| (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia
e del personale delle Forze armate).
1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e
all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n.216, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n.5, sono prorogati al 31 ottobre 1993.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio
1992, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n.217, è aggiunto il seguente periodo:
"L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel
corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno
1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove
posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro
dell'interno del 5 settembre 1991".
3. Il termine di cui all'articolo 11- quater del
decreto-legge 21 settembre 1987, n.387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.472, è
ulteriormente prorogato di un triennio.
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