| Onorevoli Colleghi! -- Nella IX legislatura, presentai
analoga proposta di legge (atto Camera n. 1309) che, abbinata
ad altre proposte, venne esaminata dalla competente
Commissione, ma non giunse a concludere l' iter per
l'anticipato scioglimento delle Camere. Nella X legislatura
ripresentai nuovamente la proposta di legge.
Perciò, tenendo conto delle indicazioni emerse dai lavori
in Commissione, durante la IX legislatura, ripresento oggi
questa proposta di legge in un testo concettualmente identico
al precedente, anche se strutturato in forma più
articolata.
Onorevoli colleghi, l'articolo 117 della Costituzione
dispone che in materia di cave e torbiere "la Regione emana
norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello
Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con
l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni".
Questa disposizione, dopo l'istituzione delle regioni,
postulava a breve scadenza l'approvazione di una legge-quadro
per armonizzare e coordinare l'attività legislativa dei nuovi
enti, fra loro e con i princìpi delle leggi dello Stato, ma
sino ad oggi ciò non è accaduto. D'altro lato, regionalmente,
era indispensabile affrontare il problema delle cave e
torbiere, e quasi tutte le regioni vi hanno provveduto
emanando una serie di provvedimenti che, pur soddisfacendone
le esigenze locali, hanno in sé due difetti: essere
"transitori", in attesa di una legge-quadro, e non essere
coordinati né con le previsioni generali delle disposizioni
statali, né con la normativa delle altre regioni.
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Intanto, sul piano pratico, si sono manifestati alcuni
fenomeni di rilevante momento. In primo luogo l'indiscriminata
ed irrazionale attività di escavazione portava dissesto al
territorio nazionale; in secondo luogo, l'introduzione dei
nuovi mezzi meccanici per gli impianti, per la escavazione, le
tagliatrici, le pale meccaniche, gli autocarri di sempre
maggiore capienza per il trasporto, l'adozione di metodi
d'abbattimento capaci di asportare ingenti volumi di
materiali, ha consentito di quadruplicare la produzione dal
1927, quando venne emanata la prima legge mineraria, ad oggi.
Ma tutti e due questi fenomeni hanno creato voragini enormi
sulle scarpate dei monti, vere ferite all'equilibrio della
natura, oppure hanno paurosamente dissestato alvei di fiumi,
con pesanti conseguenze anche in relazione al regime delle
acque ed alla protezione dei beni rivieraschi.
Si rende quindi necessaria una disciplina dell'attività
estrattiva su tutto il territorio nazionale per garantire
nelle sue linee generali la salvaguardia delle risorse
naturali disponibili e il rispetto del paesaggio. Da qui
l'urgenza di una leggequadro per consentire alle regioni di
emanare norme che non siano anticostituzionali e, dall'altro
lato, il più possibile uniformi su tutto il territorio in modo
da evitare confusione tra gli imprenditori interessati, sia
nella fase iniziale (istruttoria delle pratiche per ottenere i
permessi) sia nella fase operativa (attuazione dei giorni di
coltivazione nel rispetto delle necessità e delle esigenze
della produttività) sia nella fase finale per il ripristino
del suolo
con interventi efficaci, ma nei limiti della economicità
aziendale.
Inoltre, l'opportunità di una legge-quadro si evidenzia
anche sotto il profilo politico, in quanto sottrae l'attività
legislativa regionale - oppure vi pone dei limiti - alla
diretta influenza delle parti politiche, evitando che
interessi locali vengano a prevalere su quelli nazionali,
molte volte in danno dell'economia dello Stato. A tutti è noto
che il nostro paese importa centinaia di migliaia di
tonnellate di sabbia silicea dai Paesi Bassi, dalla Francia,
dalla Spagna, dalla Iugoslavia con esborsi di miliardi di lire
in valuta pregiata, mentre le sabbie di Viareggio potrebbero
essere vantaggiosamente impiegate nelle industrie vetrarie,
nelle fonderie, se le amministrazioni locali non vi si
opponessero.
La proposta di legge affida a ciascuna regione la
rilevazione delle cave e torbiere esistenti nel proprio
territorio, la loro classificazione, la individuazione di
nuovi giacimenti, ed in base a questi dati lo studio del
"piano regionale".
Ma, qualora la regione non dovesse predisporre il piano,
l'obbligo di provvedervi spetterà al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello
dell'ambiente.
Con la presente proposta di legge riteniamo d'aver dettato
un complesso di norme organiche, in modo da regolamentare i
molteplici aspetti giuridici ed amministrativi che investono
l'attività estrattiva delle cave e torbiere, e confidiamo che
gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione.
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