| (Progetti finalizzati).
1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11
marzo 1988, n.67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre
1988, n.554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse
modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per
i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20
miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno
degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30
miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e
lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è
destinata alla realizzazione del "Progetto Efficienza
Milano".
2. Per garantire la più sollecita e corretta
realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al
comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo
alle aperture di credito a favore del funzionario delegato
superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, e sia
fissato in misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di
tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per
intero, spese dipendenti da contratti.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire
24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno
1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993
e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70
miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, con
parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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