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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14785
DDL3079-0033
Progetto di legge Camera n. 3079 - testo presentato - (DDL11-3079)
(suddiviso in 54 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C3079. TESTIPDL
...C3079.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 28.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3079 ZZ11 ZZDL ZZPR
                    (Catasto dei rifiuti).
      1.  Il termine per la presentazione della denuncia di cui
  all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988,
  n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
  1988, n.475, è differito, per il solo anno 1993, al 31 ottobre
  1993, al fine di consentire l'attuazione del decreto del
  Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato
  nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n.4
  del 7 gennaio 1993.
      2.  Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo,
  indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del
  decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed
  individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26
  gennaio 1990, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.30
  del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
  comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in
  vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive
  comunitarie n.91/156/CEE e n.91/689/CEE, che stabiliranno
  termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento
  del medesimo obbligo.
      3.  L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre
  1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
  novembre 1988, n.475, va interpretato nel senso che esso non
  trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da
  lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti
  al pubblico servizio.
      4.  Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
  dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni
  3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
      5.  Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le
  denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9
  settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 9 novembre 1988, n.475, eventualmente già inviate
  utilizzando modulistica non conforme a quella del citato
  decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
  devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
 
DATA=930830 FASCID=DDL11-3079 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3079 TOTPAG=0036 TOTDOC=0054 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0028 RIGINIZ=017 PAGFIN=0028 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=28 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=307900 00 FASCIDC=11DDL3079 SORTNAV=0307900 000 00000 ZZDDLC3079 NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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