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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1480
DDL0315-0002
Progetto di legge Camera n. 315 - testo presentato - (DDL11-315)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C315. TESTIPDL
...C315.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC315 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nella IX legislatura, presentai
  analoga proposta di legge (atto Camera n. 1309) che, abbinata
  ad altre proposte, venne esaminata dalla competente
  Commissione, ma non giunse a concludere l' iter  per
  l'anticipato scioglimento delle Camere.  Nella X legislatura
  ripresentai nuovamente la proposta di legge.
    Perciò, tenendo conto delle indicazioni emerse dai lavori
  in Commissione, durante la IX legislatura, ripresento oggi
  questa proposta di legge in un testo concettualmente identico
  al precedente, anche se strutturato in forma più
  articolata.
    Onorevoli colleghi, l'articolo 117 della Costituzione
  dispone che in materia di cave e torbiere "la Regione emana
  norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali
  stabiliti dalle leggi dello
  Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con
  l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni".
    Questa disposizione, dopo l'istituzione delle regioni,
  postulava a breve scadenza l'approvazione di una legge-quadro
  per armonizzare e coordinare l'attività legislativa dei nuovi
  enti, fra loro e con i princìpi delle leggi dello Stato, ma
  sino ad oggi ciò non è accaduto.  D'altro lato, regionalmente,
  era indispensabile affrontare il problema delle cave e
  torbiere, e quasi tutte le regioni vi hanno provveduto
  emanando una serie di provvedimenti che, pur soddisfacendone
  le esigenze locali, hanno in sé due difetti: essere
  "transitori", in attesa di una legge-quadro, e non essere
  coordinati né con le previsioni generali delle disposizioni
  statali, né con la normativa delle altre regioni.
 
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    Intanto, sul piano pratico, si sono manifestati alcuni
  fenomeni di rilevante momento.  In primo luogo l'indiscriminata
  ed irrazionale attività di escavazione portava dissesto al
  territorio nazionale; in secondo luogo, l'introduzione dei
  nuovi mezzi meccanici per gli impianti, per la escavazione, le
  tagliatrici, le pale meccaniche, gli autocarri di sempre
  maggiore capienza per il trasporto, l'adozione di metodi
  d'abbattimento capaci di asportare ingenti volumi di
  materiali, ha consentito di quadruplicare la produzione dal
  1927, quando venne emanata la prima legge mineraria, ad oggi.
  Ma tutti e due questi fenomeni hanno creato voragini enormi
  sulle scarpate dei monti, vere ferite all'equilibrio della
  natura, oppure hanno paurosamente dissestato alvei di fiumi,
  con pesanti conseguenze anche in relazione al regime delle
  acque ed alla protezione dei beni rivieraschi.
    Si rende quindi necessaria una disciplina dell'attività
  estrattiva su tutto il territorio nazionale per garantire
  nelle sue linee generali la salvaguardia delle risorse
  naturali disponibili e il rispetto del paesaggio.  Da qui
  l'urgenza di una leggequadro per consentire alle regioni di
  emanare norme che non siano anticostituzionali e, dall'altro
  lato, il più possibile uniformi su tutto il territorio in modo
  da evitare confusione tra gli imprenditori interessati, sia
  nella fase iniziale (istruttoria delle pratiche per ottenere i
  permessi) sia nella fase operativa (attuazione dei giorni di
  coltivazione nel rispetto delle necessità e delle esigenze
  della produttività) sia nella fase finale per il ripristino
  del suolo
  con interventi efficaci, ma nei limiti della economicità
  aziendale.
    Inoltre, l'opportunità di una legge-quadro si evidenzia
  anche sotto il profilo politico, in quanto sottrae l'attività
  legislativa regionale - oppure vi pone dei limiti - alla
  diretta influenza delle parti politiche, evitando che
  interessi locali vengano a prevalere su quelli nazionali,
  molte volte in danno dell'economia dello Stato.  A tutti è noto
  che il nostro paese importa centinaia di migliaia di
  tonnellate di sabbia silicea dai Paesi Bassi, dalla Francia,
  dalla Spagna, dalla Iugoslavia con esborsi di miliardi di lire
  in valuta pregiata, mentre le sabbie di Viareggio potrebbero
  essere vantaggiosamente impiegate nelle industrie vetrarie,
  nelle fonderie, se le amministrazioni locali non vi si
  opponessero.
    La proposta di legge affida a ciascuna regione la
  rilevazione delle cave e torbiere esistenti nel proprio
  territorio, la loro classificazione, la individuazione di
  nuovi giacimenti, ed in base a questi dati lo studio del
  "piano regionale".
    Ma, qualora la regione non dovesse predisporre il piano,
  l'obbligo di provvedervi spetterà al Ministero dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello
  dell'ambiente.
    Con la presente proposta di legge riteniamo d'aver dettato
  un complesso di norme organiche, in modo da regolamentare i
  molteplici aspetti giuridici ed amministrativi che investono
  l'attività estrattiva delle cave e torbiere, e confidiamo che
  gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-315 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0315 TOTPAG=0010 TOTDOC=0023 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=031500 00 FASCIDC=11DDL0315 SORTNAV=0031500 000 00000 ZZDDLC315 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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