Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14770
DDL3079-0018
Progetto di legge Camera n. 3079 - testo presentato - (DDL11-3079)
(suddiviso in 54 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C3079. TESTIPDL
...C3079.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3079 ZZ11 ZZDL ZZPR
       (Interventi a favore della comunità scientifica
            e delle associazioni di volontariato).
      1.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio
  1991, n.158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli
  interventi in favore delle associazioni di volontariato di
  protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26
  maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge
  24 luglio 1984, n.363, è differito fino alla emanazione dei
  provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24
  febbraio 1992, n.225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre
  1993.  Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la
  concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed
  attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di
  soccorso in caso di emergenza.
      2.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio
  1991, n.158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli
  interventi in favore della comunità scientifica di cui
  all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
  n.363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti
  previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n.225,
  e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993.  Il Presidente del
  Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti,
  gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il
  perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.
      3.  Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente
  articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
  civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
  corrispondenti disponibilità di bilancio.
 
DATA=930830 FASCID=DDL11-3079 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3079 TOTPAG=0036 TOTDOC=0054 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0022 RIGINIZ=005 PAGFIN=0022 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=307900 00 FASCIDC=11DDL3079 SORTNAV=0307900 000 00000 ZZDDLC3079 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati