| (Università degli studi di Siena).
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:
" 7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non
impegnate al termine
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degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei
residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali
somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena".
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