| (Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e
soggiorno in Italia
di cittadini extracomunitari).
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in
materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini
extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n.39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate
nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.
2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle
disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1993.
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