| (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla
droga).
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli
127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, ancora
disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono
mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio
successivo.
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