al comma 1".
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