| (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico).
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di
coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del
confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito
dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.
2. Per consentire il funzionamento del Comitato
interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la
spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e
1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione
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del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri.
3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano
di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;
b) per il proseguimento degli studi finalizzati
alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo
in territorio italiano;
c) per la progettazione e l'esecuzione delle
opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume
Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia
ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di
bacino.
4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto
del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri,
l'Autorità di bacino competente per territorio ed il Ministero
dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato
interministeriale di cui al comma 1, espresso entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si
provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul
capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio nel conto dei residui.
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