| (Piano regolatore degli orari).
1. Al comune sono attribuiti il potere e il compito di
coordinare ed ordinare gli orari di apertura al pubblico di
tutti gli uffici pubblici e privati, dei servizi alla persona,
di quelli sanitari e scolastici, dei trasporti, dei locali
pubblici, degli esercizi commerciali e turistici, delle
attività culturali e di spettacolo.
2. Al comune è attribuita altresì la facoltà di coordinare
l'insieme degli orari delle attività produttive presenti nel
territorio.
3. Il consiglio comunale adotta entro un anno
dall'approvazione della presente legge il piano regolatore
degli orari di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto:
a) del riconoscimento del valore, del tempo e del
lavoro di cura, nell'azione diretta a superare la divisione
sessuale del lavoro;
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b) del riconoscimento dei diritti degli utenti;
c) della necessità di migliorare le condizioni di
vita nella città e la funzionalità dei servizi collettivi e
alla persona.
4. Eventuali modifiche successive devono essere adottate
con delibera del consiglio comunale.
5. Al fine di predisporre il piano regolatore degli orari
tutti i soggetti pubblici, privati, enti, imprese, operatori
singoli, esercenti attività professionali sono tenuti a
comunicare al comune, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge o dopo un mese dall'inizio
dell'attività, i propri orari di lavoro e di eventuale
apertura al pubblico.
6. Ai fini del presente articolo l'amministrazione comunale
provvede ad istituire una consulta permanente sul tempo nelle
città, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta
da una rappresentanza delle forze sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro, delle associazioni e dei gruppi e
movimenti di donne e, ove presenti, rappresentanze delle
organizzazioni degli utenti dei principali servizi nel
territorio comunale e delegazioni espresse dai comitati di
gestione dei singoli servizi alla persona e dei consigli di
circolo e di istituto delle scuole. Compito della consulta è
fornire indicazioni utili alla redazione del piano regolatore
previsto dal presente articolo. Le associazioni e le
organizzazioni miste chiamate a far parte della consulta
debbono delegarvi rappresentanti dei due sessi.
7. Nell'ambito del piano vanno seguiti i seguenti
criteri:
a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle
attività che svolgono servizio di sportello al pubblico
debbono essere organizzati al fine di non coincidere per
almeno due giorni alla settimana con gli orari della
maggioranza delle attività lavorative e non essere distribuiti
nella stessa fascia oraria ogni giorno;
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b) gli orari dei servizi alla persona debbono:
1) tener conto degli orari della maggioranza delle
attività lavorative al fine di essere usufruibili sia dai
lavoratori e dalle lavoratrici che da coloro che non svolgono
attività produttiva;
2) non essere inferiori alla media della durata degli
orari di lavoro, fatta salva la possibilità di una
articolazione corrispondente alle caratteristiche produttive
prevalenti nel territorio;
c) gli orari delle attività commerciali devono
essere organizzati in modo tale da non far coincidere gli
orari di chiusura e di apertura, di turno di riposo, di tutti
gli esercizi relativi al singolo ramo di attività.
8. Tali orari debbono essere garantiti senza pregiudizio
dell'orario di lavoro degli addetti anche mediante appropriate
riorganizzazioni.
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