| (Proroga del termine in materia di riciclaggio
dei contenitori per liquidi).
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di
cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n.397,
convertito, con modificazioni,
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dalla legge 9 novembre 1988, n.475, sono definiti per il
quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi
minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo
9- quater, comma 8, del decreto-legge medesimo.
2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo
9- quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988,
n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n.475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua
competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della
raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine
perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti
del Ministro dell'ambiente.
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