| 1. Le ore di permesso di cui all'articolo 1 sono
considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli
previdenziali ed assistenziali.
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2. I contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti
sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso, gravano
sul lavoratore e sul datore di lavoro, secondo le aliquote
previste dalla normativa vigente a carico di ciascuno.
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