| (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio
unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a
conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli
intermediari finanziari).
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con
modificazioni,
Pag. 23
dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, come da ultimo sostituito
dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n.197, le parole: "Per i conti, depositi e rapporti
continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno
compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992" sono
sostituite dalle seguenti: "Per i conti, depositi e rapporti
continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel
corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione
aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di
pertinenza dell'intermediario all'atto della prima
movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e
comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono
altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti,
depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del
1^ gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono
acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i
dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 10 luglio
1992, e successive eventuali modificazioni del decreto
medesimo".
| |