| (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno).
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del
programma operativo "metanizzazione" delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione
CEE n.C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del
regolamento CEE n.2052/88, le somme esistenti presso la Cassa
depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11
della legge 28 novembre 1980, n.784, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento
della quota di competenza nazionale del predetto programma
operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva
reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del
Tesoro.
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