Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14808
DDL3080-0002
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli  Deputati! - L'inizio dell'anno 1993 ha reso
  assolutamente urgente il recepimento, nell'ordinamento, delle
  direttive comunitarie destinate ad assicurare la realizzazione
  di un mercato unico caratterizzato dalla libera circolazione
  delle merci.
    Come è noto, presso gli organi della Comunità economica
  europea ferve un rilevante impegno volto a delineare sempre
  meglio la disciplina che assicurerà la realizzazione del
  mercato unico, con sempre nuove puntualizzazioni, che ora è
  possibile cogliere nella pienezza dei loro effetti potenziali,
  per realizzarne il recepimento nell'ordinamento nazionale.
    A questo proposito nel decreto-legge in rassegna (al pari
  dei decreti-legge 31 dicembre 1993, n.513, 2 marzo 1993, n.
  47, 28 aprile 1993, n. 131, e 30 giugno 1993, n. 213, non
  convertiti per scadenza del termine costituzionale) sono state
  tenute presenti le seguenti direttive:
      1) direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre
  1991, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunità
  europee  del 31 dicembre 1991, che completa il sistema
  comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista
  della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva
  77/388/CEE;
      2) direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio
  1992, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunità
  europee  del 23 marzo 1992, relativa al regime generale,
  alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei
  prodotti soggetti ad accisa;
      3) direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
  1992, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunità
  europee  del 31 ottobre 1992, che completa (ravvicinamento
  delle aliquote IVA) il sistema co-
  mune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva
  77/388/CEE;
      4) direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
  1992, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunità
  europee  del 31 ottobre 1992, che modifica le direttive
  72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse
  dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei
  tabacchi lavorati;
      5) direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
  1992, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunità
  europee  del 31 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento
  delle imposte sulle sigarette;
      6) direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
  1992, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunità
  europee  del 31 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento
  delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle
  sigarette;
      7) direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
  1992, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunità
  europee  del 31 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione
  delle strutture delle accise sugli oli minerali;
      8) direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
  1992, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunità
  europee  del 31 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento
  delle aliquote di accisa sugli oli minerali;
      9) direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
  1992, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunità
  europee  del 31 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione
  delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande
  alcoliche;
      10) direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre
  1992, pubblicata nella
 
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  Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee  del 31
  ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di
  accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
      11) direttive del Consiglio, adottate nel mese di
  dicembre 1992, con le quali sono state modificate la direttiva
  92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla
  circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa,
  e la direttiva 77/388/CEE in punto di misure di
  semplificazione.
    Si tratta di un complesso di disposizioni che devono essere
  recepite con l'inserimento nell'ordinamento di quegli elementi
  di armonizzazione che esse richiedono e per il quale - anche
  in considerazione della loro recentissima adozione - non è
  ipotizzabile altro strumento che quello di un provvedimento di
  urgenza.
    Le direttive che più sopra si sono menzionate interessano
  due importanti aspetti della imposizione indiretta e cioè i
  livelli e la struttura delle aliquote delle "accise" e
  dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il regime di
  circolazione dei beni all'interno del nuovo grande mercato
  intracomunitario (costituito da 330 milioni di utenti di 12
  Paesi; con un prodotto interno lordo non dissimile,
  complessivamente, a quello degli Stati Uniti ed addirittura
  superiore di circa due terzi a quello del Giappone).  La
  rilevanza dell'insieme delle disposizioni di armonizzazione
  (che interessano un volume notevole delle transazioni
  commerciali nel nostro Paese) e le attuali condizioni
  dell'economia (che rendono necessario adottare misure di
  rigore finanziario senza però attenuare l'impegno verso un
  convinto perseguimento degli obiettivi di crescita del
  prodotto interno e di riduzione del tasso di aumento dei
  prezzi per allinearli a quelli degli altri Stati membri della
  Comunità) hanno indotto il Governo a caratterizzare il
  provvedimento con due precise connotazioni.
    In primo luogo, nel procedere all'armonizzazione delle
  aliquote, si è seguito prevalentemente il criterio della
  "necessarietà", in modo da evitare che l'intervento potesse
  interessare un'area eccessivamente ampia, con implicazioni
  indirette agevolmente intuibili: in altri termini ha inteso
  assicurare sostanzialmente che le modifiche in aumento delle
  aliquote diano comunque luogo ad effetti simmetrici rispetto a
  quelli prevedibili nel caso di modifiche in diminuzione.
    In secondo luogo, sempre nel realizzare l'armonizzazione
  della disciplina nazionale, si è inteso considerare il
  provvedimento come parte integrante della manovra di finanza
  pubblica (tanto che esso introduce una serie di misure di tipo
  complementare a quelle di vera e propria armonizzazione),
  rispettoso dell'esigenza che da esso non derivino oneri
  aggiuntivi per il bilancio: anzi - sotto questo profilo - esso
  va considerato anche alla luce di quanto previsto dalle
  disposizioni in tema di "Interventi urgenti in materia di
  finanza pubblica".
    Il decreto-legge disciplina il regime generale, la
  detenzione, la circolazione ed i controlli dei prodotti
  soggetti ad accise; l'armonizzazione della struttura delle
  accise sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande
  alcoliche, nonché il riallineamento delle aliquote, i livelli
  di imposizione e i regimi agevolati.  Nel settore degli oli
  minerali, dove le aliquote vigenti al 31 dicembre 1992
  risultano superiori a quelle minime stabilite dalle direttive,
  le modifiche concernono solo una revisione delle disposizioni
  agevolative.  In particolare, viene introdotta una modifica
  delle agevolazioni per i prodotti petroliferi impiegati per
  uso agricolo, sia per evitare che vengano a beneficiarne
  soggetti che operano in modo marginale nel settore, sia per
  semplificarne il complesso e costoso meccanismo amministrativo
  di gestione.  Vengono poi soppresse talune imposte di
  fabbricazione e le corrispondenti sovrimposte di confine (su
  zucchero, glucosio, oli di semi, margarina, accendigas, armi
  da sparo e munizioni), nonché talune imposte di consumo (su
  caffè, cacao e prodotti audiovisivi e fotoottici); in questo
  caso l'armonizzazione e gli interventi conseguenziali al
  regime di libera circolazione dei beni - diretti anche ad
  evitare le complicazioni di ordine amministrativo
 
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  necessarie per la gestione di questi tributi - hanno offerto
  l'occasione per una semplificazione della struttura del
  sistema.  Per quanto, poi, riguarda il settore dei tabacchi
  lavorati, viene recepito progressivamente l'innalzamento della
  aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette,
  secondo quanto stabilito dalla direttiva comunitaria in
  materia e viene disciplinato il relativo regime di
  circolazione di tali prodotti.
    Per quanto riguarda invece il settore dell'IVA, oltre alla
  modifica di alcune aliquote, per rispettare il nuovo assetto
  previsto dalla pertinente direttiva, il provvedimento
  definisce la disciplina temporanea delle operazioni
  intracomunitarie - che nel mercato unico non costituiscono più
  importazioni ed esportazioni - e le conseguenti modifiche da
  apportare alla disciplina dell'imposta.
    Infine - oltre ad alcune misure di altra natura ritenute
  urgenti (quali le soppressioni dell'ILOR sul così detto
  "contributo diretto lavorativo" che trova la propria ragione
  in una opportuna discriminazione qualitativa dei redditi; la
  sua irrilevanza ai fini IVA e la possibilità di dichiarare -
  senza incorrere in sanzioni - imponibili più elevati di quelli
  risultanti dalle scritture contabili, allo scopo di eliminare
  ostacoli all'adeguamento dei risultati al "contributo diretto
  lavorativo") - il provvedimento in rassegna contiene altre
  disposizioni collegate in qualche misura alla prevista
  armonizzazione comunitaria anche per il tendenziale rispetto
  dei vincoli macro-economici per la finanza pubblica che il
  Paese è tenuto a perseguire: tra queste, peculiare è la
  soppressione della tassa annuale di concessione governativa
  relativa alle società (con la contemporanea estensione
  dell'applicazione della tassa per l'attribuzione del numero di
  partita IVA), la conservazione del solo tributo di iscrizione
  nel registro delle imprese in misura tale da restituire al
  tributo i connotati propri della tassa (rendendone uniforme la
  misura per tutti i tipi di società e limitandola al solo
  momento della iscrizione), in aderenza ai rilievi sollevati
  davanti alla Corte di giustizia della CEE.
    Da quanto sopra si è accennato nelle linee generali emerge
  che il decreto-legge di cui si richiede ora la conversione in
  legge ripropone la disciplina contenuta nei decreti-legge 31
  dicembre 1992, n.513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n.
  131, e 30 giugno 1993, n. 213, arricchita dalle indicazioni
  tecniche emerse durante il dibattito parlamentare; nella
  reiterazione infatti il Governo ha tenuto conto di tali
  indicazioni in modo che la normativa risultasse più puntuale e
  più sensibile alle esigenze applicative, valutandole sia sotto
  il profilo della complessiva compatibilità con gli obbiettivi
  finanziari del provvedimento, sia sotto quello delle
  difficoltà operative che sarebbero derivate per gli uffici e
  quindi per i contribuenti.  Peraltro la disciplina recata dal
  decreto-legge in rassegna si salda a quella dei predetti
  decreti-legge, per effetto della salvezza dei rapporti
  giuridici posti in essere e degli effetti prodottisi durante
  la vigenza dei decreti-legge medesimi, così come previsto nel
  disegno di legge di conversione.
    Il decreto-legge si articola nei seguenti titoli:
      Titolo I - Armonizzazione della disciplina delle accise
  su oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi
  lavorati, nonché altre imposizioni indirette sui consumi;
      Titolo II - Armonizzazione della disciplina dell'imposta
  sul valore aggiunto;
      Titolo III - Adeguamento di altre disposizioni
  tributarie.
    In ciascuno di essi sono collocate le disposizioni di cui
  si intende ora dare una breve illustrazione.
  Titolo I (articoli da 1 a 35).
    Occorre premettere che il principio generale su cui si basa
  il progetto di armonizzazione comunitaria della tassazione dei
  prodotti soggetti ad accisa è l'assolvimento dell'imposta nel
  Paese ove avviene
 
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  il consumo effettivo (mantenimento del principio della
  territorialità fiscale).
    E' evidente che in assenza di una disciplina che
  regolamenti il traffico intracomunitario dei prodotti soggetti
  ad accisa, mancando il controllo alle frontiere, non potrebbe
  più essere assicurata la riscossione delle imposte nello Stato
  di destinazione e di consumo dei beni soggetti a tale
  imposizione; e, inoltre, potrebbe accadere che beni tassati in
  un Paese membro della Comunità con aliquote inferiori vengano
  inviati al consumo in altri Paesi membri nei quali vigono
  aliquote superiori o, al contrario, che beni prodotti in un
  Paese, dove si applicano aliquote superiori (come in Italia
  per l'importante settore degli oli minerali), potrebbero
  essere destinati solo "cartolarmente" ad altri Paesi ma, con
  un comportamento fraudolento, in realtà immessi in consumo nel
  Paese di produzione.
    L'armonizzazione delle accise costituisce, pertanto, una
  condizione necessaria per la realizzazione del mercato unico;
  essa coinvolge le imposte che colpiscono determinati beni
  all'atto della produzione o del consumo e che nel nostro
  ordinamento giuridico vengono denominate imposte di
  fabbricazione o imposte di consumo.
    La prima direttiva adottata in materia è la 92/12/CEE del
  Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale,
  alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei
  prodotti soggetti ad accisa.  Questa direttiva prevede
  l'armonizzazione per gli oli minerali, l'alcole e le bevande
  alcoliche ed i tabacchi lavorati, e, quindi, coinvolge le
  imposte di fabbricazione sugli oli minerali, sui gas di
  petrolio liquefatti, sugli spiriti, sulla birra e l'imposta di
  consumo sul gas metano e sui tabacchi lavorati.  Essa si
  applica anche al vino, che è compreso tra le bevande alcoliche
  e che, in Italia, come è noto, non è soggetto ad accisa.  Ad
  essa hanno fatto seguito le seguenti direttive:
        a)  direttiva 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione
  delle strutture delle accise sugli oli minerali;
        b)  direttiva 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento
  delle aliquote di accisa sugli oli minerali;
        c)  direttiva 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione
  delle strutture delle accise sull'alcole ed altre bevande
  alcoliche;
        d)  direttiva 92/84/CEE, relativa al ravvicinamento
  delle aliquote di accisa sull'alcole ed altre bevande
  alcoliche.
    Per quanto riguarda i tabacchi, le direttive adottate sono
  invece le seguenti:
        a)  direttiva 92/78/CEE, relativa alle imposte
  diverse dall'imposta sulla cifra di affari che gravano sul
  consumo dei tabacchi lavorati;
        b)  direttiva 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento
  delle imposte sulle sigarette;
        c)  direttiva 92/80/CEE, relativa al ravvicinamento
  delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle
  sigarette.
    Al recepimento di queste direttive relative
  all'armonizzazione delle accise si provvede appunto con le
  disposizioni contenute nel titolo I. Più precisamente, con le
  disposizioni contenute nel capo I di questo titolo si
  recepisce la direttiva 92/12/CEE (definita orizzontale) che
  stabilisce il regime generale, la detenzione, la circolazione
  ed i controlli dei prodotti soggetti ad accisa e che, quindi,
  si applica a tutti i prodotti assoggettati a tale
  imposizione.
      Articolo 1. -  Nel comma 1 viene delimitato, in primo
  luogo, il campo di applicazione facendo riferimento, per la
  definizione dei prodotti assoggettati ad accisa, alle
  disposizioni contenute nei successivi capi II e III dove si
  recepiscono le direttive sulla struttura delle accise sugli
  oli minerali e sull'alcole e altre bevande alcoliche.  Nel
  comma 2 sono enunciate le definizioni di "accisa", di
  "deposito fiscale", di "depositario autorizzato", di "regime
  sospensivo", di "operatore registrato" e di "operatore non
  registrato".
 
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  Si tratta di definizioni che attengono a soggetti e ad
  impianti che hanno rilevanza negli scambi intracomunitari e
  che vengono ad assumere connotazioni giuridiche non previste
  dalla legislazione nazionale dei singoli tributi.
    Da sottolineare la definizione di "deposito fiscale" che
  comprende tutti gli impianti di lavorazione (raffinerie,
  petrolchimici e distillerie, eccetera) e di deposito dove si
  lavorano, si trasformano o si depositano prodotti soggetti ad
  imposta, in regime sospensivo; mentre le configurazioni di
  "operatore registrato" e di "operatore non registrato"
  costituiscono innovazioni importanti in quanto consentono a
  tali operatori (che svolgono la loro attività con prodotti ad
  imposta assolta) di ricevere i prodotti in regime sospensivo e
  di assolvere essi stessi al debito di imposta.  Nel comma 3
  viene precisato infine l'ambito territoriale nel quale si
  applicano le disposizioni relative all'armonizzazione delle
  accise.
      Articolo 2. -  Stabilisce la definizione del
  presupposto generatore e della esigibilità dell'accisa.  Mentre
  il fatto generatore è costituito dalla fabbricazione del
  prodotto, l'esigibilità è collegata all'immissione in consumo:
  ciò corrisponde all'attuale struttura impositiva delle imposte
  di fabbricazione e consente, per gli scambi intracomunitari
  dei prodotti soggetti ad accisa, di attuare procedure di
  controllo a garanzia di un debito d'imposta che, pur essendo
  sorto con la fabbricazione, viene posto in regime sospensivo
  fino a quando non si verifica l'immissione al consumo nel
  paese di destinazione.  Nell'articolo in rassegna viene anche
  chiarito che obbligato al pagamento dell'imposta è il titolare
  del deposito fiscale per i prodotti che dall'impianto stesso
  vengono immessi in consumo, mentre nella fase della
  circolazione e dell'impiego l'imposta deve essere pagata dal
  soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per la
  sua esigibilità o da quello che si è reso garante di tale
  pagamento.
      Articolo 3. -  Contiene disposizioni per
  l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta.
  Quanto all'accertamento, viene stabilito il principio che le
  modalità esecutive ed operative dell'azione accertatrice
  devono essere determinate dall'Amministrazione finanziaria;
  trattandosi di adempimenti che attengono alla fase
  dell'applicazione, si è ritenuto di affidare
  all'Amministrazione la potestà di stabilire le modalità più
  efficaci sia in relazione alle esigenze fiscali da tutelare,
  sia in relazione a quelle operative degli impianti, tenendo
  conto, naturalmente, dell'evoluzione tecnologica che richiede
  continui adeguamenti delle procedure.
    Per la liquidazione si precisa che l'aliquota d'imposta è
  quella vigente al momento dell'immissione al consumo; per il
  pagamento si stabilisce la data del giorno 15 del mese
  successivo a quello della immissione in consumo come termine
  normale di pagamento delle accise, eliminando così il
  beneficio del pagamento differito.  In caso di ritardato
  pagamento dell'accisa, oltre l'applicazione dell'indennità e
  degli interessi di mora, non è consentita l'immissione in
  consumo suddetta fino all'estinzione del debito d'imposta da
  parte del soggetto obbligato.  Con il nuovo termine in concreto
  si conferma il periodo medio di trenta giorni per il pagamento
  delle accise attualmente praticato, in linea con quello
  vigente negli altri Paesi europei.  In particolare, per quanto
  riguarda l'imposta di consumo sul gas metano è stata stabilita
  l'imposizione a 30 giorni dalla fine di ogni bimestre solare
  del termine per la presentazione della dichiarazione e per il
  pagamento.
      Articolo 4. -  Definisce il regime del deposito
  fiscale sul quale si impernia tutto il traffico
  intracomunitario dei prodotti, in regime sospensivo di accisa.
  Di particolare rilievo è la disposizione contenuta nel comma 4
  che consente di esercitare la vigilanza finanziaria secondo
  modalità adeguate alle esigenze di tutela fiscale, ma anche
  rispettose della specificità dell'impianto che naturalmente
  mal sopporterebbe intralci allo svolgimento della
  ordinaria
 
                               Pag. 7
 
  attività produttiva.  Sulla base di tale disposizione,
  il settore delle imposte di fabbricazione risulta influenzato
  dagli aggiornamenti necessari per superare le difficoltà che
  derivano, sia per gli operatori sia per gli stessi uffici
  finanziari, dalla vetustà di disposizioni regolamentari che
  prevedono procedure e formalità non più adeguate allo sviluppo
  tecnologico degli impianti ed all'utilizzo di moderne
  apparecchiature informatiche.  In tal modo si contribuisce ad
  assicurare alle imprese nazionali, anche sotto l'aspetto
  operativo, condizioni di competitività analoghe a quelle da
  tempo in atto negli altri Paesi europei.
    Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche
  di prodotti tassati su base forfettaria mentre, per i depositi
  di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, la gestione
  in regime di deposito fiscale può essere autorizzata solo per
  gli impianti attualmente soggetti a concessione ministeriale,
  in ragione della loro capacità di deposito, nonché per gli
  impianti di capacità inferiore, quando detta gestione risponde
  ad effettive necessità operative e di approvvigionamento.  Per
  aumentare il grado di sicurezza fiscale, viene anche stabilito
  che nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
  detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta.
      Articolo 5. -  Disciplina l'abbuono dell'imposta per i
  casi di perdite e per i cali dovuti alla natura dei prodotti
  soggetti ad accisa.  Si tratta di norme che sono già previste
  dal nostro ordinamento e che vengono ora estese anche ai
  prodotti provenienti dai Paesi comunitari, in regime
  sospensivo.
      Articolo 6. -  Disciplina la circolazione
  intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime
  sospensivo; essa deve avvenire solo tra depositi fiscali e con
  scorta di un documento di accompagnamento secondo quanto
  previsto dal regolamento CEE della Commissione 2719/92 dell'11
  settembre 1992.  E' stata a questo proposito prevista
  l'estensione di tale disciplina anche alla circolazione entro
  il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti ad
  accisa con l'osservanza di modalità che saranno stabilite con
  decreto del Ministro delle finanze, in modo da evitare
  diversità di trattamento tra i prodotti di provenienza
  comunitaria e prodotti nazionali.
      Articolo 7. -  Contiene disposizioni per le ipotesi di
  irregolarità o di infrazioni commesse durante la circolazione
  dei prodotti soggetti ad accisa, in conformità a quanto
  previsto dalla direttiva sopra ricordata.
      Articolo 8. -  Introduce nel nostro ordinamento le
  figure degli operatori professionali registrati e non
  registrati, che vengono abilitati a ricevere merce in regime
  sospensivo e che assumono l'obbligo di pagare l'imposta.  Si
  tratta di operatori che custodiscono prodotti ad imposta
  assolta o che vengono abilitati a ricevere i prodotti di
  provenienza comunitaria o nazionale, in regime sospensivo, con
  obbligo di pagamento dell'imposta entro il giorno lavorativo
  successivo a quello dell'arrivo.  Questa disciplina non si
  applica al tabacco al fine di salvaguardare l'attuale
  peculiare regime commerciale.
      Articolo 9. -  Prevede la possibilità di designare un
  rappresentante fiscale che potrà provvedere (in nome e per
  conto del destinatario che non sia esercente di deposito
  fiscale) agli adempimenti previsti dal regime di circolazione
  intracomunitaria.  Il rappresentante fiscale, per la rilevanza
  degli obblighi che assume, deve essere preventivamente
  autorizzato dalle Direzioni compartimentali delle dogane e
  delle imposte indirette.  Per gli spedizionieri doganali non
  occorre l'autorizzazione, essendo stati abilitati a svolgere
  tali compiti con l'articolo 7, comma 1- sexies,  del
  decretolegge 30 dicembre 1991, n.417, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.66.
      Articoli 10 e 11. -  Contengono disposizioni per i
  prodotti assoggettati ad accisa, già immessi in consumo in
  altro Stato membro e che vengono introdotti in Italia.  Poiché
  l'imposta deve essere pagata nel
 
                               Pag. 8
 
  Paese ove avviene il consumo, vengono precisate le procedure
  da osservare per poter controllare tali operazioni.  A questo
  proposito è previsto un documento di accompagnamento analogo a
  quello dei prodotti trasferiti in regime sospensivo; vengono
  poi stabilite le quantità dei prodotti che possono essere
  trasportati dai privati per uso proprio.  Gli acquisti
  effettuati per quantità superiori a tali limiti si considerano
  presuntivamente per fini commerciali: in questo caso
  ovviamente sussiste l'obbligo di pagare l'imposta prevista nel
  Paese ove avviene il consumo.
      Articolo 12. -  Prevede, per il deposito e la
  circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, un identico
  trattamento sia per i beni di provenienza dai Paesi membri
  della Comunità, sia per quelli di produzione nazionale; questa
  previsione comporta la revisione dei vincoli di deposito e di
  circolazione previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957,
  n.474, che in quanto prevedono adempimenti cartolari, sono del
  tutto superati dalle moderne tecnologie.  Con l'occasione si
  prevede un aumento della capacità dei depositi per uso
  privato, per uso agricolo e per uso industriale, da 10 a 25
  metri cubi, ai fini degli obblighi della denuncia, della
  licenza fiscale, della tenuta del registro di carico e
  scarico: sono pertanto esclusi da tali adempimenti i predetti
  depositi quando siano di capacità inferiore.
    Si dispone, inoltre, che la depenalizzazione delle
  violazioni (previste dall'articolo 13 del predetto
  decreto-legge n. 271 del 1957 relative all'esercizio dei
  depositi di oli minerali non denunciati), stabilita
  dall'articolo 5, comma 6- bis,  del decretolegge 23
  gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica anche alle violazioni
  commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della
  medesima legge di conversione.
    Il presente articolo, infine, prevede l'esonero
  dall'obbligo delle scorte di riserva di cui al terzo comma
  dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, per i
  depositi commerciali e industriali, al fine di evitare la
  doppia imposizione dell'onere di scorta a carico
  dell'operatore registrato, che viene così assoggettato
  soltanto all'obbligo di scorta pari a 90 giorni di immissione
  al consumo nell'anno precedente di taluni prodotti, indicati
  nell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.
  9.
      Articolo 13. -  Viene previsto il mantenimento dei
  contrassegni fiscali, che, com'è noto, attualmente vengono
  applicati nel settore degli alcoli per facilitare i controlli.
  Naturalmente, i contrassegni fiscali vengono posti a
  disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati
  membri, con le stesse modalità previste per gli operatori
  nazionali, tramite un rappresentante fiscale.
      Articolo 14. -  Prevede disposizioni per il rimborso
  dell'accisa che compete quando i prodotti sono destinati al
  consumo in un altro Stato membro o all'esportazione e prevede
  il rimborso anche mediante accredito da utilizzare per il
  pagamento dell'imposta.  Dispone, inoltre, in caso di infedele
  dichiarazione, volta ad ottenere un rimborso d'imposta non
  dovuto, l'applicazione delle sanzioni previste per la
  sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento
  dell'imposta.
      Articolo 15. -  Stabilisce le esenzioni dall'accisa
  per i prodotti destinati a forniture effettuate nel quadro di
  relazioni diplomatiche o di accordi con Paesi terzi o con
  organizzazioni internazionali.
      Articolo 16. -  Prevede il mantenimento di alcuni
  regimi particolari (attualmente vigenti) per i territori
  extra-doganali di Livigno e di Campione d'Italia, per le
  operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla
  Repubblica di San Marino e per i prodotti venduti in negozi
  sotto controllo doganale.  Viene previsto anche un regime
  particolare per i piccoli produttori di vino che sono
  dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5
  sopra illustrati; resta fermo per le operazioni
  intracomunitarie effettuate dai
 
                               Pag. 9
 
  piccoli produttori di vino, l'obbligo di osservare quanto
  prescritto dal regolamento CEE 986/89, circa la tenuta del
  registro di scarico e l'emissione del documento di
  accompagnamento.
    Il capo II contiene, invece, le disposizioni relative
  all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli
  minerali ed al riordino delle relative aliquote.
    Va premesso che il settore degli oli minerali è
  indubbiamente quello di maggiore rilevanza sia per la funzione
  che assolve nel quadro della politica energetica e della
  politica dei trasporti e, recentemente, anche in quello della
  politica ambientale, sia per l'entità del gettito che procura
  (nel 1992, oltre 42.000 miliardi di lire): lo strumento
  fiscale in questo settore consente rapide ed efficaci manovre
  per realizzare maggiori entrate e, nello stesso tempo,
  incidendo sui costi delle attività produttive e commerciali,
  può influire sullo sviluppo di tali attività con effetti
  indiretti anche ai fini ambientali, nella misura in cui
  incentiva l'impiego di combustibili meno inquinanti.  Anche
  l'armonizzazione delle strutture riveste particolare
  importanza per gli oli minerali (soggetti in Italia ad
  un'imposta di fabbricazione istituita con il regio
  decreto-legge 28 febbraio 1939, n.334, convertito dalla legge
  2 giugno 1939, n.739), in quanto offre la possibilità di
  introdurre nella vigente disciplina fiscale le innovazioni
  necessarie per adeguarla alle attuali esigenze sia degli
  operatori, che devono confrontarsi sul piano concorrenziale
  con quelli degli altri Paesi membri, sia degli stessi uffici
  finanziari tenuti all'osservanza di vetusti regolamenti e di
  procedure cartolari non più idonee per uno svolgimento
  funzionale ed efficiente dei servizi.
      Articolo 17. -   Definisce il campo di applicazione
  del tributo.  La direttiva comunitaria fa riferimento, a questo
  proposito, alla imposizione sui carburanti per motori e sui
  combustibili per riscaldamento e quindi stabilisce un
  determinato ammontare di accisa solo per i prodotti che hanno
  normalmente questa destina-
  zione, e cioè: benzina, petrolio lampante o cherosene, oli da
  gas o gasolio, oli combustibili, gas di petrolio liquefatti e
  gas metano.
    Per tutti gli altri prodotti considerati oli minerali dalla
  direttiva (prodotti di cui ai codici della nomenclatura
  combinata (NC) 27.06, 27.07, 27.09, 27.10, 27.11, 27.12,
  27.15, 29.01, 29.02, 34.03, 38.11 e 38.17), è prevista la
  tassazione solo se vengono destinati ad essere usati come
  carburanti o combustibili ed in tal caso assolvono l'aliquota
  prevista per il carburante o combustibile equivalente.  La
  stessa tassazione è prevista per qualsiasi altro prodotto che
  viene utilizzato come carburante o come combustibile, fatta
  eccezione per il carbone, la lignite, la torba e qualsiasi
  altro idrocarburo solido simile e per il gas naturale.  E'
  prevista, inoltre, la possibilità di esonerare dall'accisa il
  prodotto di origine agricola, denominato biodiesel, usato come
  carburante o combustibile fino al contingente di 125.000
  tonnellate annue, pari ad un minor gettito di circa 100
  miliardi di lire per mancato introito dell'accisa sui prodotti
  petroliferi sostituiti.  Tale contingente è suddiviso (con
  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il
  coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
  forestali) tra gli operatori in possesso dei requisiti e delle
  autorizzazioni necessarie, sulla base di programmi annuali di
  produzione preventivamente autorizzati dagli organi competenti
  ed approvati dall'amministrazione finanziaria.
    Il campo di applicazione dell'accisa, quale è stabilito
  dalla direttiva, comporta una radicale modifica di quello
  definito ai fini della vigente imposta di fabbricazione che
  prevede aliquote per tutti i prodotti petroliferi
  indipendentemente dall'uso cui essi sono destinati.  Da ciò è
  derivato che per tutti quei prodotti che normalmente non
  vengono usati per la carburazione o combustione (oli leggeri
  distillanti in 5^C, miscele di isomeri degli idrocarburi
  aciclici saturi, miscele di idrocarburi non saturi,
  monoalchilati e polialchilati in miscela, polimeri
  poliolefinici, eccetera) e
 
                              Pag. 10
 
  che sono stati assoggettati ad imposta per tutelare la
  tassazione dei prodotti petroliferi, era stato necessario
  ricorrere al regime della esenzione fiscale per gli impieghi
  in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, con
  conseguenti onerosi adempimenti amministrativi e di controllo;
  con la nuova impostazione normativa conseguente alle direttive
  comunitarie è stato previsto, invece, un regime di vigilanza
  analogo a quello per il benzolo, toluolo, xilolo e per
  l'alcole metilico.
    Per quanto concerne le aliquote, sono richiamate, per la
  benzina - con e senza piombo -, per gli oli da gas e per i gas
  di petrolio liquefatti, quelle stabilite dall'articolo 18 del
  decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.  Per tutti
  gli altri prodotti petroliferi assoggettati ad accisa, sono
  state confermate le aliquote vigenti che sono tutte superiori
  ai livelli minimi stabiliti dalla direttiva; per il gas metano
  usato come combustibile per gli usi civili si applicano, dal
  1^ gennaio 1994, le aliquote stabilite dall'articolo 18 del
  decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
    Nell'articolo 17 viene anche stabilita, nella nota(1), la
  graduale riduzione dell'agevolazione prevista per i gas di
  petrolio liquefatti usati nelle reti di distribuzione
  cittadina, per esigenze di perequazione fiscale con altri
  combustibili utilizzati nei medesimi impieghi (gas metano e
  gasolio); è stata mantenuta l'agevolazione per il GPL
  impiegato negli impianti centralizzati per usi industriali.
  Per quanto concerne poi la tassazione del gas metano, viene
  effettuato, alla nota (3), il rinvio alle norme che
  stabiliscono le aliquote previste per gli impieghi come
  combustibile per usi civili, fino al 31 dicembre 1993.
    Per risolvere i problemi di applicazione che derivano
  dall'attuale formulazione del campo di applicazione del
  tributo, nelle note relative al predetto articolo 17 sono
  precisati quali impieghi si intendono per usi civili e quali
  per usi industriali, in modo da eliminare il perpetuarsi del
  contenzioso in materia (e l'insorgere di altro) e dare, così,
  certezza all'imposizione tributaria in questo settore.
      Articolo 18. -  Richiama quanto già stabilito, in via
  generale, nell'articolo 2 del decreto-legge in rassegna in
  ordine al momento in cui sorge l'obbligo del pagamento
  dell'imposta, integrando tale previsione con alcune specifiche
  che riguardano il settore degli oli minerali.  Viene anche
  precisato, in conformità con quanto previsto dalla direttiva
  92/81/CEE, che i consumi effettuati per fini della produzione
  all'interno degli stabilimenti di produzione di oli minerali
  non sono soggetti a tassazione in quanto non costituiscono
  fatto generatore dell'accisa, e che sono considerati connessi
  con la produzione anche i consumi effettuati per operazioni di
  riscaldamento, necessarie per conservare la fluidità dei
  prodotti petroliferi all'interno dei depositi fiscali.  Si
  precisa, inoltre, che, in caso di variazione di aliquota, i
  prodotti già immessi in consumo possono essere assoggettati
  all'aumento o alla riduzione dell'imposta.
      Articolo 19. -  Definisce la nozione di stabilimento
  di produzione; tale nozione assume importanza anche ai fini
  del trattamento previsto per i consumi interni.  Di particolare
  rilievo è la disposizione che consente di considerare come un
  solo stabilimento (e, quindi, con redazione di un bilancio
  fiscale unico) più stabilimenti che svolgono processi di
  lavorazione tra di loro integrati e che appartengono alla
  stessa impresa ovvero più impianti appartenenti a ditte
  diverse che operano però nell'ambito di un unico
  stabilimento.
      Articolo 20. -  L'armonizzazione delle accise
  coinvolge anche quella delle agevolazioni.  Con l'articolo 20
  si è proceduto infatti ad una revisione degli impieghi
  agevolati in atto vigenti alla data di entrata in vigore del
  decreto-legge in rassegna, sulla base di quanto previsto dalla
  direttiva comunitaria e tenendo conto anche
 
                              Pag. 11
 
  della generale esigenza di riordino delle agevolazioni
  fiscali (vedasi articolo 17 della legge 29 dicembre 1990,
  n.408). A tale proposito è stata elaborata una nuova
  tabella  A  (allegata al decreto-legge) nella quale sono
  elencati gli impieghi ammessi o all'esenzione o ad aliquota
  ridotta: tale tabella sostituisce la tabella  A  allegata
  al decreto-legge 23 ottobre 1964, n.989, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n.1350, e la
  tabella  B  allegata alla legge 19 marzo 1973, n.32; essa,
  a differenza di questa, non prevede, fra gli impieghi
  agevolati, le lavorazioni e i trattamenti ai quali vengono
  sottoposti gli oli minerali nelle raffinerie in quanto la
  nuova struttura dell'imposizione prevede per queste operazioni
  il regime sospensivo; né elenca, fra le destinazioni esenti,
  gli usi diversi dalla carburazione e dalla combustione
  (previsti per tutti quei prodotti che trovano normalmente
  impiego in altri usi e che sono tassati solo per esigenze di
  tutela fiscale); per questi usi, come si è già detto, è
  possibile ricorrere al regime di vigilanza fiscale.
    La nuova tabella, in particolare, prevede:
      al numero 1 l'esenzione per tutti gli oli minerali
  assoggettati ad accisa quando vengono usati diversamente da
  carburanti per motori o combustibili per il riscaldamento:
  trattasi di esenzione obbligatoriamente prevista dalla
  direttiva e si collega al criterio di tassazione stabilito in
  sede comunitaria;
      ai numeri 2 e 3 le esenzioni (previste anch'esse dalla
  direttiva) per i buncheraggi aerei e marittimi.  Sono esclusi i
  buncheraggi all'aviazione privata da diporto ed alle
  imbarcazioni private da diporto, che vengono definite secondo
  la direttiva comunitaria;
      al numero 4 l'agevolazione per i carburanti destinati
  agli aerei militari dell'Amministrazione della difesa.
  Attualmente è prevista l'aliquota ridotta del 10 per cento per
  i quantitativi eccedenti il contingente annuo di tonnellate
  17.000 per il petrolio (e di tonnellate 18.000 per il prodotto
  JP4 che, peraltro, non viene più utilizzato) sulle quali si
  riscuote l'imposta nella misura normale.  Poiché la gestione di
  tale contingente comporta adempimenti che finiscono con
  l'appesantire l'attività amministrativa, si è prevista
  l'eliminazione dei contingenti annuali a tassa intera, per i
  quali non si è individuata alcuna valida motivazione che ne
  giustifichi il mantenimento, e, nello stesso tempo, viene
  fissata l'aliquota ridotta nella misura dell'11 per cento che
  corrisponde, sotto l'aspetto finanziario, alla stessa entità
  del beneficio previsto fino al 31 dicembre 1992;
      al numero 5 l'aliquota ridotta per i trasporti ferroviari
  di passeggeri e di merci, pari al 30 per cento di quella
  normale; la riduzione prende luogo dalla esenzione attualmente
  prevista;
      al numero 6, per i prodotti petroliferi impiegati per
  l'agricoltura, l'aliquota agevolata nella misura del 20 per
  cento; si è altresì eliminato l'attuale regime consistente
  nella esenzione completa ma con la contemporanea riduzione del
  20 per cento delle assegnazioni, la cui applicazione comporta
  problemi e difficoltà non solo per gli uffici ma anche per le
  stesse aziende agricole: si realizza in tal modo una
  sostanziale invarianza dei benefìci accompagnata da una
  contemporanea migliore gestibilità del meccanismo.
  L'agevolazione per i carburanti agricoli viene concessa, anche
  mediante crediti o buoni d'imposta, in alternativa all'attuale
  uso di prodotti petroliferi agevolati, sulla base di parametri
  da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di
  concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento
  delle politiche agricole, alimentari e forestali;
      al numero 7 l'agevolazione per il prosciugamento e la
  sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da
  alluvione è stata mantenuta;
      ai numeri 8, 9, 10 e 11 vengono mantenuti alcuni impieghi
  agevolati (sollevamento acque, collaudo motori e produzione
 
                              Pag. 12
 
  forza motrice con motori fissi, usi di cantiere);
      al numero 12 sono previste le agevolazioni relative alla
  produzione di energia elettrica con il mantenimento delle
  aliquote in atto vigenti per i vari combustibili utilizzati in
  tale impiego;
      ai numeri 13 e 14 vengono mantenute le agevolazioni
  previste per la benzina consumata per l'azionamento dei taxi e
  delle autoambulanze e viene stabilito che dal 1^ gennaio 1994
  le agevolazioni stesse devono essere sostituite con buoni o
  crediti d'imposta da commisurare a parametri che saranno
  determinati con decreto del Ministro delle finanze.
    La nuova tabella non prevede l'agevolazione per i prodotti
  petroliferi destinati alle scuole civili di pilotaggio che,
  appunto, viene soppressa.
    Il capo III contiene le disposizioni relative
  all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e
  sulle bevande alcooliche e al riordino delle aliquote.  La
  legislazione nazionale vigente, come è noto, prevede l'imposta
  di fabbricazione sull'alcole etilico destinato al consumo
  umano, mentre i prodotti finiti vengono tassati in base al
  titolo alcolometrico effettivo; la birra, invece, è gravata da
  una specifica imposta di fabbricazione la cui aliquota è
  attualmente commisurata al contenuto, in gradi saccarometrici,
  di saccarosio presente nel mosto.
    Le innovazioni in tale settore riguardano:
        a)  la suddivisione dei prodotti in quattro
  categorie fiscali comprendenti: l'alcole, i prodotti
  intermedi, il vino e la birra;
        b)  l'introduzione di una accisa sul vino e sulle
  altre bevande fermentate, sia pure ad aliquota zero;
        c)  la tassazione dei prodotti intermedi a volume di
  prodotto finito e non più in base alla quantità di alcole
  aggiunto;
        d)  la tassazione, per la birra, in ragione del
  contenuto di saccarosio misurato in gradi-Plato di prodotto
  finito;
        e)  l'applicazione dell'imposta soltanto alle
  bevande con un tenore alcoolico superiore allo 0,5 per cento
  in volume.
    La tassazione delle bevande alcooliche merita particolare
  attenzione per i riflessi che può avere su specifici settori
  economici: in modo particolare sull'agricoltura, da cui si
  traggono le materie prime dell'alcole da distillazione.
    Per quanto riguarda l'accisa sul vino, si è accolto il
  principio dell'effettuazione di controlli sulla circolazione
  intracomunitaria per tutelare i Paesi che tradizionalmente
  hanno sempre adottato una accisa positiva su tale prodotto.
  Tuttavia, l'eccezione formulata specificamente per i piccoli
  produttori di vino e la possibilità di mantenere una accisa ad
  aliquota nulla non comporteranno eccessivi oneri per i
  produttori nazionali che prevalentemente rientrano in questa
  categoria.
      Articolo 21. -  Definisce la disciplina del campo di
  applicazione dell'imposta sulla birra; tale imposta colpisce
  non solo la birra tal quale, ma anche le miscele di birra con
  altre bevande non alcooliche.  L'aliquota viene stabilita per
  ettolitro e per grado-Plato, che consiste nella percentuale di
  saccarosio totale (zucchero più alcole) calcolata sul prodotto
  finito secondo il metodo Plato, in misura corrispondente a
  quella vigente che si applica sul tenore di saccarosio
  presente nel mosto di cottura.
      Articolo 22. -  Introduce, con aliquota zero, l'accisa
  sul vino, con la distinzione tra vino tranquillo e vino
  spumante, secondo le definizioni stabilite dalla direttiva.
  Viene escluso dall'ambito impositivo il vino prodotto per
  autoconsumo e che non forma oggetto di attività di vendita.
      Articolo 23. -  Stabilisce l'equiparazione al vino
  delle altre bevande fermentate, diverse dal vino e dalla
  birra.  Trattasi
 
                              Pag. 13
 
  dei sidri e di altri "vini da frutta", la cui produzione
  nazionale è scarsa, ma la cui definizione e disciplina è
  rilevante per evitare distorsioni di concorrenza in questo
  settore.
      Articolo 24. -  Prevede la definizione dei prodotti
  intermedi ed il loro trattamento fiscale.  Con l'espressione
  "prodotti intermedi" vengono indicate le bevande alcooliche
  ottenute da un vino-base (o altra bevanda fermentata) con
  aggiunta di zucchero, alcole e sostanze aromatiche.  Tale
  categoria comprende, quindi, i vini liquorosi ed aromatizzati,
  quali ad esempio il marsala ed i vermouth, che attualmente
  sono tassati in ragione dell'alcole aggiunto.  In base alle
  disposizioni comunitarie, invece, la tassazione dovrà essere
  effettuata in ragione del volume di prodotto finito, e ciò in
  quanto sarebbe molto difficile, in regime di libero scambio,
  conservare il criterio di tassazione sulla quantità di alcole
  aggiunto (quantità che è di non agevole determinazione e che
  in ogni caso dovrebbe essere accertata volta per volta).  Per
  questi prodotti l'aliquota viene fissata nella misura di lire
  77.835 per ettolitro di prodotto finito; essa corrisponde al
  tasso minimo di 45 ECU stabilito dalla direttiva e si pone su
  un livello di tassazione superiore a quello mediamente
  applicato sino al 31 dicembre 1992.
      Articolo 25. -  Prevede che l'alcole etilico non
  denaturato è assoggettato ad imposta, sia tal quale, sia se
  contenuto in altri prodotti.  In particolare, è prevista una
  soglia minima di gradazione pari a 1,2 per cento in volume;
  conseguemente, i prodotti contenenti alcole in misura
  inferiore a tale limite sono esclusi dal campo impositivo.  Al
  contrario sono soggette all'imposta sull'alcole tutte le
  bevande con gradazione alcoolica superiore al 22 per cento in
  volume anche se rientrano in altra categoria (vino, birra,
  prodotti intermedi).  Viene, inoltre, mantenuta, fino al 30
  giugno 1996, l'aliquota ridotta per l'alcole ottenuto da
  alcune materie prime agricole, quali in particolare le materie
  vinose (che comportano maggiori costi produttivi): l'aliquota
  ridotta è fissata in lire 195.000 per ettanidro per rispettare
  la condizione, stabilita dalla direttiva, di applicare
  comunque una aliquota superiore a quella minima di 550 ECU per
  ettolitro anidro.  Dispone, altresì, che i crediti vantati dai
  soggetti passivi dell'accisa e della sovrimposta di confine
  sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei
  prodotti, per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali
  tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed
  hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore,
  limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dei
  tributi.
      Articolo 26. - Prevede che l'alcole etilico, o gli
  altri prodotti che lo contengono, vengano esentati
  dall'imposta quando sono destinati ad essere impiegati in usi
  industriali o in altri usi particolari, come per finalità
  scientifiche o sanitarie.  Rispetto al sistema delle esenzioni
  vigente fino alla data di entrata in vigore del presente
  decreto, resta confermato l'obbligo della denaturazione - con
  il denaturante generale dello Stato - e, per l'alcole
  destinato ad essere venduto tal quale per usi diversi dal
  consumo umano, la possibilità di impiego in usi industriali
  con denaturanti speciali di volta in volta autorizzati
  dall'Amministrazione finanziaria.  Costituisce invece una
  innovazione, introdotta con il decreto-legge in esame, la
  possibilità di impiego di alcole puro, in esenzione d'imposta,
  qualora venga impiegato in procedimenti industriali a
  condizione che l'alcole non sia presente nel prodotto finito.
  Vengono, inoltre, esentati prodotti alimentari, normalmente
  tassati, qualora contengano alcole in misura non superiore,
  rispettivamente, a litri 8,5 per 100 chilogrammi di prodotto
  finito, per il cioccolato, e di 5 litri per 100 chilogrammi
  per tutti gli altri prodotti.  Si evitano così gravosi oneri di
  accertamento e di controllo sulla circolazione
  intracomunitaria di tali prodotti, non giustificati neppure
  dalla modestia del gettito conseguibile.  L'alcole impiegato
  per la produzione di aceto, infine, viene assoggettato, fino
  al 31 luglio 1996, ad un'accisa con
 
                              Pag. 14
 
  aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro alla
  temperatura di 20^ Celsius.
    Nel capo IV sono contenute le disposizioni (articoli 27 e
  28) relative all'armonizzazione dell'imposta di consumo sui
  tabacchi lavorati.  Con l'articolo 27 si provvede, in primo
  luogo, al puntuale recepimento della direttiva 92/78/CEE del
  Consiglio, del 19 ottobre 1992, in materia di definizioni
  comuni dei gruppi dei tabacchi lavorati in relazione al
  sistema impositivo dei medesimi.  Vengono apportate conseguenti
  modifiche alla legge 7 marzo 1985, n.76, disciplinante la
  materia.  Viene altresì modificata la legge 13 luglio 1965,
  n.825, concernente il regime di imposizione fiscale sui
  prodotti oggetto di monopolio di Stato in modo da precisare
  che l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei
  tabacchi lavorati viene effettuato con decreto del Ministro
  delle finanze, previo parere tecnico su detto inserimento
  espresso dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di
  Stato.  Nel contempo si chiarisce espressamente che i prezzi di
  vendita al pubblico dei prodotti in parola sono fissati in
  conformità a quelli richiesti dai fabbricanti comunitari
  nonché dagli importatori di Paesi terzi, in linea con quanto
  stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
  72/464/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1972, come
  recentemente sostituito dall'articolo 1, punto 4, della
  direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.
    La disposizione si rende necessaria per dare attuazione
  alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
  del 28 aprile 1993 che ha ritenuto equivoca la formulazione
  della normativa italiana di cui all'articolo 2. comma primo,
  della legge 13 luglio 1965, n. 825, laddove non prevede
  espressamente e chiaramente l'obbligo dell'autorità
  amministrativa competente di rispettare, alle condizioni e nei
  limiti stabiliti dall'articolo 5 della citata direttiva
  72/464/CEE, il principio della libera determinazione, da parte
  dei fabbricanti e degli importatori, dei prezzi massimi di
  vendita dei tabacchi lavorati.
    Viene inoltre istituita, nell'ambito del Dipartimento delle
  dogane e imposte indirette, la direzione centrale per
  l'analisi merceologica e il laboratorio chimico, alla quale è
  preposto un dirigente generale di livello C e viene stabilito
  che la rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve
  essere svolta all'interno dell'esercizio o ufficio
  autorizzato, con divieto di consegna a domicilio.
    Con lo stesso articolo, infine, allo scopo di consentire
  una maggiore flessibilità nella applicazione della disciplina
  recata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
  1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
  febbraio 1992, n. 66, relativa al sequestro delle marche di
  sigarette, di produzione nazionale o estera, introdotte di
  contrabbando nel territorio dello Stato, si è provveduto a
  modificare la predetta disposizione, prevedendo la facoltà, in
  luogo dell'obbligo, del Ministro delle finanze di disporre,
  con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno,
  la sospensione per trenta giorni dalla importazione,
  distribuzione e vendita della marca di sigaretta
  sequestrata.
    Con il successivo articolo 28 viene data attuazione alla
  direttiva 92/79/CEE del Consiglio, e alla direttiva 92/80/CEE
  del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relative al ravvicinamento
  delle aliquote delle accise, rispettivamente, sulle sigarette
  e sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette.
    L'articolo in rassegna prevede, poi, in riferimento a
  quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, della citata
  direttiva 92/78/CEE, le esenzioni e i rimborsi dell'accisa sui
  tabacchi lavorati in relazione a particolari destinazioni di
  impiego dei medesimi e secondo modalità da stabilirsi con
  decreto ministeriale.
    Nel capo V sono contenute le disposizioni che riguardano le
  imposizioni relative ad altri prodotti diversi da quelli più
  sopra menzionati, soggetti ad imposizione indiretta.
    La direttiva 92/12/CEE sul regime generale prevede,
  all'articolo 3, comma 3, che gli Stati membri conservano la
  facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono
  prodotti diversi da quelli soggetti
 
                              Pag. 15
 
  ad accisa e per i quali si applica la direttiva stessa,
  "a condizione che dette imposizioni non diano luogo, negli
  scambi tra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di
  una frontiera".  Lo stesso articolo 3, al comma 2, stabilisce
  il principio che i prodotti soggetti ad accisa ed alla
  direttiva di armonizzazione "possono formare oggetto di altre
  imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura
  in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai
  fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base
  imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo
  dell'imposta".  Sulla base di questi princìpi con il decreto in
  rassegna vengono mantenute l'imposta di fabbricazione sui
  sacchetti di plastica, che risponde ad esigenze di politica
  ambientale, e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi.
    A tanto si provvede con le disposizioni contenute
  nell'articolo 29, dove viene precisato che, per i prodotti di
  provenienza comunitaria, obbligato al pagamento dell'imposta è
  il soggetto che effettua la prima immissione al consumo:
  questa, per altro, si verifica all'atto in cui la ditta
  acquirente effettua l'introduzione dei prodotti nei propri
  magazzini.  In tal modo, la merce comunitaria viene
  assoggettata ad imposizione secondo gli stessi criteri di
  quella nazionale, per la quale l'immissione in consumo si
  verifica all'atto della cessione.
    Nel settore degli oli minerali, la direttiva non stabilisce
  un livello di accisa per gli oli lubrificanti ed i bitumi, in
  linea con l'impostazione seguita di tassare solo i carburanti
  e gli oli combustibili.
    In Italia sono soggetti ad imposta di fabbricazione sia gli
  oli lubrificanti sia i bitumi di petrolio; nell'articolo 30
  sono state introdotte alcune modifiche all'attuale regime
  fiscale per poter applicare i criteri impositivi previsti nel
  precedente articolo 29.  Poiché la tassazione degli oli
  lubrificanti investe anche il settore della rigenerazione
  degli oli usati viene mantenuta l'imposta sugli oli rigenerati
  nella misura del 50 per cento dell'aliquota normale in modo da
  assicurare la competitività dell'attività di rigenerazione,
  che va favorita sia per ragioni di tutela ambientale sia ai
  fini del recupero energetico.
    Dalla disposta tassazione degli oli lubrificanti deriva
  anche la necessità di assoggettare a tributo i prodotti (oli
  greggi, estratti aromatici, miscele di alchibenzoli sintetici
  e polimeri poliololefinici) che possono essere impiegati nella
  lubrificazione meccanica, in sostituzione dei predetti oli
  lubrificanti.
    Il capo VI contiene infine le disposizioni finali e
  transitorie necessarie per la disciplina sopra ricordata.
    Con l'articolo 31 viene modificato il primo comma
  dell'articolo 346- quater  del testo unico delle
  disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43,
  e successive modificazioni, per estendere le procedure della
  mutua assistenza per il recupero crediti anche ai diritti di
  accisa.
    Con l'articolo 32 viene attribuita agli uffici tecnici di
  finanza e alla Guardia di finanza la potestà di effettuare
  interventi per accertamenti tecnici, anche di carattere
  extra-fiscale, relativi all'osservanza di disposizioni
  nazionali o comunitarie, presso le ditte che operano nel
  settore della produzione e distribuzione di beni e servizi.  A
  questo proposito occorre far rilevare che in passato sono
  state istituite imposte di fabbricazione su determinati
  settori (ad esempio, per gli oli di semi e per le armi) non
  tanto per conseguire un modesto gettito fiscale ma piuttosto
  perché l'imposizione costituiva la premessa della potestà di
  svolgere accertamenti finalizzati indirettamente ad esigenze
  extrafiscali.  In un contesto operativo ispirato alla
  semplificazione ed alla funzionalità è preferibile prevedere
  (senza dover ricorrere all'istituzione di tributi che, in ogni
  caso, determinano oneri procedimentali e per gli operatori e
  per la stessa Amministrazione finanziaria) una più ampia
  potestà di accertamento della osservanza di disposizioni
  nazionali o comunitarie.
    In questa prospettiva, mentre la disposizione contenuta nel
  comma 2 del medesimo
 
                              Pag. 16
 
  articolo 32 riguarda il regime di vigilanza fiscale
  previsto per gli alcoli superiori (metilico, propilico ed
  isopropilico) ed assimila, a tal fine, i prodotti di
  provenienza comunitaria a quelli nazionali, la disposizione
  del comma 3 prevede la sanzione della pena pecuniaria per
  tutte le irregolarità ed infrazioni di carattere
  amministrativo relative ad adempimenti previsti dalla legge e
  dalle norme di attuazione (indipendentemente dall'esercizio
  dell'azione penale per le violazioni costituenti reato
  previste dalle norme che disciplinano i singoli tributi).
    L'articolo in esame reca, infine, una disposizione (già
  contenuta nei decretilegge 1^ febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile
  1993, n. 94, decaduti per mancata conversione nei prescritti
  termini costituzionali) volta ad escludere dalla presidenza
  dei consigli compartimentali e del consiglio nazionale degli
  spedizionieri doganali, rispettivamente, i capi delle
  direzioni compartimentali e il direttore generale del
  dipartimento delle dogane.  La disposizione appare necessaria
  al fine di evitare eventuali conflitti tra opposte
  attribuzioni (anche in relazione ai nuovi compiti conferiti
  agli appartenenti alla categoria dal decreto ministeriale 31
  marzo 1992 ed alla potestà di vigilanza ed ispettiva
  esercitata sui centri di assistenza doganale, di cui
  all'articolo 7, comma 1- septies,  del decreto-legge 30
  dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 6 febbraio 1992, n. 66, ed al decreto ministeriale 11
  dicembre 1992, n. 549, recante la costituzione dei predetti
  centri) sia per il direttore generale del dipartimento sia per
  i direttori delle direzioni compartimentali delle dogane e
  imposte indirette, i quali, in base ai citati articoli della
  legge indicata in oggetto, assumono attualmente una duplice
  funzione di presidenti di organizzazioni professionali e di
  dirigenti l'attività delle dogane.
    L'articolo 33 detta, poi, le necessarie disposizioni
  transitorie ed in particolare prevede:
      a)  l'assoggettamento al regime del deposito fiscale
  di tutti gli impianti che attualmente lavorano o custodiscono
  prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo;
      b)  l'applicazione delle norme e delle modalità
  vigenti fino a quando non entreranno in vigore le disposizioni
  attuative adottate con i decreti ministeriali previsti dal
  decreto-legge di cui si chiede la conversione;
      c)  l'applicazione delle disposizioni vigenti,
  relative alla colorazione e denaturazione dei prodotti ammessi
  ad usi agevolati, fino a quando non interverranno in materia
  specifiche norme comunitarie;
      d)  l'applicazione del regime di vigilanza
  attualmente stabilito per il benzolo, toluolo, xiloli e per
  gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici (con
  l'assimilazione dei prodotti di provenienza comunitaria a
  quelli nazionali) fino a quando non saranno stabilite nuove
  modalità per l'esercizio della vigilanza per tutti i prodotti
  per i quali l'obbligo del pagamento insorge solo nel caso in
  cui essi vengano destinati ad usi di carburazione e di
  combustione;
      e)  l'assunzione in carico degli oli lubrificanti e
  degli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza
  comunitaria, da parte dell'esercente che ne effettua
  l'immissione in consumo e che, conseguentemente, è obbligato
  al pagamento dell'imposta con riferimento all'eventuale
  documentazione commerciale posta in essere per il trasporto
  dei prodotti; resta ferma invece l'applicabilità a tali
  prodotti delle norme vigenti in materia di deposito e di
  circolazione previste per i prodotti nazionali;
      f)  che non si fa luogo a recuperi di imposta per il
  biodiesel immesso in consumo fino alla data di entrata in
  vigore del presente decreto.
    Gli operatori che, nell'ambito del contingente, cui si è
  accennato, di 125 mila tonnellate, che intendono produrre ed
  immettere in consumo biodiesel esente da accisa, sono tenuti a
  presentare istanza al
 
                              Pag. 17
 
  Ministero delle finanze (entro 30 giorni dalla data di
  entrata in vigore del decreto in rassegna), dichiarando le
  quantità di prodotto già immesse in consumo e quelle da
  immettere fino al 31 dicembre 1993.  All'istanza dovrà essere
  allegata una documentazione dalla quale risulti che la
  produzione è stata preventivamente autorizzata e la
  fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 20
  per cento dell'imposta gravante sul prodotto petrolifero
  sostituito.
    L'articolo 34, comma 1, infine, stabilisce che le eventuali
  modifiche apportate alle direttive comunitarie che ora vengono
  recepite con il decreto-legge in esame e l'adeguamento delle
  aliquote alle successive decisioni comunitarie, possono essere
  attuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  (come già previsto dal nostro ordinamento interno per
  l'adeguamento delle aliquote di importo fisso al tasso di
  inflazione e per le variazioni delle aliquote di alcuni
  prodotti petroliferi in relazione all'andamento dei prezzi
  internazionali che possano comportare modifiche dei prezzi di
  vendita).  Si tratta di adeguamenti correlati automaticamente
  alle variazioni in aumento.
    Infine vengono soppresse (articolo 35) le seguenti
  imposte:
      a)  imposta di fabbricazione e corrispondente
  sovrimposta di confine sullo zucchero, sul glucosio, sul
  maltosio ed analoghe materie zuccherine in quanto trattasi di
  prodotti che vengono utilizzati anche nella fabbricazione di
  altri prodotti, così che l'imposizione non potrebbe trovare un
  adeguato momento di controllo una volta stabilita la libera
  circolazione delle merci;
      b)  imposta di consumo sul caffè, sul cacao, sul
  burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao per le
  medesime ragioni esposte per lo zucchero e il glucosio;
      c)  imposte di fabbricazione e corrispondenti
  sovrimposte di confine sugli oli di semi e sulla margarina, in
  quanto, a fronte di un gettito modesto, sono da considerare i
  costi dei servizi e gli oneri che si addossano agli operatori
  certamente superiori al gettito stesso;
        d)  imposta di fabbricazione e corrispondente
  sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni,
  istituita non già per realizzare un gettito ma per consentire
  controlli di carattere fiscale su un delicato settore;
  controlli che attualmente sono assicurati da numerose altre
  disposizioni normative e da controlli diversi da quelli
  esperibili ai fini fiscali;
      e)  imposte di fabbricazione sugli apparecchi di
  accensione e sugli accendigas;
      f)  imposta di consumo sui prodotti audiovisivi e
  cine-foto-ottici.
    Con le disposizioni contenute nello stesso articolo 35 si
  dispone il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di
  zucchero, in quantità superiore a 10 tonnellate, esistenti
  alle ore zero del 1^ gennaio 1993 e la concessione di un
  credito di imposta (da valere ai fini del pagamento
  dell'IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA) nella misura dell'imposta di
  consumo assolta sui prodotti audiovisivi e cine-foto-ottici
  detenuti alla predetta data per uso commerciale risultante,
  per le merci importate, dalla bolletta di importazione; per
  gli altri prodotti, da talune misure percentuali del prezzo di
  acquisto corrisposto dai rivenditori.  E' altresì previsto il
  rimborso dell'imposta assolta sugli apparecchi di accensione e
  sugli accendigas detenuti, alla data del 1^ gennaio 1993, per
  uso commerciale, presso i magazzini dei distributori
  all'ingrosso e dell'imposta assolta sulle giacenze di oli da
  semi, detenute alla data del 1^ gennaio 1993 in quantità
  superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di
  disoleazione.  Il rimborso è corrisposto sulla base di istanza
  presentata entro il 31 luglio 1993 all'ufficio tecnico di
  finanza competente.  Si prevede, infine, che la messa in libera
  pratica di residui d'importazione di cacao, effettuata fino al
  31 dicembre 1992, in sospensione temporanea della relativa
  imposta di consumo, è effettuata in esenzione dal pagamento
  dell'imposta erariale medesima a partire dal 1^ gennaio
  1993.
 
                              Pag. 18
 
  Titolo II (articoli da 36 a 60).
    La direttiva comunitaria approvata dal Consiglio dei
  Ministri della CEE il 19 ottobre 1992, direttiva 92/78/CEE,
  che riguarda, tra l'altro, il completamento del sistema comune
  di imposta sul valore aggiunto, prevede, in primo luogo, un
  nuovo assetto delle aliquote IVA da applicare negli Stati
  membri a partire dal 1^ gennaio 1993.
    In punto di aliquote tale direttiva prevede in
  particolare:
      1) l'obbligo di applicare una aliquota IVA normale non
  inferiore al 15 per cento;
      2) l'obbligo di sopprimere aliquote IVA maggiorate
  rispetto a quella normale;
      3) l'obbligo di applicare non più di due aliquote IVA
  ridotte, la cui misura non può essere inferiore al 5 per
  cento, riferibili soltanto alle cessioni di beni ed alle
  prestazioni di servizi indicate nell'allegato  H  della
  direttiva ed il divieto di riportare ad una aliquota inferiore
  al 5 per cento beni e servizi assoggettati ad aliquota del 5
  per cento o superiore;
      4) la facoltà di applicare, limitatamente al periodo
  transitorio, fissato al 31 dicembre 1996, una aliquota IVA
  super ridotta inferiore al 5 per cento alle operazioni
  indicate nell'allegato  H,  alla ulteriore condizione che
  alla data del 1^ gennaio 1991 fosse prevista per le stesse una
  aliquota inferiore alla detta aliquota del 5 per cento;
      5) la facoltà di applicare una aliquota IVA ridotta alle
  operazioni non comprese nell'allegato  H,  alla condizione
  che al 1^ gennaio 1991 fosse applicata alle stesse una
  aliquota IVA super ridotta;
      6) l'obbligo di applicare, limitatamente al periodo
  transitorio, una aliquota IVA ridotta, comunque non inferiore
  al 12 per cento, alle operazioni diverse da quelle indicate
  nell'allegato  H,  per le quali era prevista un'aliquota
  ridotta alla data del 1^ gennaio 1991.
    In considerazione dell'attuale situazione economica, al
  fine di evitare variazioni di aliquote che abbiano ad influire
  sull'indice del costo della vita, le variazioni delle aliquote
  IVA, disposte con il capo I del titolo II (articolo 36) del
  decreto-legge in esame, sono prevalentemente dirette al solo
  ed esclusivo obiettivo di realizzare quanto necessariamente
  richiesto dalla direttiva comunitaria.  Tali modifiche
  riguardano:
      a)  la soppressione dell'aliquota del 38 per cento;
  conseguentemente transitano dal 38 al 19 per cento:
        1) lavori in platino, esclusi quelli per uso
  industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti di
  platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
        2) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche
  confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili
  manufatti, di zibellino, ermellino, cincillà, ocelot,
  leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince,
  visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra
  di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia,
  scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;
        3) vini spumanti a denominazione di origine la cui
  regolamentazione obbliga alla preparazione mediante
  fermentazione in bottiglia;
        4) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26,
  lettere  a)  e  c),  del testo unico delle norme sulla
  circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 15 giugno 1959, n.393, con motore di
  cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici, esclusi quelli
  adibiti ad uso pubblico, e quelli a motore diesel superiore a
  2.500 centimetri cubici diversi da quelli indicati al numero
  successivo;
        5) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
  di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o
  a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore
  a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a
  2.500 centimetri cubici;
 
                              Pag. 19
 
        6) motocicli per uso privato con motore di cilindrata
  superiore a 350 centimetri cubici;
        7) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda
  superiore a 18 tonnellate;
        8) tappeti e guide fabbricati a mano originari
  dall'oriente, dall'estremo oriente e dal nord Africa;
        b)  l'elevazione dal 4 al 9 per cento dell'aliquota
  sui seguenti beni e servizi:
        1) somministrazioni di gas metano usato come
  combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per
  produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista
  dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP)
  n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di
  distribuzione, di gas di petrolio liquefatto per usi domestici
  di cottura cibi e per la produzione di acqua calda; gas di
  petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 a 20 Kg;
        2) locazioni di immobili di civile abitazione
  effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita
  o acquistati per la rivendita;
        3) prestazioni di allacciamento alle reti di
  teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente
  normativa in materia di risparmio energetico;
        4) opere di urbanizzazione primaria e secondaria
  elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.
  847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971,
  n. 865; linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre
  linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e
  reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese
  costruttrici; impianti di depurazione destinati ad essere
  collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi
  collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della
  legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di
  civile abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio
  1949, n. 408;
        5) beni, escluse le materie prime e semilavorate,
  forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli
  edifici di cui al numero 4);
        6) prestazioni di servizi relativi alla costruzione
  delle suddette opere, impianti ed edifici;
        7) francobolli da collezione e collezioni di
  francobolli; è fissata, poi, la stessa aliquota del 9 per
  cento per gli spettacoli cinematografici e gli spettacoli
  sportivi con prezzo di ingresso fino a lire 25 mila nette (n.
  123) della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del
  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
        c)  l'elevazione delle aliquote del 4 per cento
  (prevista per l'autoconsumo di bevande vinose) e del 9 al 12
  per cento per i seguenti beni e servizi:
        1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d.  ex
  15.17);
        2) mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati
  con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve
  freschi anche mutizzati con alcole (v.d.  ex  20.07 -
  22.04 -  ex  22.05);
        3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e
  quelli contenenti più del 22 per cento il volume di alcole;
  vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve
  fresche aromatizzate con parti di piante o con sostanze
  aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per
  cento il volume di alcole (v.d.  ex  22.05 -  ex
  22.06);
        4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d.  ex
  22.07);
        5) panelli, sansa di olive ed altri residui
  dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
  panelli ed altri residui della disoleazione dei semi di frutti
  oleosi (v.d. 23.05);
        6) polveri per acque da tavola (v.d.  ex
  30.03);
        7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita
  (v.d.  ex  33.01);
        8) saponi comuni (v.d.  ex  34.01);
 
                              Pag. 20
 
        9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle
  specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d.  ex
  41.01);
        10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi
  e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d.
  27.02); coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite,
  agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d.
  27.14 - B);
        11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso
  didattico;
        12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in
  qualsiasi forma e grado di lavorazione;
        13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva
  destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio
  nazionale delle ricerche;
        14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della
  legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;
        15) materie prime e semilavorate per l'edilizia:
  materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli;
  leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker;
  laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per
  stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e
  laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente con
  altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per
  recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna,
  quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in PVC, prodotto
  ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali
  carta da paratrati e carta-stoffa da parati, quali quarzo
  plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero;
  materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti
  flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali
  conglomerati bituminosi;
        16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del
  Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n.
  124, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 91 del 19
  aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei
  produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle
  aziende agricole;
        17) noleggi di film posti in essere nei confronti degli
  esercenti cinematografici e dei circoli di cultura
  cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre
  1965, n. 1213, e successive modificazioni;
        18) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a
  titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui
  all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
        19) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli
  atleti da parte delle associazioni sportive
  dilettantistiche;
        d)  l'esenzione dall'IVA delle prestazioni di
  assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità, in favore
  degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati
  psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
  disadattamento e di devianza.  Si passa in tal modo ad una
  esenzione che tenga conto della natura della prestazione: una
  esenzione, pertanto, di tipo oggettivo, che prescinde dalla
  qualità o natura del soggetto erogatore della prestazione
  medesima.
    Tenuto, poi, conto della esigenza di compensare almeno in
  parte gli effetti, in termini di gettito, della soppressione
  dell'imposta di consumo sul caffè e sullo zucchero, le
  aliquote dell'IVA sulle cessioni di tali beni sono state
  elevate dal 9 al 19 per cento.  Tale variazione di aliquota
  riguarda i seguenti beni:
      1) zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato
  solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d.  ex
  17.01);
      2) caffè, anche torrefatto o decaffeinato; succedanei del
  caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (v.d.  ex
  09.1).
    E' stata altresì elevata dal 9 al 19 per cento l'aliquota
  sulle cessioni degli acciai impiegati per l'edilizia, dei
  prodotti omeopatici e sul GPL contenuto in bombole superiori a
  20 Kg ed in piccoli serbatoi.
 
                              Pag. 21
 
    E' inoltre prevista l'esclusione dall'applicazione della
  aliquota agevolata del 4 per cento delle cessioni dei beni
  destinati alla realizzazione degli interventi di manutenzione
  ordinaria e straordinaria di cui alle lettere  a)  e
  b)  dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
  nonché delle cessioni di fabbricati o porzioni di essi sui
  quali sono stati eseguiti interventi di manutenzione (n. 24 e
  n. 25 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del
  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).  Tali cessioni
  vengono, pertanto, assoggettate alla aliquota del 19 per
  cento.  La stessa aliquota del 19 per cento è, ora, prevista
  (n. 127- terdecies  e n. 127- quaterdecies  della
  tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente
  della Repubblica n. 633 del 1972) per gli acquisti di beni
  finiti e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
  appalto relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e
  straordinaria, di cui al predetto articolo 31 della legge n.
  457 del 1978, eseguiti sulle opere di urbanizzazione primaria
  e secondaria, sugli impianti e sugli edifici indicati nel n.
  127- quinquies  della suindicata tabella A, parte
  terza.
    Il provvedimento prevede, poi, la riduzione dal 19 al 12
  per cento dell'aliquota IVA dovuta sui corrispettivi dei
  trasporti aerei di persone, nella considerazione che tali
  servizi sono contenuti nell'elenco, allegato H, della
  direttiva sulla armonizzazione, riguardante i beni e servizi
  che possono beneficiare dell'aliquota ridotta.
    E' stabilita, altresì, la non imponibilità all'IVA delle
  cessioni e degli acquisti, effettuati mediante l'utilizzo
  dello schema contrattuale dell'appalto, di armamenti
  terrestri, automezzi ed attrezzature militari, fatturati e
  registrati entro il 31 dicembre 1994.
    L'articolo 36 prevede, poi, a favore dei soggetti
  danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel novembre
  1980 nelle regioni Campania, Puglia e Basilicata, al fine del
  completamento della ricostruzione e della ristrutturazione
  degli edifici distrutti o danneggiati, un contributo nella
  misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi
  imponibili IVA relativi all'acquisto dei beni utilizzati e
  alla prestazione di servizi per le opere suddette.  Il
  contributo, concesso fino al 31 dicembre 1995, non può essere
  superiore all'importo dell'IVA corrisposta e non compete sui
  corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione
  dell'IVA.
    La successiva disposizione prevede il differimento al 29
  agosto 1993 delle agevolazioni in materia di IVA previste, per
  le zone settentrionali colpite dalle avversità atmosferiche
  nei mesi di luglio e agosto del 1987, dall'articolo 11 del
  decretolegge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 15 novembre 1987, n. 470, già
  prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 2 del
  decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263.  A partire
  dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in
  luogo di dette agevolazioni è concesso agli aventi diritto,
  fino al 31 dicembre 1996, un contributo nella misura massima
  del 19 per cento, commisurato ai corrispettivi al netto
  dell'IVA.
    Inoltre il provvedimento offre una sistematica più aderente
  alla normativa comunitaria per talune operazioni esenti e
  dispone che le variazioni di aliquota previste nell'articolo
  in rassegna non si applicano alle operazioni dipendenti da
  contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992, nei confronti
  dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri
  enti ed istituti indicati nell'articolo 6, ultimo comma, del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  633, purché siano fatturate e registrate entro il 31 dicembre
  1993.
    Sempre per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto,
  si recepisce la direttiva 91/680/CEE del 16 dicembre 1991 e la
  direttiva 92/111/CEE del 14 dicembre 1992 che, ai fini di una
  compiuta realizzazione dell'obiettivo del mercato unico
  europeo e della libera circolazione delle merci in tale
  mercato, senza gli intralci ed i costi connessi al superamento
  delle frontiere, hanno previsto l'adozione di una nuova
  disciplina per gli scambi intracomunitari.  Tale disciplina,
  senza modificare il principio,
 
                              Pag. 22
 
  ancora operante (sia pure transitoriamente), della
  tassazione nello Stato membro di destinazione dei beni, non
  risulta più fondata sulle nozioni di importazione e di
  esportazione e, quindi, sui controlli doganali.
    Nella disciplina degli scambi internazionali, in pratica,
  venendo meno i suddetti controlli nella circolazione dei beni
  tra i vari Stati membri, l'area comunitaria si presenta come
  un  "unicum"  nei rapporti con i Paesi terzi,
  configurandosi quindi come importazione solo l'introduzione,
  in un qualsiasi Stato membro, di beni provenienti da Paesi
  terzi.  Parallelamente, non è più definita come esportazione la
  cessione di beni inviati a cessionari domicilati o residenti
  in altri Stati membri della CEE, riferendosi la nozione di
  cessione all'esportazione alle cessioni di beni effettuate con
  trasporto o spedizione degli stessi al di fuori della
  Comunità.
    Per consentire che gli scambi intracomunitari continuino
  temporaneamente ad essere disciplinati dalla regola, almeno
  relativamente alle operazioni poste in essere tra soggetti
  d'imposta, della tassazione nello Stato membro di
  destinazione, con conseguente esonero dal tributo nello Stato
  membro di provenienza dei beni, la direttiva individua un
  nuovo presupposto di imposta nell'ambito IVA, l'acquisto
  intracomunitario, intendendosi per tale l'acquisizione del
  potere di disporre come proprietario di un bene mobile
  materiale spedito o trasportato a destinazione dell'acquirente
  nel territorio dello Stato da altro Stato membro della
  Comunità.
    Ne deriva che per le transazioni intracomunitarie l'imposta
  è applicata con riferimento all'acquisto nello Stato membro di
  destinazione, prevedendosi che debitore della medesima sia lo
  stesso acquirente.  Questi, nella sua veste di soggetto
  d'imposta, potrà peraltro portare in detrazione, nei limiti
  consentiti dall'ordinamento nazionale, l'imposta relativa agli
  acquisti intracomunitari effettuati.
    Tale disciplina è temporanea in quanto trova applicazione
  alle operazioni intracomunitarie fino a quando, come precisa
  l'articolo 37, non entrerà in vigore il regime definitivo
  degli scambi tra gli Stati membri, fondato sul principio della
  tassazione nel Paese di origine.
    L'articolato che si propone (articoli da 37 a 60) è
  distinto in due capi: il secondo e il terzo del presente
  titolo.  Il secondo capo riguarda la nuova disciplina degli
  scambi intracomunitari; il terzo concerne l'adeguamento di
  specifiche disposizioni del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, istitutivo dell'imposta sul
  valore aggiunto, al nuovo contenuto che le nozioni di
  importazione ed esportazione assumono nella struttura
  dell'imposta.
    Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo
  38 introduce il nuovo presupposto di imposizione, quello di
  acquisto intracomunitario di beni.  In particolare, dai commi 1
  e 2 risulta la nozione di acquisto intracomunitario, intesa
  come acquisizione a titolo oneroso, effettuata nell'esercizio
  di impresa, arti e professioni, o da enti non commerciali,
  comunque dotati di soggettività IVA, della proprietà di beni o
  di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o
  trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro
  della CEE dal cedente, ivi soggetto passivo di imposta,
  dall'acquirente o da terzi per loro conto.
    Il successivo comma 3 stabilisce poi che, oltre alla
  fattispecie sopra descritta, costituiscono comunque acquisti
  intracomunitari:
      la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di
  contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti,
  montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando materie
  prime o beni spediti dal territorio dello Stato dal
  committente, ivi soggetto passivo di imposta, o per suo
  conto;
      l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per
  conto di un soggetto passivo di imposta, anche a titolo
  diverso dall'acquisizione, di beni provenienti da altro Stato
  membro.  Tale disposizione non opera peraltro, come stabilisce
  il successivo comma 5, per l'introduzione nel territorio dello
  Stato di beni oggetto di operazioni
 
                              Pag. 23
 
  di perfezionamento o di manipolazioni usuali - se i
  beni sono successivamente trasportati o spediti al
  committente, soggetto passivo di imposta nello Stato membro di
  provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori
  del territorio della Comunità - nonché per l'introduzione nel
  territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per
  l'esecuzione di prestazioni o di beni che, se importati,
  beneficierebbero della temporanea importazione in esenzione
  dai dazi doganali;
      gli acquisti a titolo oneroso dei mezzi di trasporto
  nuovi, come definiti dal comma 4, trasportati o spediti da
  altro Stato membro: l'imponibilità opera in senso oggettivo e,
  quindi, indipendentemente dalla ricorrenza o meno dei
  presupposti di cui ai commi 1 e 2 (e cioè che siano soggetti
  passivi di imposta sia il cedente che l'acquirente);
      gli acquisti intracomunitari da parte di enti,
  associazioni e altre organizzazioni, non aventi per oggetto
  esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali,
  non soggetti passivi di imposta, nonché l'introduzione nel
  territorio dello Stato da parte dei suddetti enti di beni
  dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro.  Al
  fine di non gravare di adempimenti soggetti di regola non
  rilevanti agli effetti del gettito, il comma 5 stabilisce
  peraltro che gli acquisti intracomunitari effettuati da tali
  enti - fatta eccezione per quelli di mezzi di trasporto nuovi
  e di prodotti soggetti ad accisa, che sono sempre soggetti ad
  imposta nel territorio dello Stato - non sono soggetti ad
  imposta se il loro ammontare complessivo nell'anno solare
  precedente e in quello in corso non supera una determinata
  soglia.  In tale limite l'esonero vale anche per gli acquisti
  effettuati dai soggetti passivi per i quali l'imposta è
  totalmente indetraibile a norma del terzo comma dell'articolo
  19 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972
  (ad esempio, banche, assicurazioni, istituti finanziari) e dai
  produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso
  decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta
  nei modi ordinari.  Il comma 6 fa comunque salva la possibilità
  di optare per la tassazione nello Stato degli acquisti
  intracomunitari effettuati, pur se inferiori di ammontare al
  predetto limite.
    Oltre alle delimitazioni di cui si è fatto cenno, il comma
  5 precisa che non costituiscono acquisti intracomunitari né le
  introduzioni nel territorio dello Stato, in esecuzione di una
  cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati
  o assiemati dal fornitore o per suo conto - atteso che tale
  fattispecie realizza una cessione di beni nel territorio dello
  Stato, ai sensi della nuova formulazione del secondo comma
  dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
  n.633 del 1972 introdotta dall'articolo 57 del presente
  provvedimento - né gli acquisti intracomunitari di beni quando
  il cedente, nel proprio Stato membro, beneficia del regime di
  esonero previsto per le piccole imprese.
    Il comma 7 dell'articolo 38 disciplina la particolare
  ipotesi di acquisto, nel territorio dello Stato, da parte di
  soggetto passivo di un altro Stato membro (ad esempio
  Germania), di un bene a questi ceduto in un diverso Stato
  membro (ad esempio Francia), con successiva spedizione nel
  territorio dello Stato ad un cessionario ivi assoggettato
  all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati.
    Il comma 8 dell'articolo 38, infine, in aderenza alla
  disciplina del contratto di commissione recata dal decreto del
  Presidente della Repubblica n.633 del 1972, chiarisce che si
  considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari
  da parte dei commissionari senza rappresentanza.
    L'articolo 39 disciplina il momento di effettuazione
  dell'acquisto intracomunitario.  Per tale è da intendersi
  quello della consegna dei beni nel territorio dello Stato al
  cessionario o, nel caso di trasporto con mezzo del
  cessionario, il momento di arrivo nel luogo di destinazione
  nel territorio dello Stato.  Ove anteriormente al verificarsi
  dei suddetti eventi sia stata ricevuta fattura o pagato, in
  tutto o in parte, il corrispettivo, l'operazione si
 
                              Pag. 24
 
  considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o
  pagato, all'atto del pagamento o della ricezione della
  fattura.
    L'articolo 40, nel disciplinare la territorialità delle
  operazioni intracomunitarie, stabilisce al comma 1 che in via
  generale gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel
  territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di
  altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica, spediti o
  trasportati dal territorio di altro Stato membro nel
  territorio dello Stato.  Nel successivo comma 2, si dispone, in
  via presuntiva, che si ritiene comunque effettuato nel
  territorio dello Stato l'acquisto di beni, da cedenti soggetti
  passivi in altri Stati membri, da parte di soggetti passivi
  d'imposta nello Stato, a meno che non sia comprovato che
  l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato
  membro (ovvero lo Stato di effettiva destinazione).  Tuttavia,
  ricorrendo determinate condizioni, è prevista la non
  imponibilità degli acquisti di beni effettuati da soggetti
  passivi nel territorio dello Stato quando i beni stessi sono
  direttamente spediti dallo Stato di origine ai cessionari di
  questi in altro Stato membro.
    Il comma 3 dell'articolo 40 disciplina le cosiddette
  "vendite a distanza": si considerano effettuate nel territorio
  dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per
  corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal
  cedente nel territorio dello Stato da altro Stato membro, nei
  confronti dei soggetti che non applicano l'imposta sugli
  acquisti intracomunitari effettuati.  La disciplina delle
  vendite a distanza non opera per le cessioni di mezzi di
  trasporto nuovi e per quelle di beni da installare, montare,
  assiemare nel territorio dello Stato a cura del fornitore.
  Sono esclusi inoltre dal regime delle vendite a distanza gli
  operatori che non abbiano superato nell'anno precedente e non
  superino nell'anno in corso un determinato ammontare di
  vendite nel territorio dello Stato, a meno che, pur non
  raggiungendo tali limiti, non optino per l'applicazione
  dell'imposta.
    I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 40 recano la disciplina
  della territorialità delle prestazioni di trasporto
  intracomunitario di beni - per tale intendendosi il trasporto,
  con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo
  nel territorio di due diversi Stati membri, anche se vengono
  eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato
  in esecuzione di contratti derivati - e delle relative
  prestazioni di intermediazione, delle prestazioni accessorie
  ai servizi di trasporto intracomunitario e delle relative
  prestazioni di intermediazione, nonché, più in generale, di
  tutte le prestazioni di intermediazione diverse dalle
  precedenti e da quelle relative alle prestazioni di cui
  all'articolo 7, quarto comma, lettera  d),  del decreto
  del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 (tali ultime
  sono le prestazioni di servizi per le quali la territorialità
  è determinata, di regola, in base al domicilio del
  destinatario delle prestazioni stesse).  In via generale si
  stabilisce che le operazioni suddette si considerano
  effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle
  stesse è soggetto passivo di imposta nel territorio dello
  Stato, mentre se sono rese ad un soggetto passivo di altro
  Stato membro non si considerano effettuate nel territorio
  dello Stato.  Qualora il committente del servizio non sia un
  soggetto passivo d'imposta nello Stato o in altro Stato
  membro, per le prestazioni in parola è previsto il seguente
  regime:
      le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le
  relative prestazioni di intermediazione si considerano
  effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio
  l'esecuzione del trasporto;
      le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto
  intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione
  si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi le
  prestazioni accessorie sono eseguite;
      le altre prestazioni di intermediazione di cui sopra si
  considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative
  a operazioni ivi effettuate.
    L'articolo 41 definisce il regime applicabile alle cessioni
  effettuate, con relativo
 
                              Pag. 25
 
  invio dei beni ceduti, nei confronti di cessionari residenti
  in altri Stati membri della CEE.  Tali operazioni, pur non
  potendosi più configurare, nel nuovo sistema introdotto dal
  presente decreto, come esportazioni, restano pur sempre
  disciplinate come operazioni non imponibili.  In particolare,
  nel comma 1, alla lettera  a),  si dispone che
  costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili le
  cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in
  altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi soggetti
  all'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati.  La
  lettera  b)  stabilisce che costituiscono cessioni
  intracomunitarie non imponibili le cosiddette "vendite a
  distanza", ovvero le cessioni in base a cataloghi, per
  corrispondenza e simili, di beni diversi dai prodotti soggetti
  ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto
  nel territorio di altro Stato membro, nei confronti di
  cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti
  intracomunitari; la non imponibilità per tali cessioni è
  prevista in quanto il cedente nazionale, o perché il relativo
  ammontare nello Stato membro di destinazione supera un
  determinato limite ovvero perché opta in tal senso, è debitore
  dell'imposta dello Stato membro di destinazione.  Costituiscono
  del pari cessioni intracomunitarie non imponibili, ai sensi
  della lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 41, le
  cessioni di beni inviati all'estero per essere ivi installati,
  montati o assiemati dal fornitore; anche tali cessioni infatti
  sono soggette ad imposta nello Stato dove i beni sono
  installati, montati o assiemati.  Assimilate a cessioni
  intracomunitarie, e attratte quindi nel regime di non
  imponibilità, sono pure: la consegna, in dipendenza di
  contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro
  Stato membro, di beni ivi prodotti, montati o assiemati
  utilizzando, in tutto o in parte, materie o beni spediti nel
  territorio in cui viene effettuata la consegna dei beni
  prodotti, ovvero forniti dai committenti stessi o da terzi per
  loro conto; le cessioni di mezzi di trasporto nuovi (anche in
  tal caso indipendentemente dalla soggettività passiva del
  cedente nazionale e del cessionario estero); le consegne al
  committente estero di prodotti ottenuti mediante lavorazione
  di materiali forniti dal committente stesso; l'invio nel
  territorio di altro Stato membro di beni diversi da quelli
  oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazione
  usuali o inviati per essere ivi temporaneamente utilizzati per
  l'esecuzione di prestazioni o di beni che se fossero importati
  nello Stato membro suddetto beneficierebbero della temporanea
  importazione in esenzione dei diritti doganali.  Di tali
  fattispecie, trattandosi di operazioni non imponibili, il
  comma 4 dell'articolo 41 precisa la rilevanza sia ai fini
  della determinazione dello  status  di soggetto abilitato
  ad effettuare acquisti senza applicazione di imposta sia ai
  fini della determinazione del  plafond  spendibile dai
  soggetti per cui ricorra tale condizione subiettiva.
    Gli articoli 42 e 43 precisano che agli acquisti
  intracomunitari di beni risulta applicabile lo stesso regime e
  la stessa aliquota che risulta applicabile alle cessioni dei
  corrispondenti beni nel territorio dello Stato.  Sono
  considerati non imponibili (con una formulazione che il
  dibattito parlamentare ha più chiaramente definito) i
  trattamenti di lavorazioni, trasformazione, riparazione e
  utilizzazione, eseguiti su beni comunitari destinati ad essere
  trasportati o spediti in altro Stato membro della Comunità
  economica europea.  Per quanto riguarda la base imponibile
  degli acquisti intracomunitari, nel rinviare fondamentalmente
  alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
  n.633 del 1972, nell'articolo 43 si precisa che:
      le accise assolte o esigibili concorrono a formare la
  base imponibile dei beni sui quali gravano;
      i corrispettivi, le spese e gli oneri in valuta estera
  sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione
  dell'operazione (individuato ai sensi del precedente articolo
  39) se indicato nella fattura o, in mancanza di tale
  indicazione, secondo il cambio del giorno della fattura.
 
                              Pag. 26
 
    L'articolo 44 dispone che l'imposta sulle operazioni
  imponibili effettuate nel territorio dello Stato è dovuta, in
  via di principio, dai soggetti che effettuano le cessioni di
  beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di
  servizi.  Particolari regole sono fissate per le ipotesi in cui
  il soggetto tenuto al suddetto obbligo è un soggetto non
  residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello
  Stato (il comma 3 dell'articolo 44 precisa che in tale ipotesi
  può procedersi alla nomina di un rappresentante fiscale), per
  le "vendite a distanza" effettuate in Italia da cedenti di
  altri Stati membri (che devono procedere alla nomina di un
  rappresentante fiscale), nonché per determinate prestazioni di
  servizi.  Trattasi segnatamente delle prestazioni di cui
  all'articolo 7, quarto comma, lettera  d),  del decreto
  del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, delle
  prestazioni di trasporto intracomunitario, delle prestazioni
  accessorie a quelle di trasporto intracomunitario e delle
  prestazioni di intermediazione relative alle prestazioni
  suddette: per tutte queste prestazioni, rese da soggetti non
  residenti nel territorio dello Stato, il comma 2 dell'articolo
  44 dispone che l'imposta è comunque dovuta dal committente se
  questo è soggetto passivo nel territorio dello Stato.  Nel
  comma 3 del medesimo articolo si dispone inoltre che qualora
  siano effettuate solo operazioni non imponibili, esenti o non
  soggette, la rappresentanza può essere limitata ai soli
  obblighi di fatturazione di cui all'articolo 46, nonché alla
  compilazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.
    L'articolo 45 precisa la spettanza del diritto alla
  detrazione a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente
  della Repubblica n.633 del 1972, così come avviene per gli
  acquisti e le importazioni, anche per l'imposta relativa agli
  acquisti intracomunitari.
    Il successivo articolo 46 disciplina la fatturazione delle
  operazioni intracomunitarie.  In particolare, per gli acquisti
  intracomunitari, anche per finalità di controllo, si dà
  rilievo alla fattura ricevuta dal cedente estero, che dovrà
  pertanto essere numerata e integrata con l'indicazione del
  corrispettivo in lire e dell'imposta.  La stessa procedura si
  applica per le prestazioni di trasporto intracomunitario, le
  prestazioni a queste accessorie e le prestazioni di
  intermediazione prese in considerazione dall'articolo 40,
  commi 5, 6 e 8 del presente decreto-legge.
    Per quanto riguarda invece le cessioni intracomunitarie -
  nonché per le prestazioni non imponibili di cui all'articolo
  40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi di altri Stati
  membri - la fattura emessa a norma dell'articolo 21 del
  decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 deve
  indicare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, la
  specificazione della norma che dispone la non imponibilità o
  la non applicazione dell'imposta, nonché - ciò che condiziona
  l'esonero da imposta - i dati di identificazione (ivi compreso
  il numero di identificazione attribuitogli dalla
  amministrazione fiscale del relativo Stato membro) del
  cessionario o committente.
    Particolari disposizioni sono recate, poi, per le cessioni
  di mezzi di trasporto nuovi nonché per il caso in cui il
  cessionario o committente di un acquisto intracomunitario
  effettuato nel territorio dello Stato non riceva la fattura
  emessa dal cedente o prestatore; in quest'ultima ipotesi il
  comma 5 dell'articolo 46 prevede l'adozione di una procedura
  di autofatturazione.
    L'articolo 46, infine, prevede che il cessionario o
  committente di un acquisto intracomunitario, di cui
  all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere  a), b)  e  c),
  o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40,
  commi 5, 6 e 8, del decreto in rassegna, qualora non abbia
  ricevuto la relativa fattura entro trenta giorni
  dall'effettuazione dell'operazione, deve emettere la fattura
  entro il quindicesimo giorno successivo.
    In merito alla registrazione, l'articolo 47 prevede che le
  fatture relative agli acquisti intracomunitari, integrate come
  si è detto (cioè con l'indicazione dell'IVA relativa), devono
  essere registrate, distintamente, sia nel registro delle
  fatture emesse (articolo 23 del decreto del Presidente della
  Repubblica n.633 del 1972),
 
                              Pag. 27
 
  che in quello degli acquisti (articolo 25 del suddetto
  decreto), stabilendo, peraltro, che tale ultima registrazione
  non può essere anteriore al mese di annotazione nel registro
  dell'IVA a debito, di cui all'articolo 23 del decreto del
  Presidente della Repubblica n.633 del 1972.  L'annotazione
  della fattura relativa all'acquisto intracomunitario nel
  registro di cui al citato articolo 23 (registro dell'IVA a
  debito) assicura, nell'attuazione della normativa comunitaria
  (articolo 28 novies,  paragrafo 4, lettera  c),
  secondo trattino, della direttiva 91/680/CEE, che inserisce
  tali operazioni nelle liquidazioni e versamenti periodici) e
  soprattutto di quella nazionale (articolo 27, primo comma, del
  decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972)
  l'essenziale adempimento per l'acquisizione all'erario
  dell'IVA relativa all'acquisto intracomunitario, riconducendo
  la stessa, alla stregua dell'IVA relativa alle operazioni
  effettuate nel territorio dello Stato, tra quelle per le quali
  è stabilito il computo a debito in sede di liquidazione
  dell'IVA periodicamente dovuta e, quindi, da versare a norma
  dell'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica n.633 del 1972.  Gli enti non soggetti passivi
  d'imposta assoggettati ad imposta sugli acquisti
  intracomunitari effettuati devono annotare le fatture
  ricevute, integrate nei modi suddetti, in apposito
  registro.
    Per quanto riguarda le fatture relative alle cessioni
  intracomunitarie, nonché alle prestazioni intracomunitarie di
  trasporto, alle prestazioni accessorie alle prestazioni di
  trasporto e alle prestazioni di intermediazione relative a
  tali prestazioni, è prevista una distinta annotazione - che ne
  consenta quindi una loro autonoma rilevazione (per esempio ai
  fini degli elenchi riepilogativi) - nel registro delle fatture
  emesse.  Anche nella dichiarazione annuale, poi, dovranno
  essere distintamente evidenziate, come stabilisce l'articolo
  48, comma 2, le operazioni intracomunitarie effettuate.
    L'articolo 48, comma 1, prevede che l'imposta relativa agli
  acquisti intracomunitari è computabile in detrazione nelle
  liquidazioni periodiche nel secondo mese successivo (per i
  contribuenti a liquidazione mensile) o nel secondo trimestre
  successivo (per i contribuenti a liquidazione trimestrale) a
  quello in cui sono stati registrati gli acquisti.
    L'articolo 49 stabilisce le modalità di dichiarazione e di
  versamento dell'imposta per gli enti non commerciali, per i
  quali è previsto che entro ciascun mese sia presentata una
  dichiarazione relativa agli acquisti effettuati nel mese
  precedente e sia versata l'imposta complessivamente dovuta su
  tali acquisti, nonché le modalità con le quali devono
  assolvere il pagamento dell'imposta - per i prodotti soggetti
  ad accisa - i soggetti non tenuti al pagamento dell'imposta
  sugli acquisti intracomunitari.
    Il successivo articolo 50 precisa taluni degli obblighi
  connessi alla normativa degli scambi intracomunitari.  Oltre al
  già ricordato obbligo, per le operazioni intracomunitarie non
  imponibili o non assoggettate, di indicazione in fattura del
  numero di identificazione del contraente estero, la
  disposizione prevede la possibilità di richiedere al Ministero
  delle finanze conferma della validità del numero di
  identificazione comunicato dal contraente estero.
    Parallelamente all'obbligo di indicare nelle fatture
  relative alle cessioni intracomunitarie il numero di
  identificazione del contraente estero, il comma 3
  dell'articolo 50 fissa l'obbligo per il soggetto italiano che
  effettua acquisti intracomunitari di comunicare al contraente
  estero il proprio numero di partita IVA, integrato dal
  prefisso "IT".
    Particolari disposizioni poi sono dettate dai commi 4 e 5
  dell'articolo 50 relativamente alle comunicazioni a carico
  degli enti, non soggetti d'imposta, che effettuano acquisti
  intracomunitari e alla documentazione dei movimenti di beni da
  o verso altri Stati membri non concretanti acquisti o cessioni
  intracomunitarie (beni inviati nel territorio dello Stato o
  all'estero in lavorazione); per tali movimenti è prevista
  l'annotazione in apposito registro tenuto ai sensi
  dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
  n.633 del 1972.
 
                              Pag. 28
 
    I commi 6 e 7 dell'articolo 50 riguardano la presentazione
  e la compilazione degli elenchi riepilogativi previsti
  dall'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
  75.  Si definiscono le modalità dell'adempimento per i beni
  inviati in lavorazione nonché per le operazioni per cui
  anteriormente alla consegna o alla spedizione sia stata emessa
  fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo.
    Il comma 8 prevede che con l'osservanza delle prescrizioni
  stabilite con decreto del Ministro delle finanze può essere
  stabilito che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di
  beni destinati ad essere introdotti in depositi non doganali
  autorizzati per la custodia dei beni stessi sono effettuati
  senza pagamento di imposta; la disposizione si applica anche
  ai beni nazionali o comunitari destinati ad essere introdotti
  o che si trovano giacenti in depositi doganali, depositi
  franchi o punti franchi.
    Gli articoli 51, 52 e 53 recano specifiche disposizioni con
  riferimento, rispettivamente, alle cessioni di prodotti
  agricoli, alle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro
  Stato membro e alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi.
    Per le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli
  effettuate da produttori agricoli che non hanno optato per la
  detrazione dell'imposta in forma analitica, si prevede per gli
  acquirenti comunitari la possibilità di ottenere il rimborso
  della relativa imposta nelle forme di cui all'articolo
  38- ter  del decreto del Presidente della Repubblica n.633
  del 1972.  Infine, per i produttori agricoli esonerati
  dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale che
  sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti
  intracomunitari effettuati, si prevede che l'imposta trova
  applicazione con le modalità stabilite per gli enti non
  soggetti passivi d'imposta.
    L'articolo 52 dispone la non imponibilità fino al 30 giugno
  1999, entro determinati limiti, delle cessioni di beni a
  viaggiatori diretti in un altro Stato membro effettuati negli
  speciali negozi siti in ambito portuale o aeroportuale ovvero
  in spacci a bordo di navi o aeromobili.
    Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, l'articolo
  53 reca la specifica disciplina delle formalità applicabili
  alle cessioni intracomunitarie e agli acquisti intracomunitari
  effettuati da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese,
  arti e professioni.
    L'articolo 54 fissa le sanzioni per le violazioni delle
  disposizioni di cui al presente decreto.  In particolare il
  comma 1 sanziona l'omessa effettuazione, o l'effettuazione con
  indicazioni inesatte tali da comportare l'evidenziazione di
  un'imposta inferiore, delle annotazioni prescritte per gli
  acquisti intracomunitari che devono essere eseguite dai
  soggetti passivi nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del
  decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 e, per
  gli enti non soggetti d'imposta assoggettati al tributo per
  gli acquisti intracomunitari effettuati, nel registro di cui
  al comma 2 dell'articolo 47 del presente provvedimento; la
  sanzione applicabile è la pena pecuniaria in misura da due a
  quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta, e trova
  applicazione, come precisa il comma 2 dell'articolo 54,
  ancorché, in mancanza della comunicazione del numero di
  partita IVA da parte dell'acquirente italiano, la cessione sia
  stata assoggettata ad imposta nello Stato di provenienza dei
  beni.
    I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 54 recano le sanzioni per le
  violazioni commesse dagli enti, non soggetti passivi
  d'imposta, tenuti ad applicare il tributo sugli acquisti
  intracomunitari effettuati.  In particolare il comma 3
  sanziona, con la pena pecuniaria da due a quattro volte
  l'imposta o la maggiore imposta dovuta, l'omissione o
  l'infedeltà della dichiarazione; il comma 4 sanziona con la
  soprattassa del 50 per cento le omissioni nei versamenti e il
  comma 5 sanziona con la pena pecuniaria da lire duecentomila a
  lire due milioni l'omessa dichiarazione all'ufficio IVA del
  superamento del limite di acquisti intracomunitari oltre il
  quale l'ente è tenuto ad applicare l'imposta.
 
                              Pag. 29
 
    Il comma 6 prevede l'applicazione della sanzione residuale
  di cui all'articolo 47, primo comma, n.3), del decreto del
  Presidente della Repubblica n.633 del 1972 nel caso in cui
  siano immatricolati mezzi di trasporto nuovi oggetto di
  acquisto intracomunitario senza verificare che tale acquisto
  sia stato assoggettato ad imposta.
    Il comma 7 dell'articolo 54 richiama, per le violazioni di
  omessa presentazione degli elenchi riepilogativi periodici
  degli scambi intracomunitari effettuati o per la presentazione
  degli stessi con dati incompleti o inesatti, le sanzioni
  previste nel comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23
  gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 24 marzo 1993, n. 75.
    Il comma 8 dispone l'applicabilità delle sanzioni penali di
  cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio
  1982, n.429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
  agosto 1982, n. 526, in caso di emissione o utilizzazione di
  fatture (o documenti equipollenti) relative ad operazioni
  intracomunitarie recanti numeri di identificazione diversi da
  quelli reali, in modo da impedire l'individuazione dei
  soggetti tra i quali le operazioni sono poste in essere.
    L'articolo 54, infine, prevede una sanatoria per talune
  irregolarità formali commesse fino al 30 giugno 1993 e per
  l'omissione o l'irregolare esecuzione entro il 31 marzo 1993
  di adempimenti, relativamente alla compilazione degli elenchi
  riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
    Concludendo l'esame del capo II, l'articolo 55 disciplina
  la collaborazione con le amministrazioni degli altri Stati
  membri e l'articolo 56 rinvia, per quanto non diversamente
  disposto dal presente decreto, alle disposizioni contenute nel
  decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.
    Il capo III reca quelle modifiche alla disciplina dell'IVA
  resesi necessarie per l'attuazione della citata direttiva
  91/680/CEE.
    L'articolo 57, in particolare, modifica il primo comma
  dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
  n.633 del 1972 per ridefinire i concetti di territorio dello
  Stato e di territorio della Comunità, mentre il secondo comma
  dell'articolo 7 suddetto risulta modificato in aderenza alla
  soppressione delle frontiere fiscali e all'adozione del regime
  transitorio di cui al presente decreto.  In particolare, oltre
  alla ricordata ipotesi di cessione di beni spediti da altro
  Stato membro e installati, assiemati o montati in Italia, si
  disciplinano le cessioni di beni effettuate durante trasporti
  intracomunitari di persone.
    In seguito all'adozione della nuova disciplina si è reso
  altresì necessario modificare l'articolo 8 del decreto del
  Presidente della Repubblica n.633 del 1972, nel senso di
  chiarire che il concetto di esportazione resta circoscritto
  alle ipotesi di invio fuori del territorio doganale della CEE,
  l'articolo 38- quater,  ora limitato ai soli viaggiatori
  non comunitari, e l'articolo 67 del medesimo decreto del
  Presidente della Repubblica n.633 del 1972, atteso che il
  concetto di importazione resta riferibile ai soli beni di
  provenienza extra comunitaria.
    Per motivi tecnici, si è inoltre reso necessario
  modificare, nel decreto del Presidente della Repubblica n.633
  del 1972, l'articolo 68 (è stata soppressa la lettera
  e),  non più conforme alla disciplina che si introduce),
  l'articolo 70 (integrato di un comma per disciplinare il
  rimborso dell'imposta assolta all'atto dell'importazione da
  enti non commerciali su beni che sono spediti o trasportati in
  altro Stato membro), l'articolo 73- bis  (integrato per
  disciplinare l'adempimento dell'obbligo dell'apposizione dei
  contrassegni per i prodotti oggetto di acquisto
  intracomunitario) e l'articolo 74, ottavo comma, in cui si
  precisa che le agenzie di vendita all'asta non possono
  detrarre, così come avviene per l'imposta assolta per le
  importazioni, neppure l'imposta afferente agli acquisti
  intracomunitari di beni destinati alla vendita.  Modificando
  l'articolo 29 del suddetto decreto, si è precisato che non
  devono essere indicate nell'elenco clienti le
 
                              Pag. 30
 
  fatture relative a cessioni intracomunitarie, per le quali il
  controllo incrociato, evidentemente, avviene a livello
  comunitario, sulla base degli elenchi riepilogativi.  Di tali
  elenchi, di cui l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio
  1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
  marzo 1993, n. 75, dispone la presentazione agli uffici
  doganali, può essere comunque disposta anche la presentazione
  all'ufficio che gestisce l'imposta sul valore aggiunto con lo
  stesso decreto con il quale il Ministro delle finanze
  individua i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi
  dei clienti e dei fornitori.  Con lo stesso articolo, poi, si
  stabilisce la non imponibilità ai fini IVA dei servizi di
  intermediazione resi da terzi, che agiscono in nome e per
  conto di agenzie di viaggio relativamente a prestazioni
  eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della
  Comunità economica europea.
    L'articolo 58 dispone la non imponibilità delle operazioni
  (usualmente definite come triangolari) di cessione di beni ad
  un operatore che a sua volta li cede ad un soggetto passivo
  residente in altro Stato membro.  Anche tali operazioni
  rilevano ai fini della determinazione dello  status  di
  operatore abilitato ad effettuare acquisti, anche
  intracomunitari, ed importazioni senza applicazione d'imposta
  e dell'ammontare del  plafond  spendibile per
  l'effettuazione di tali acquisti ed importazioni.
    Con lo stesso articolo si attribuiscono alle operazioni
  intracomunitarie poste in essere effetti per la verifica della
  esistenza delle condizioni per richiedere il rimborso indicate
  all'articolo 30, terzo comma, lettere  b)  e  d),  del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633.
    L'articolo 59 dispone la spettanza del diritto al rimborso
  - nelle forme di cui all'articolo 38- ter  del decreto del
  Presidente della Repubblica n.633 del 1972 - ai soggetti
  residenti in altro Stato membro che effettuano prestazioni di
  trasporto intracomunitario e prestazioni a queste accessorie
  per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel
  territorio dello Stato.
    L'articolo 60 detta le disposizioni transitorie connesse
  alla soppressione delle nozioni di esportazione ed
  importazione negli scambi intracomunitari in connessione con
  l'adozione del nuovo regime, in linea generale disponendo che
  per le operazioni di esportazione ed importazione verso o da
  altri Stati membri della CEE non ancora perfezionatesi al 1^
  gennaio 1993, resta applicabile la previgente disciplina, con
  semplificazioni per i mezzi di trasporto immatricolati o
  iscritti in pubblici registri anteriormente al 1^ gennaio
  1985.  I commi 5 e 6 regolano gli scambi intracomunitari con
  consegna nel territorio dello Stato o spedizione in altro
  Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992 ma con
  pagamento o fatturazione anteriori al 1^ gennaio 1993.  Si
  disciplinano, infine, il trattamento cui sono soggette le
  restituzioni di beni che erano stati spediti in altro Stato
  membro anteriormente al 1^ gennaio 1993.
  Titolo III (articoli da 61 a 69).
    Le disposizioni del titolo III intendono rimuovere
  dall'ordinamento talune norme che si sono palesate in netto
  contrasto con indirizzi e decisioni comunitarie ovvero che -
  ancorché non presentino sul piano formale elementi di
  contrasto - tuttavia sostanzialmente prevedono oneri,
  adempimenti o procedure sui quali appare opportuno intervenire
  nel momento in cui vengono apportate all'ordinamento stesso
  innovazioni così rilevanti quali quelle previste dai
  precedenti titoli del decreto in rassegna: questo secondo
  ordine di disposizioni, per altro, costituisce un logico
  momento di raccordo, in termini di equità, anche con le
  modificazioni che sono state di recente approvate in tema di
  determinazione dei redditi di talune categorie di contribuenti
  e di correlate procedure di accertamento.  Altre misure sono,
  poi, dirette ad assicurare già dall'inizio dell'anno 1993 il
  tendenziale rispetto dei vincoli del fabbisogno pubblico.
  Così, nonostante che un intervento organico per il riordino
  del
 
                              Pag. 31
 
  sistema delle agevolazioni fiscali non possa essere attuato
  al di fuori dell'esercizio della delega (che è oggetto di
  un'apposita proposta di proroga), il Governo ha, intanto,
  ritenuto necessario procedere alla revisione di alcune
  disposizioni agevolative.
    L'articolo 61 dispone la sostituzione degli articoli 4, 75,
  80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni
  governative, annessa al decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, nel testo introdotto dal
  decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato
  nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n.196
  del 21 agosto 1992, concernenti la tassa per l'iscrizione
  delle società nel registro delle imprese (articolo 4), la
  tassa per l'iscrizione nel registro dei concessionari del
  servizio della riscossione e per l'iscrizione nell'albo
  nazionale dei collettori (articolo 75), la tassa per la
  licenza o documento sostitutivo per l'impiego di
  apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
  terrestre di comunicazione (articolo 80) e la tassa per
  l'attribuzione del numero di partita IVA (articolo 88).
    Con la modifica dell'articolo 4 si prevede, a carico di
  taluni tipi di società (società per azioni, società in
  accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e
  società di altro tipo), una tassa unica di lire 500.000 per
  l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese
  e una di lire 250.000 per tutti gli altri atti sociali
  soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice
  civile.  Resta invece invariato (lire 250.000) l'ammontare
  della tassa di iscrizione nel registro delle imprese per le
  società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato,
  per gli imprenditori individuali, per i consorzi ed altri enti
  pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi
  dalle società.
    Il rimborso delle maggiori somme versate per l'anno 1992,
  in base all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 11 luglio
  1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
  agosto 1992, n.359 - che prevedeva una tassa di lire 4 milioni
  per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire
  2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata
  e di lire 500 mila per tutti gli altri tipi di società - può
  essere richiesto all'ufficio del registro tasse sulle
  concessioni governative di Roma entro centottanta giorni dalla
  data di entrata in vigore del presente decreto.
    I maggiori versamenti effettuati quali tasse di concessione
  governativa a norma dello stesso decreto-legge n. 333 del
  1992, rispetto al disposto del decreto ministeriale 20 agosto
  1992, possono essere recuperati mediante compensazione
  all'atto del versamento della tassa dovuta per l'anno 1994.
    Per quanto attiene all'articolo 75 della tariffa, la tassa
  per l'iscrizione nel registro dei concessionari del servizio
  della riscossione, nonché la tassa annuale, vengono stabilite
  nella misura di lire 120.000 per quota fissa, più una somma
  correlata alla popolazione residente in ogni ambito
  territoriale; la tassa d'iscrizione nell'albo nazionale dei
  collettori e la tassa annuale sono fissate in lire 120.000.
  Con l'articolo 80 la tassa per la licenza per l'impiego di
  apparecchiature terminali è stabilita, per ogni mese di
  utenza, in lire 10.000 per utenze residenziali e in lire
  25.000 per utenze affari.
    Per quanto riguarda l'articolo 88 della predetta tariffa,
  viene fissato in lire 250.000 l'importo della tassa per
  l'attribuzione del numero di partita IVA, e di quello annuale,
  alle società di ogni tipo (comprese quelle tenute al pagamento
  della tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese) e
  agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica
  che svolgono, esclusivamente o principalmente, attività
  commerciali o agricole, nonché alle associazioni di persone
  fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e
  professioni; per tutti gli altri soggetti l'importo della
  tassa, sia per l'attribuzione della partita IVA che per quello
  annuale, è stabilito in lire 100.000.  La tassa non è dovuta
  dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
  territorio dello Stato.
    Con l'articolo 62 si apportano talune modificazioni alla
  disciplina dei centri di
 
                              Pag. 32
 
  assistenza fiscale e del conto fiscale di cui all'articolo 78
  della legge 30 dicembre 1991, n.413, nonché al decreto del
  Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n.395,
  istitutivo del regolamento dei CAAF per i lavoratori
  dipendenti e pensionati.
    In primo luogo le modifiche sono dirette a risolvere talune
  questioni circa la costituzione dei predetti centri di
  assistenza per le imprese, per i dipendenti ed i pensionati, i
  quali possono cominciare ad operare.  I centri di assistenza
  fiscale costituiscono un ausilio ed al tempo stesso uno
  strumento di partecipazione che il legislatore ha voluto nel
  quadro della garanzia costituita, sul piano soggettivo, dal
  novero dei soggetti che possono costituire il centro e sul
  piano oggettivo dall'irrinunciabile formalità del "visto di
  conformità".  Per queste ragioni si è mantenuta e rafforzata la
  disciplina vigente e, per quanto riguarda i centri di
  assistenza fiscale alle imprese, si è, in particolare, tenuto
  conto della ristrettezza dei tempi a disposizione delle
  organizzazioni nazionali di categoria per ottenere
  l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei
  centri stessi, soprattutto nel caso in cui dette
  organizzazioni intendano delegare la costituzione dei centri a
  proprie organizzazioni territoriali o di categoria, le quali
  devono ottenere una preventiva specifica autorizzazione.  A tal
  fine viene prevista la irrilevanza dell'attività svolta dalle
  organizzazioni di categoria delle imprese ai fini delle
  imposte dirette e dell'IVA anche per il 1993.  Tale irrilevanza
  era stata già stabilita dall'articolo 78, comma 8, della legge
  n.413 del 1991 fino al 1992, nel presupposto che i centri di
  assistenza (che, essendo costituiti sotto forma di società di
  capitali, esercitano attività commerciali rilevanti ai fini
  delle predette imposte) potessero entrare in vigore fin dal 1^
  gennaio 1993.
    Viene, quindi, prevista la possibilità dell'apposizione del
  visto di conformità formale (visto cui non può rinunciarsi
  senza sminuire l'importanza dello strumento) dei dati esposti
  nelle dichiarazioni da presentare nel 1993 anche da parte dei
  centri di assistenza per i quali la costituzione e la
  conseguente autorizzazione all'esercizio dell'attività siano
  intervenute nel corso dello stesso anno, a condizione che le
  richieste di autorizzazione ministeriale siano presentate con
  congruo anticipo rispetto al termine previsto dalla legge per
  la presentazione delle dichiarazioni.
    Si chiarisce, inoltre, che, per l'anno 1993, le scritture
  contabili si considerano tenute dai centri o dai
  professionisti anche se materialmente elaborate dai
  contribuenti, dalle associazioni sindacali che hanno
  costituito i centri o da imprese di elaborazione dei dati
  contabili prescelte dalle stesse associazioni, a condizione
  che da una apposita attestazione risulti che i centri o i
  professionisti abbiano eseguito i controlli sulla
  contabilità.
    Viene, poi, riformulato il comma 13- bis  del citato
  articolo 78 della legge n. 413 del 1991, allo scopo di
  chiarire che i sostituti d'imposta non sono tenuti a prestare
  assistenza fiscale ai propri dipendenti e pensionati allorché
  siano soci di un CAAF ovvero abbiano stipulato convenzioni con
  un centro di assistenza alle imprese ovvero ai lavoratori
  dipendenti e pensionati e che, in entrambi i casi, sono
  applicabili le disposizioni che disciplinano l'attività dei
  CAAF (quali ad esempio, quelle relative ai compiti da
  svolgere, al diritto al compenso di lire 20 mila per ciascuna
  dichiarazione e alla responsabilità per le irregolarità emerse
  circa le attività esercitate).
    Viene soppressa l'elevazione a lire 40.000 del compenso per
  l'attività di assistenza fiscale svolta dal sostituto
  d'imposta con meno di venti lavoratori dipendenti.
    Per quanto riguarda il conto fiscale (istituito a decorrere
  dal 1^ gennaio 1993 per i contribuenti titolari di reddito
  d'impresa o di lavoro autonomo), le relative disposizioni
  contenute nei commi da 27 a 30 del predetto articolo 78 della
  legge n.413 del 1991 prevedono che esso sia tenuto presso il
  concessionario dei servizi della riscossione competente per
  territorio, e che sullo stesso siano registrati, relativamente
  a ciascun contribuente, i versamenti e i rimborsi concernenti
  sia le imposte sui redditi che l'IVA.  Per consentire
  all'Amministrazione finanziaria di predisporre
 
                              Pag. 33
 
  la disciplina regolamentare per l'utilizzazione del
  conto fiscale, nonché di provvedere alla necessaria
  integrazione dei sistemi informativi in modo da permettere
  agli uffici di conoscere lo stato della riscossione dei
  tributi, si è reso necessario disporre il differimento al 1^
  gennaio 1994 del termine per l'attivazione del conto fiscale,
  differimento peraltro già previsto dal disegno di legge
  concernente "Proroga del termine per l'emanazione dei testi
  unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971,
  n.825, e altre disposizioni tributarie", presentato al
  Parlamento il 9 settembre 1992 (atto Camera n. 1545) e non
  ancora esaminato.
    In conseguenza dello slittamento del termine per
  l'attivazione del conto fiscale, nel quale si intendono far
  confluire anche i compensi che i sostituti d'imposta devono
  erogare ai centri autorizzati di assistenza fiscale (ai sensi
  dell'articolo 78, comma 22, della citata legge n.413 del 1991)
  per l'assistenza da questi fornita ai dipendenti dei sostituti
  stessi, si è ritenuto, poi, opportuno, al fine di garantire ai
  centri la percezione dei compensi medesimi, che questi, fino
  all'entrata in vigore del conto fiscale, vengano erogati
  direttamente dall'Amministrazione finanziaria (un apposito
  capitolo di spesa è già previsto nel bilancio di previsione
  per il 1993 con uno stanziamento di 400 miliardi di lire).
    Si chiarisce, inoltre, che i compensi per l'assistenza
  fiscale fornita ai lavoratori dipendenti e pensionati
  competono ai centri solo quando l'assistenza viene fornita
  direttamente attraverso la raccolta delle dichiarazioni degli
  utenti ed il compimento delle operazioni menzionate nel comma
  21 dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991.  I compensi
  spettano, altresì, nell'ipotesi in cui i CAAF effettuano la
  loro attività tramite i propri soci, sostituti d'imposta che
  hanno stipulato apposite convenzioni o imprese all'uopo
  incaricate.
    Con lo stesso articolo 62 si è, inoltre, affrontata la
  questione della responsabilità solidale dei centri di
  assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati con
  gli utenti, per le irregolarità emerse in sede di controllo da
  parte dell'Amministrazione finanziaria, che deve escutere in
  via prioritaria il centro al quale è concesso il diritto di
  rivalsa sull'utente.  In proposito l'articolo 13, comma 1, del
  regolamento dei suddetti centri di assistenza, al fine di
  garantire all'Amministrazione finanziaria la riscossione dei
  tributi ed oneri accessori conseguenti le predette
  irregolarità, ha previsto per i centri l'obbligo della stipula
  di una apposita polizza di assicurazione.  Il combinato
  disposto delle norme citate, in considerazione che
  nell'obbligazione solidale ciascun coobbligato è titolare
  della stessa obbligazione e che, quindi, tra centro di
  assistenza ed utente non è configurabile un rapporto di
  "terzietà" (danneggiato-danneggiante), non consente al centro
  la possibilità di poter stipulare una idonea polizza
  assicurativa.  Far gravare, inoltre, sui centri di assistenza
  la preventiva escussione, da parte dell'Amministrazione
  finanziaria, anche degli eventuali maggiori tributi e relativi
  interessi, appare non equo anche in considerazione che i
  tributi e gli interessi restano comunque dovuti dall'utente.
  Al fine di risolvere tali problematiche, con l'articolo 62 in
  rassegna vengono modificate le norme di cui sopra, prevedendo
  il diritto di rivalsa dell'utente, al quale viene garantito il
  risarcimento dell'eventuale danno subìto, mediante la stipula
  di un'apposita polizza assicurativa stipulata dal centro
  medesimo.
    Con l'articolo in esame viene, altresì, differito il
  termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti
  d'imposta che attualmente è fissato dal 1^ al 30 aprile,
  stabilendo tale termine tra il 1^ ed il 30 settembre.  Viene,
  altresì, previsto che, per l'anno 1993, i sostituti d'imposta
  e i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori
  dipendenti e pensionati possono ricevere le dichiarazioni dei
  redditi anche oltre il termine del 15 marzo (titolari di
  reddito da pensione) e quello del 31 marzo (titolari di
  reddito da lavoro dipendente), fermo restando l'obbligo, per i
  centri, di trasmettere ai sostituti d'imposta il risultato
  contabile della liquidazione delle predette dichiarazioni
  entro il 31 marzo per le dichiarazioni dei titolari di reddito
  da pensione ed entro il 30 aprile per le dichiarazioni dei
  titolari di reddito da
 
                              Pag. 34
 
  lavoro dipendente.  Qualora le predette dichiarazioni siano
  state presentate tra il 15 ed il 30 aprile 1993 ed il
  risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato
  comunicato al sostituto d'imposta entro il 31 maggio 1993, lo
  stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini del
  conguaglio fiscale da effettuare, a carico delle ritenute di
  acconto, entro il primo mese utile.
    Per quanto riguarda il rimborso dei crediti relativi alle
  imposte sui redditi, l'articolo 62 provvede a rendere più
  sollecite le procedure automatizzate previste dalla vigente
  normativa (articolo 42- bis  del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n.602) introducendo, a
  tale scopo, opportune modifiche relativamente alla formazione
  delle liste di rimborso e all'emissione dei vaglia cambiari.
  Allo scopo di snellire ulteriormente l'effettuazione dei
  rimborsi e di armonizzare le modalità di riscossione con
  quelle generalmente previste dalla legge sull'assegno (regio
  decreto 21 dicembre 1933, n.1736), viene ora previsto - con
  una formulazione più adeguata - l'invio tramite il sistema
  postale di tutti i vaglia cambiari al domicilio fiscale degli
  aventi diritto, prescrivendo la formula dell'assicurata per i
  vaglia di importo superiore a 10 milioni di lire.
    Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi
  automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i
  compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993,
  lo stesso articolo prevede l'incremento di lire 305 miliardi e
  di lire 95 miliardi degli stanziamenti, rispettivamente, dei
  capitoli 3521 (restituzioni e rimborsi IRPEF, IRPEG e ILOR) e
  3458 (spese per compensi ai concessionari) dello stato di
  previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
  medesimo.  A tale onere si provvede con corrispondente
  riduzione della dotazione del capitolo 3530 (restituzioni e
  rimborsi effettuati tramite i centri di assistenza fiscale e i
  concessionari della riscossione) del medesimo stato di
  previsione del Ministero delle finanze.
    L'articolo in rassegna, inoltre, estende la procedura dei
  rimborsi automatizzati con le stesse modalità previste
  nell'articolo 42- bis  del citato decreto n. 602 del 1973,
  come modificato dall'articolo in esame, anche ai rimborsi
  relativi a periodi di imposta antecedenti a quello in corso
  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Viene, poi, abrogato il comma 3- bis  dell'articolo 1
  del decreto-legge 30 settembre 1992, n.394, introdotto dalla
  legge di conversione 26 novembre 1992, n.461.  Il comma citato
  prevede, ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle
  imprese, che i fondi in sospensione d'imposta vengano
  computati nella misura del 50 per cento.  Tale riduzione appare
  ingiustificata in quanto i fondi in sospensione d'imposta
  sono, per il loro intero ammontare, componenti del patrimonio
  netto dell'impresa.  Viene, altresì, disposto che l'imposta
  dovuta sul patrimonio netto delle imprese può essere imputata
  a riduzione del patrimonio medesimo nel bilancio del periodo
  cui l'imposta si riferisce o in quello in cui avviene il
  pagamento.
    Nello stesso articolo in esame sono previste talune
  disposizioni riguardanti la disciplina del contributo diretto
  lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma
  1- bis,  del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154, come
  sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991,
  n.413.
    A tale riguardo si chiarisce che gli imprenditori e gli
  esercenti arti e professioni che non aderiscono ad alcuna
  associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale
  dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono
  associazioni di categoria né ordini professionali, e che,
  pertanto, non possono allegare il prescritto parere alla
  domanda di esonero dalla cosiddetta " minimum tax " da
  presentare alla commissione provinciale, possono, in
  sostituzione del parere, allegare una autocertificazione
  concernente la descrizione dell'attività svolta.
    Viene, inoltre, chiarito che i redditi di impresa
  dichiarati dagli imprenditori e
 
                              Pag. 35
 
  dagli esercenti arti e professioni di cui all'articolo
  11- bis  del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
  n.438, sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare
  corrispondente al menzionato contributo diretto lavorativo.
  Tale esclusione discende dalla considerazione che il
  contributo è determinato tenendo conto dell'entità
  dell'apporto lavorativo dell'imprenditore individuale e dei
  soci di società di persone, mentre, come è noto, l'ILOR è
  applicabile soltanto sui redditi derivanti dall'impiego di una
  apprezzabile componente patrimoniale.
    Si è poi introdotta una norma interpretativa con la quale
  si precisa che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il
  contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma
  1- bis,  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
  154, e successive modificazioni, non ha diretta ed immediata
  efficacia, ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini
  dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 dello
  stesso decreto-legge.  Inoltre si prevede che, per l'anno 1993,
  i contribuenti che, ai fini della dichiarazione dei redditi,
  intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti
  presuntivi di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n.
  69 del 1989, possono integrare la dichiarazione annuale ai
  fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il
  relativo versamento entro il termine di presentazione della
  dichiarazione dei redditi; in tal caso sono dovuti gli
  interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano
  sanzioni né pene pecuniarie.  L'ammontare dei corrispettivi non
  registrati, dichiarato al fine dell'adeguamento ai suddetti
  coefficienti presuntivi, va ripartito in proporzione agli
  ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento
  alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili,
  esenti o non soggette ad imposta.
    L'articolo in rassegna prevede, infine, la proroga al 31
  dicembre 1993 del termine (30 giugno 1992) previsto per la
  revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici
  finanziari dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27
  aprile 1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge
  26 giugno 1990, n.165.
    Lo stesso articolo 62 fissa dal 31 marzo 1993 al 20 giugno
  1993 alcuni termini relativi al "condono", al fine di
  uniformarli con gli altri termini già stabiliti dal
  decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
    Viene inoltre previsto che i versamenti dovuti dalle
  persone fisiche e società di persone ed associazioni, con
  riferimento alla dichiarazione dei redditi, che ai sensi delle
  disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
  presente decreto devono essere eseguiti entro il termine per
  la presentazione della dichiarazione stessa, devono essere
  effettuati almeno dieci giorni prima del termine stabilito per
  la presentazione della dichiarazione.
    L'articolo in rassegna prevede che il Ministero del tesoro,
  nella compilazione del certificato dei sostituti d'imposta di
  cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
  29 settembre 1973, n. 600, deve tener conto dell'ammontare di
  tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento
  europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi
  secondo la regolamentazione propria di tale istituzione.
    Prevede, infine, a favore degli enti pubblici e privati
  diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o
  principale l'esercizio di attività commerciali, la possibilità
  di opzione per l'esclusione dei beni immobili strumentali dal
  patrimonio dell'impresa (mediante il pagamento di una imposta
  sostitutiva pari al 5 per cento del valore degli immobili
  estromessi), così come avviene per l'estromissione dei beni
  immobili strumentali dal patrimonio dell'imprenditore
  individuale ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 30
  dicembre 1991, n. 413.  La dichiarazione di opzione deve essere
  presentata entro il 18 dicembre 1993.
    L'articolo 63 differisce dal 1^ gennaio 1993 al 1^ gennaio
  1994 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23,
 
                              Pag. 36
 
  comma 3, lettera  c),  della legge 30 dicembre 1991,
  n.413, relativa all'autoliquidazione dell'imposta sulle
  successioni (disciplinata dal testo unico delle disposizioni
  concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato
  con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346) da parte di
  eredi e legatari, nonché il versamento della stessa agli
  uffici unitamente all'imposta sull'incremento di valore degli
  immobili e alle imposte ipotecaria e catastale.
    Il rinvio si rende necessario al fine di predisporre (anche
  in relazione alle esigenze rappresentate da diversi ordini
  professionali) un modello di autoliquidazione di agevole
  compilazione, tenendo conto, inoltre, delle modifiche
  attualmente previste relativamente alla disciplina
  dell'INVIM.
    Lo stesso articolo dispone l'aumento di un punto
  percentuale dell'attuale aliquota dell'8 per cento
  dell'imposta gravante sugli spettacoli cinematografici e
  sportivi e di quella del 15 per cento sugli spettacoli ed
  intrattenimenti vari, mentre resta invariata l'aliquota del 4
  per cento gravante sugli spettacoli teatrali.  A questo aumento
  - in una globale revisione della disciplina e in
  considerazione della grave crisi in cui versa il settore
  cinematografico - l'articolo 63 fa seguire anche un abbuono
  del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli, dovuta per
  ogni giornata di attività, a favore delle imprese esercenti
  sale cinematografiche.  Tale abbuono è cumulabile nei limiti
  del debito di imposta con quelli previsti dalla legge 4
  novembre 1965, n.1213.
    Con l'articolo in rassegna, viene abrogato il decreto
  legislativo 28 febbraio 1992, n.263, concernente "Istituzione
  dell'imposta del 5 per cento sulle concessioni e locazioni dei
  beni pubblici in attuazione alla delega di cui all'articolo 3
  della legge 12 luglio 1991, n.202".
    L'articolo 63, inoltre, dispone che il dipartimento del
  territorio del Ministero delle finanze, sempre che ne derivi
  un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare,
  senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente,
  beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari
  agli usi istituzionali diretti delle Amministrazioni statali
  assegnatarie.
    Lo stesso articolo dispone che per le operazioni relative
  all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici
  riservati allo Stato ed altri enti, l'imposta sul valore
  aggiunto, compresa quella sulle operazioni riguardanti la
  raccolta delle giocate, è compresa nella imposta unica di cui
  alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive
  modificazioni.  Di conseguenza le cessioni di beni e le
  prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette
  operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione,
  registrazione e dichiarazione.
    L'articolo 64, integrando la disciplina relativa al codice
  fiscale dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, e successive
  modificazioni, al fine di stabilire che i soggetti tenuti ad
  indicare negli atti il numero di codice fiscale di altri
  soggetti, possono (qualora questi ultimi non lo comunichino
  per iscritto almeno dieci giorni prima del termine in cui deve
  essere adempiuto l'obbligo di indicazione del codice fiscale)
  richiederlo direttamente all'Amministrazione finanziaria anche
  mediante sistemi telematici.  Relativamente ai soggetti non
  residenti, cui non risulti attribuito il codice fiscale, detto
  obbligo si intende soddisfatto con la sola indicazione dei
  dati identificativi di cui all'articolo 4 del citato decreto
  n.605 del 1973 (cognome, nome, luogo e data di nascita per le
  persone fisiche; denominazione, ragione sociale o ditta per
  gli altri soggetti, con eccezione del domicilio fiscale, in
  luogo del quale deve essere indicato il domicilio o sede
  legale all'estero).  Inoltre, qualora non sia stato possibile
  acquisire tutti questi dati, i soggetti interessati devono
  richiedere all'Amministrazione finanziaria l'attribuzione di
  un codice numerico idoneo alla identificazione del soggetto;
  la norma prende le mosse dalle disposizioni, già vigenti,
  contenute nella legge n.413 del 1991 e detta le conseguenti
  modalità operative.
    Infine, viene eliminata ogni incertezza (che sta emergendo
  in sede giurisprudenziale) circa la portata dell'ultimo
  periodo
 
                              Pag. 37
 
  del comma 5 dell'articolo 34 della legge n.413 del 1991, nel
  senso che l'ordinanza di estinzione, nel caso in cui gli
  uffici comunichino alle commissioni tributarie la riscontrata
  invalidità delle dichiarazioni integrative, è revocata anche
  in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto del
  Presidente della Repubblica n.636 del 1972.
    L'articolo 65 prevede, per l'anno 1993, un'imposta
  straordinaria erariale sulle autovetture e sugli autoveicoli
  con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli
  fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a
  23 cavalli fiscali, e sui motocicli di potenza pari o
  superiore a 10 cavalli fiscali.  L'imposta non è dovuta qualora
  sui predetti veicoli sia stata corrisposta l'imposta sul
  valore aggiunto nella misura del 38 per cento.
    L'imposta, il cui importo aumenta con l'ammontare della
  potenza dei cavalli fiscali, è dovuta all'atto della prima
  immatricolazione ovvero della reimmatricolazione per le
  autovetture, gli autoveicoli e i motocicli usati provenienti
  da altro Stato, e deve essere corrisposta all'ufficio del
  registro territoriale competente, in base al domicilio fiscale
  del richiedente, anteriormente alla presentazione della
  richiesta di immatricolazione o di reimmatricolazione.
  Conseguentemente è fatto divieto agli uffici della direzione
  generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in
  concessione di provvedere sulle richieste di rilasciare la
  relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta
  l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
    Allo scopo di sollecitare gli automobilisti a sostituire le
  autovetture con motori tradizionali con analoghi veicoli
  muniti di motore diesel meno inquinanti, l'articolo 65 prevede
  l'esonero temporaneo dal pagamento della sovrattassa diesel
  per le autovetture nuove di fabbrica immatricolate dalla data
  di entrata in vigore del presente decreto alla data del 31
  dicembre 1994, sempre che le stesse abbiano le caratteristiche
  antinquinamento stabilite dalla direttiva 91/441/CEE del
  Consiglio, del 26 giugno 1991 (la decorrenza della
  disposizione in rassegna è fissata alla data di entrata in
  vigore del presente decreto in considerazione della natura di
  decretolegge del presente provvedimento anche se il Senato
  della Repubblica, in sede di conversione del decreto-legge 2
  marzo 1993, n. 47, abbia approvato un emendamento con il quale
  la decorrenza della disposizione agevolativa veniva fissata
  alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1^ febbraio
  1992, n. 47, decaduto per decorrenza dei termini
  costituzionali).  I predetti veicoli dunque per tre periodi
  annuali vengono assimilati ai corrispondenti tipi di veicoli a
  benzina ed assoggettati alla sola tassa automobilistica con
  esonero dal pagamento del cosiddetto superbollo.  Per essi
  pertanto quest'ultima dovrà essere corrisposta secondo le
  modalità e per i periodi stabiliti dal decreto del Ministro
  delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n.284 del 3 dicembre 1985, per i veicoli a
  benzina.  Analogamente è previsto l'esonero temporaneo dalla
  tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e
  fino al 31 dicembre 1994, per le autovetture munite di
  impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione
  del motore con gas di petrolio liquefatto nonché di
  gas-metano; per il detto periodo di esonero è dovuta la tassa
  automobilistica stabilita per i corrispondenti veicoli a
  benzina.
    L'articolo in esame prevede la riduzione della tassa di
  stazionamento per le unità da diporto, nella misura del 15,
  del 30 e del 45 per cento, rispettivamente, dopo cinque, dieci
  e quindici anni dalla prima immatricolazione.  Stabilisce,
  inoltre, che tale tassa annuale di stazionamento deve essere
  pagata entro il 31 maggio di ciascun anno ovvero entro il
  giorno precedente l'effettiva messa in acqua, se successivo a
  tale data, e che detto termine è modificabile con decreto
  interministeriale.
    L'articolo dispone che la tassa sulle concessioni
  governative, relativa alla licenza per l'esercizio
  dell'attività di pilota, di navigatore o di tecnico di volo, è
  dovuta una sola volta dal titolare di più licenze.
 
                              Pag. 38
 
    L'articolo 65 dispone anche che la tassa sulla licenza per
  l'esercizio di sale pubbliche per biliardi o per altri giochi
  è dovuta anche quando i biliardi, o altri giochi, sono siti in
  locali di altri pubblici esercizi.  Tale tassa è stabilita in
  lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi non
  superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando
  superano il numero di cinque ma non il numero di dieci.
    Con lo stesso articolo, infine:
      si chiarisce, con una norma di interpretazione autentica,
  che l'aumento del 50 per cento dell'importo in misura fissa,
  delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, disposto
  dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993,
  n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 243, deve intendersi riferito anche all'imposta
  erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977,
  n. 952;
      si dispone l'estinzione dei crediti di importo non
  superiore a lire 20 mila per tasse automobilistiche, sia
  erariali che regionali, esistenti alla data di entrata in
  vigore del decreto-legge in rassegna.
    Passando ad illustrare brevemente l'articolo 66, va
  ricordato che l'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n.58
  (recante disposizioni per la riforma del settore delle
  telecomunicazioni), prevede l'obbligo per le società operanti
  nel settore (STET, SIP, Italcable e Telespazio) di costituire,
  nel "Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici
  servizi di telefonia", un'unica posizione assicurativa
  dell'intera situazione previdenziale individualmente maturata;
  data la rilevanza del predetto onere, l'articolo 66 in
  rassegna ne dispone l'imputazione a bilancio nello stesso
  numero di annualità previsto per l'assolvimento del debito,
  deducendo fiscalmente le relative quote nei singoli esercizi.
  Questa disposizione consente di ripartire l'incidenza
  dell'onere tanto rilevante in un congruo numero di anni.  Lo
  stesso articolo 66 stabilisce, poi, che con decreto del
  Ministro delle finanze venga consentito alla società
  costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 gennaio
  1992, n.58, di recepire - per quanto concerne le modalità e i
  termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
  - i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato
  per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle
  poste e delle telecomunicazioni, per la durata della
  concessione affidata alla citata società.  Nello stesso spirito
  è previsto, altresì, che l'imposta di registro, nella misura
  fissa di un milione, di cui all'articolo 6, comma 5, della
  legge 29 gennaio 1992, n.58, si applica, oltre che agli atti
  di fusione e alle operazioni di conferimento di complessi
  aziendali effettuati da società direttamente o indirettamente
  controllate dall'IRI, anche agli atti di scissione e alle
  cessioni d'azienda o di rami aziendali.  L'imposta così
  applicata alle predette operazioni ha natura e carattere
  sostitutivo delle imposte ipotecarie e catastali
  proporzionali, nonché dell'INVIM di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
    In considerazione della particolare gravità in cui versa il
  settore minerario è stato previsto, per alleggerire il carico
  fiscale delle costituende società finalizzate alla chiusura
  programmata dell'attività mineraria nei bacini minerari in
  crisi, di assoggettare gli atti costitutivi ed i trasferimenti
  disposti nei confronti di tali società, alle imposte di
  registro, ipotecaria e catastale, nella misura fissa di lire
  150.000 per ciascun tributo e di esentare gli stessi atti
  dall'INVIM.
    Con il comma 6 si dispone che tra gli atti per i quali non
  vi è obbligo di registrazione vanno annoverati quelli delle
  società ed enti previsti dall'articolo 4, parte prima, della
  tariffa, compresi gli atti di nomina e accettazione degli
  organi di amministrazione, controllo e liquidazione, nonché
  gli atti che danno luogo a variazione di capitale sociale
  delle società cooperative.  La misura introdotta intende
  eliminare l'obbligo di registrazione per atti ripetitivi e
  frequenti quali quelli relativi a variazioni di capitale
  sociale, in considerazione delle finalità perseguite dalle
  società cooperative.
 
                              Pag. 39
 
    Con il comma 9, al fine di evitare deroghe all'imposta
  comunale sugli immobili recentemente introdotta, e di tenere
  conto delle esigenze di gettito degli Istituti autonomi case
  popolari, viene disposto l'obbligo per il CER di determinare -
  per il 1994 - la quota destinata alla copertura degli oneri
  fiscali, e viene altresì sancito l'obbligo per le regioni di
  adeguare i canoni di locazione dei medesimi alloggi.
    La revisione delle disposizioni agevolative in materia
  fiscale prevista dall'articolo 66 tiene anche conto - nei
  limiti consentiti dalle finalità del provvedimento - delle
  indicazioni emerse in Parlamento in sede di esame dei
  precedenti decretilegge decaduti, lasciando invece permanere
  le altre disposte modificazioni riduttive di trattamenti
  agevolati.  Uniformandosi alle medesime indicazioni viene
  stabilito che:
        a)  per alcuni enti pubblici l'imposta sul reddito
  delle persone giuridiche è ridotta del 50 per cento, a
  condizione che abbiano personalità giuridica.  Tale
  disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in
  corso alla data di entrata in vigore del decreto in
  rassegna;
        b)  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto sono considerate cessioni di beni, con le
  necessarie conseguenze anche sul piano del reddito, i passaggi
  dei prodotti agricoli e ittici alle cooperative o ai diversi
  organismi associativi, per la loro vendita anche dopo
  manipolazione, da parte di questi ultimi.  L'obbligo di
  emissione della fattura può essere adempiuto, per conto dei
  produttori agricoli conferenti e degli esercenti la pesca
  marittima, dalla cooperativa o dagli altri organismi
  associativi.  E' stata contestualmente eliminata la
  sottoposizione al regime normale dell'IVA delle società di
  capitale e delle imprese individuali operanti in
  agricoltura;
        c)  viene applicata l'imposta di registro e di bollo
  nelle misure ordinarie per gli atti di società cooperative,
  banche popolari, loro consorzi, casse rurali e società di
  mutuo soccorso;
        d)  è da detrarre ovvero rimborsare (a seconda che
  si tratti rispettivamente di un soggetto IVA a regime
  ordinario o forfettario) l'IVA relativa alle cessioni
  all'esportazione e a quelle intracomunitarie.
    Si stabilisce, poi, che anche per i soggetti con volume di
  affari inferiore ai limiti previsti (360 milioni di lire per
  quelli che esercitano imprese aventi per oggetto prestazioni
  di servizi, ovvero arti e professioni; un miliardo di lire per
  quelli che esercitano imprese che hanno per oggetto altre
  attività) vige l'obbligo di effettuare versamenti di imposta
  con cadenza mensile.  Contestualmente però è prevista la
  possibilità di esecuzione dei versamenti con cadenza
  trimestrale: in questo caso l'imposta da versare dovrà essere
  maggiorata, a titolo di interessi non deducibili ai fini della
  determinazione del reddito, dell'1,50 per cento.
    L'articolo in rassegna dispone, poi, modificazioni alla
  disciplina della esenzione dall'obbligo della emissione dello
  scontrino o ricevuta fiscale per i produttori agricoli; da una
  parte viene ampliato l'ambito di applicazione, eliminando il
  presupposto - prima richiesto - che la cessione avvenga sul
  fondo dell'agricoltore, e dall'altra, viceversa, si escludono
  dal beneficio della esenzione le società per azioni, in
  accomandita per azioni, a responsabilità limitata e di mutua
  assistenza.
    Aderendo ad una indicazione emersa in sede parlamentare,
  con lo stesso articolo 66 si stabilisce che l'imposta sul
  patrimonio netto delle imprese non è dovuta dall'Istituto
  autonomo case popolari.
    L'articolo 66, poi, prevede a favore dell'IRITEL S.p.A. il
  differimento del termine previsto per il pagamento
  dell'imposta comunale sugli immobili in quanto la predetta
  società, pur essendo già titolare del diritto di proprietà dei
  beni immobili sedi di impianti, di magazzini, e di officine,
  ivi compresi quelli in corso di realizzazione, non è in grado
  di assolvere l'obbligazione tributaria in quanto ad oggi la
  commissione ministeriale incaricata di individuare e valutare
  i beni immobili trasferiti non ha ancora terminato la
  procedura.  La
 
                              Pag. 40
 
  stessa disposizione prevede, sempre a favore dell'IRITEL
  S.p.A., la non applicabilità delle disposizioni di cui
  all'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, in base alle quali le quote di
  ammortamento sono ridotte alla metà nell'esercizio nel corso
  del quale i beni vengono acquistati.
    Con il comma 21, al fine di evitare il protrarsi del
  contenzioso in atto, viene estesa la disciplina agevolata
  contenuta nell'articolo 72, terzo comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche
  alle somministrazioni di acqua e di energia, alle cessioni di
  beni e servizi relative agli alloggi, necessarie
  all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti quali
  la NATO, anche se effettuate nei confronti del personale
  dipendente da tali enti, limitatamente, peraltro, agli oneri
  riconosciuti dagli stessi enti a loro carico.
    Con l'articolo 67 vengono apportate talune modifiche al
  decreto-legge 17 settembre 1992, n.378, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.437, allo scopo
  di far rientrare nella norma, oltre che i tipici contratti di
  vendita a termine di titoli e valute, anche tutti quei
  contratti atipici che perseguono le stesse finalità, e che,
  pertanto, sotto il profilo economico, risultano equivalenti,
  appunto, alle cessioni a termine di valute estere.
    Tra tali contratti rientrano quelli che consentono una
  copertura a termine, in quanto assicurano il contraente dal
  rischio di cambio senza fissare esplicitamente il cambio a
  termine, ma determinano sostanzialmente in anticipo la
  quantità di lire che dovrà essere acquisita a una data futura,
  sulla base del differenziale esistente fra i tassi di
  interesse sulle lire e sulla valuta per la stessa scadenza.  E
  ciò anche quando attraverso tali contratti si realizzino
  proventi o plusvalenze definiti nella misura fin
  dall'origine.
    La norma precisa altresì, relativamente ai citati contratti
  atipici, le modalità di determinazione della base imponibile
  sulla quale calcolare le ritenute.  Essa non è costituita dal
  provento che può derivare dal contratto atipico medesimo, ma
  si determina con modalità analoghe a quelle utilizzate in
  relazione alle cessioni a termine di valute, considerando, in
  luogo del prezzo di vendita a termine, il valore a termine
  della valuta assunto, anche in modo implicito, come
  riferimento per la determinazione del corrispettivo del
  contratto atipico.
    Per espressa previsione normativa non sono assoggettati ad
  imposizione i redditi della specie derivanti da contratti
  uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui
  all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n.1, concernente
  la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare.
    Inoltre, in analogia a quanto stabilito dalla legge 5
  novembre 1992, n.429, di conversione, con modificazioni, del
  decreto-legge 9 settembre 1992, n.372, l'obbligo di effettuare
  la ritenuta sui proventi delle cessioni imponibili di titoli e
  valute viene esteso a tutti i soggetti che intervengono, in
  qualità di acquirenti ovvero come intermediari, nelle cessioni
  medesime.  Tale norma, unicamente all'espressa previsione che
  il prelievo sulle plusvalenze da cessioni a termine di valuta,
  o da altri contratti equivalenti va operata anche nei
  confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in
  valori mobiliari (per esempio: "fondi comuni" italiani ed
  esteri, SICAV), fa rientrare nella sfera di imponibilità tutte
  le operazioni della specie effettuate da questi ultimi
  soggetti.
    In relazione alle cennate modificazioni e integrazioni,
  viene estesa la disciplina del "monitoraggio fiscale" anche ai
  contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a
  termine delle valute come riferimento per la determinazione
  del corrispettivo.
    Al fine poi di fissare la decorrenza di applicazione delle
  nuove norme modificative ed integrative, senza incidere sul
  regime delle operazioni già disciplinate dal citato
  decreto-legge n.378 del 1992, è stato precisato che le
  modificazioni apportate alla norma contenuta nell'articolo 81,
  comma 1, lettera  c-ter),  del citato testo
 
                              Pag. 41
 
  unico delle imposte sui redditi e le disposizioni contenute
  nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo in questione trovano
  applicazione con riferimento ai contratti stipulati a far
  tempo dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  specificando altresì le modalità ed i termini di effettuazione
  delle pertinenti ritenute.  Aderendo alla indicazione fornita
  dal Parlamento viene stabilito che, ai fini dell'IVA, gli
  oneri condominiali addebitati dal locatore al conduttore sono
  corrispettivi di prestazioni accessorie.
    L'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358,
  nell'indicare le linee fondamentali dell'organizzazione
  interna delle direzioni regionali delle entrate (comma 6),
  nulla stabilisce per le direzioni compartimentali del
  territorio, limitandosi soltanto a menzionarle al comma 1
  quali articolazioni periferiche del Ministero delle
  finanze.
    In sede di attuazione regolamentare si è pertanto fatto
  riferimento all'unico elemento di carattere organizzativo
  relativo alle stesse rilevato peraltro dalle funzioni
  dirigenziali previste nella tabella allegata alla citata legge
  n. 358 del 1991 (comma 2 dell'articolo 10).
    Difatti nell'elencazione delle funzioni delle qualifiche di
  dirigente superiore e di primo dirigente dei due ruoli
  (tecnico e amministrativo) si evince che il reparto
  costituisce l'articolazione interna delle direzioni
  compartimentali.
    Conseguentemente, nel comma 5 dell'articolo 38 del decreto
  del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il
  quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge
  n. 358 del 1991, è stata sancita la ripartizione in reparti
  delle direzioni compartimentali senza alcuna indicazione del
  loro livello dirigenziale, atteso che le funzioni indicate
  nella tabella prevedono che agli stessi possano essere
  preposti indifferentemente dirigenti superiori e primi
  dirigenti.
    Ai fini dell'organizzazione funzionale ed uniforme sul
  territorio delle direzioni compartimentali è utile prevedere
  una funzione intermedia di coordinamento e di propulsione tra
  il direttore compartimentale e i reparti, analoga a quella
  svolta dai servizi nelle direzioni regionali delle entrate
  (comma 6 dell'articolo 6).
    La previsione si appalesa opportuna oltre che per ragioni
  di uniformità, anche alla luce della circostanza che nel
  dipartimento confluiscono competenze tecniche (catasto,
  servizi tecnici erariali e servizi geocartotopografici) ed
  amministrative (demanio, personale, conservatorie), di modo
  che risulterebbe fisiologica la previsione di servizi
  distinti, ciascuno per il proprio responsabile.
    A tal fine l'articolo 68 del presente decreto reitera le
  modifiche alla tabella allegata alla legge sulla
  ristrutturazione del Ministero delle finanze già approvate dal
  Senato e integra l'articolo 7, comma 6, della predetta legge
  n. 358 del 1991, prevedendo che le direzioni compartimentali
  del territorio sono divise in un servizio amministrativo e in
  un servizio tecnico, i quali sono ripartiti in reparti
  corrispondenti alle direzioni centrali del dipartimento del
  territorio.
    L'articolo 69 è preordinato al fine di differire di un anno
  la data unica di insediamento delle commissioni tributarie
  provinciali e regionali, che viene fissata al 1^ ottobre 1994,
  differendo di un anno la previsione dell'articolo 42, comma 1,
  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.  Tale
  differimento è necessario considerati i tempi necessari al
  fine dell'organizzazione logistica e dell'assegnazione del
  personale di segreteria (concorsi per 6.000 posti) e di
  magistratura (23.000 domande presentate).
    In relazione al predetto differimento, con lo stesso
  articolo, vengono apportate talune modificazioni alla
  disciplina del nuovo contenzioso contenuta nei decreti
  legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 concernenti,
  rispettivamente, l'ordinamento delle commissioni tributarie e
  il processo tributario.
    Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 545 del 1992,
  le modificazioni, non aventi natura meramente
  tecnico-processuale, riguardano:
      l'articolo 1 (come modificato dall'articolo
  3- sexies  del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
  75), nella
 
                              Pag. 42
 
  parte relativa alle sezioni decentrate delle commissioni
  tributarie provinciali e regionali.  Al fine di evitare le
  complicazioni che l'istituzione delle "sezioni distaccate"
  hanno fatto sorgere nel processo civile e amministrativo, per
  non compromettere le linee fondamentali della riforma che
  individuano i gradi della giurisdizione tributaria nei livelli
  provinciali e regionali, nonché per consentire un rapido avvio
  del nuovo contenzioso utilizzando, inizialmente, le strutture
  esistenti, si è ritenuto opportuno prevedere che, nella fase
  di prima applicazione della nuova disciplina (fino al 31
  dicembre 1996), possano essere ubicate in tutte le sedi delle
  attuali commissioni di primo e secondo grado, sezioni delle
  commissioni provinciali e regionali.  Si è chiarito, tuttavia,
  che tali sezioni (da individuare, entro il 31 dicembre 1993,
  con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i
  Ministri del tesoro e di grazia e giustizia) rappresentano
  mere articolazioni interne delle commissioni, inidonee ad
  incidere sul rapporto processuale e che i criteri e le
  modalità di funzionamento delle stesse saranno determinati con
  decreti dei presidenti di ciascuna commissione;
      l'articolo 42, comma 3, che fissa il termine ultimo di
  cessazione del funzionamento della commissione tributaria
  centrale per il 31 dicembre 1995.  Al riguardo, considerata
  l'ingente mole di controversie pendenti davanti alla
  commissione, i ritardi oggettivamente creatisi in attesa della
  scadenza dei termini per la presentazione delle istanze per
  usufruire del recente condono nonché il presumibile ulteriore
  carico di lavoro che la commissione centrale subirà in
  conseguenza del rinvio di un anno dell'entrata in funzione del
  nuovo contenzioso, è sembrato opportuno prevedere il rinvio
  anche della data ultima di cessazione del funzionamento della
  commissione centrale sino al momento dell'esaurimento dei
  ricorsi pendenti e comunque entro il 31 dicembre 1998.  In tal
  modo, sarà evitato, almeno in parte, l'esodo dal predetto
  organo degli attuali componenti che ne pregiudicherebbe
  gravemente il funzionamento;
      l'articolo 50, che fissa la data entro la quale devono
  essere emanati i regolamenti previsti dal decreto legislativo
  in esame.  In considerazione dello slittamento dell'entrata in
  funzione del nuovo contenzioso detta data è spostata dal 30
  aprile 1993 al 28 febbraio 1994.
    Le modificazioni, più significative, concernenti il decreto
  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardano:
      l'articolo 12, comma 2, che indica i soggetti abilitati
  all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie.
  Tali soggetti possono distinguersi in tre categorie: 1) i
  professionisti, iscritti nei relativi albi, per i quali è
  prevista un'abilitazione all'assistenza tecnica in qualsiasi
  controversia tributaria (avvocati, procuratori legali, dottori
  commercialisti, ragionieri e periti commerciali); 2) i
  professionisti, iscritti nei relativi albi, abilitati
  all'assistenza tecnica solo nelle controversie attinenti le
  materie riconducibili alle rispettive competenze (consulenti
  del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, periti edili,
  dottori in agraria, agronomi, periti agrari); 3) gli altri
  soggetti che, pur non iscritti in albi o collegi
  professionali, possono essere abilitati all'assistenza tecnica
  previa iscrizione in elenchi individuati con decreto del
  Ministro delle finanze.
    Data l'estrema discrezionalità lasciata al Ministro delle
  finanze nel prevedere l'abilitazione alla assistenza tecnica
  per i soggetti appartenenti all'ultima categoria, si è
  ritenuto opportuno modificare la disposizione, delimitando
  legislativamente l'ambito dei soggetti abilitati
  all'assistenza tecnica.  A tal fine, la norma proposta fa
  espresso riferimento ai soggetti di cui all'articolo 63, comma
  terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
  1973 (impiegati dell'Amministrazione finanziaria e ufficiali
  della Guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti
  anni di effettivo servizio) e ai dipendenti delle principali
  associazioni di categoria e delle imprese o delle loro
  controllanti.  Naturalmente per questi ultimi si è prevista
  un'abilitazione limitata alle controversie tributarie nelle
  quali sono parti gli associati della categoria o le
 
                              Pag. 43
 
  imprese dalle quali dipendono e si è richiesto, comunque, il
  possesso di un idoneo titolo di studio e della relativa
  abilitazione professionale;
      l'articolo 12, comma 5; viene elevato da 1.000.000 a
  3.000.000 di lire il limite massimo del valore delle
  controversie nelle quali il ricorrente può stare in giudizio
  anche senza assistenza tecnica;
      l'articolo 21, comma 2; in particolare si prevede che in
  caso di istanza di restituzione di tributi, sanzioni
  pecuniarie, interessi o altri accessori, non dovuti, il
  ricorso avverso il rifiuto tacito può essere proposto dopo il
  novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, nei
  termini prescritti, e fino alla prescrizione del diritto.  Tale
  modifica mira a risolvere ogni possibile dubbio interpretativo
  circa la vigenza anche nella disciplina del nuovo contenzioso
  del principio contenuto nell'articolo 16 del decreto del
  presidente della Repubblica n. 636 del 1972, così come
  sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
  Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, in base al quale, in caso
  di rifiuto tacito della restituzione di somme corrisposte
  all'erario ancorché non dovute, la proponibilità del ricorso
  non è sottoposta a termini decadenziali;
      l'articolo 72, comma 2, relativo alle controversie
  pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di
  secondo grado.
    Al riguardo va rilevato che la volontà del legislatore
  delegato, nel dettare la predetta disposizione, è stata quella
  di ribadire la inapplicabilità dell'articolo 327, comma 1, del
  codice di procedura civile (che prevede il passaggio in
  giudicato della sentenza trascorso un anno dalla sua
  pubblicazione indipendentemente dalla notificazione della
  stessa) nelle controversie pendenti dinanzi alle vecchie
  commissioni alla data d'insediamento dei nuovi organi
  giudicanti.  Ed infatti l'articolo 38 del decreto legislativo
  in esame, che richiama espressamente, per il processo
  tributario, l'articolo 327 citato, avendo efficacia solo alla
  data di insediamento delle nuove commissioni (articolo 80),
  riguarda esclusivamente le controversie future.  Sulla
  questione, tuttavia, sono sorti contrasti interpretativi; da
  qui l'esigenza di dirimere ogni dubbio legislativamente.  Nel
  sistema processuale di cui al decreto del Presidente della
  Repubblica n. 636 del 1972 (che ha caratteristiche peculiari
  non riconducibili integralmente al processo civile) non può
  trovare applicazione l'articolo 327 del codice di procedura
  civile.  Detto articolo, invece, è applicabile nel nuovo
  processo tributario nel quale è stato recepito il principio
  del processo civile dell'impulso di parte in base al quale la
  mancata impugnazione della sentenza entro un anno dalla sua
  pubblicazione comporta il passaggio in giudicato della stessa
  ancorché non notificata;
      la soppressione dell'articolo 73, che prevede l'onere di
  presentare una istanza di trattazione davanti alle nuove
  commissioni tributarie delle controversie pendenti davanti
  alle commissioni di primo e secondo grado, per evitare
  l'estinzione del giudizio.  Lo slittamento della entrata in
  funzione del nuovo contenzioso e l'esigenza di non gravare i
  ricorrenti di ulteriori adempimenti consigliano la
  soppressione di tale istanza per la cui presentazione i
  termini non sono ancora iniziati a decorrere;
      gli articoli 74, 75 e 76, concernenti la disciplina
  transitoria delle controversie pendenti davanti alla corte
  d'appello, alla commissione tributaria centrale nonché delle
  controversie in sede di rinvio.  Le modificazioni proposte sono
  collegate, essenzialmente, alla soppressione dell'istanza di
  trattazione della causa, davanti alle commissioni di primo e
  secondo grado, ad esigenze di coordinamento tecnico e alle
  variazioni proposte per l'articolo 80.  Quest'ultimo articolo
  prevede che le disposizioni del decreto legislativo abbiano
  efficacia alla data di insediamento delle nuove commissioni ad
  eccezione di quanto disposto dagli articoli 74 e 75
  (concernenti rispettivamente le controversie pendenti davanti
  alla corte di appello e alla commissione tributaria centrale).
  La modifica che si propone differisce, invece,
 
                              Pag. 44
 
  l'efficacia di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, alla
  predetta data, con ciò implicitamente disponendo che nelle
  more continua ad applicarsi il decreto del Presidente della
  Repubblica n. 636 del 1972.  L'attuale disciplina del decreto
  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che le
  controversie per le quali la corte di appello o la commissione
  tributaria centrale abbiano disposto rinvio debbono essere
  riassunte davanti alle nuove commissioni tributarie.
    Le modifiche proposte agli articoli 74, 75 e 80, invece,
  stabiliscono che, nei suddetti casi di rinvio, la riassunzione
  va fatta davanti alle commissioni tributarie di primo e
  secondo grado ai sensi del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 636 del 1972.  E' sorta, quindi, l'esigenza di
  prevedere una disciplina transitoria per i giudizi nei quali è
  stato disposto rinvio successivamente al 15 gennaio 1993 (data
  di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del 1992)
  e fino alla approvazione della nuova disciplina (data di
  entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge
  in rassegna).  E a tal fine si è stabilito che, nei casi
  suddetti, continua ad applicarsi la disciplina recata dal
  decreto del presidente della Repubblica n. 636 del 1972, e
  qui.ndi, la riassunzione va fatta dinanzi alle commissioni di
  primo e secondo grado.
    L'articolo in esame dispone, poi, in materia di contenzioso
  dei tributi locali, al fine, da un lato, di colmare talune
  lacune della disciplina sul processo tributario, recata del
  decreto legislativo n. 546 del 1992 e, dall'altro, di
  garantire la certezza nei rapporti tributari pregressi,
  assicurando, allo stesso tempo, la continuità, per i comuni,
  del flusso di entrate.
    In primo luogo, va premesso che la Corte costituzionale,
  con le sentenze n. 281 del 16 maggio 1989 e n. 451 del 19
  luglio 1989, ha dichiarato l'illegittimità (per contrasto con
  il principio dell'indipendenza degli organi giurisdizionali)
  delle norme sulla composizione della commissione comunale per
  i tributi locali (articolo 47, ultimo comma, della legge 2
  luglio 1952, n. 703) e della giunta provinciale
  amministrativa, sezione speciale per i tributi locali
  (articolo 283 del testo unico per la finanza locale, approvato
  con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato
  dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n.
  261).  Conseguentemente tali organi (rispettivamente di primo e
  secondo grado del procedimento contenzioso in materia di
  tributi locali previsto dagli articoli 277 e seguenti del
  citato testo unico per la finanza locale) non hanno più potuto
  svolgere la loro funzione per la definizione delle
  controversie pendenti al 31 dicembre 1973, determinando così
  un vuoto legislativo ed operativo.
    Il contribuente al quale era stata notificata da parte di
  più comuni l'applicazione dello stesso tributo, aveva facoltà
  di ricorrere alla giunta provinciale amministrativa o al
  Ministro delle finanze, secondo che i comuni accertatori
  appartenessero alla stessa o province diverse.  La richiamata
  pronuncia di incostituzionalità ha comportato, pertanto, che
  anche le controversie sulla duplicazione di imposta giacenti
  presso la giunta provinciale amministrativa risultano prive
  dell'organo decidente.
    Per dare soluzione al problema, anche al fine di consentire
  la eliminazione del notevole arretrato in materia di
  controversie per duplicazione di imposta, si è stabilito che
  le controversie in materia di tributi locali soppressi,
  riguardanti la spettanza tra comuni degli stessi tributi, e
  pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
  sono estinte e diventano definitive le iscrizioni a ruolo
  effettuate a titolo provvisorio.
    Si osserva, poi, che il rinvio di un anno dell'insediamento
  delle nuove commissioni tributarie comporta l'ulteriore
  differimento del momento in cui potranno essere definite le
  controversie di competenza delle commissioni comunali che, a
  seguito delle citate sentenze della Corte costituzionale, sono
  ferme già dal 1989 con evidenti conseguenze negative sia nei
  confronti dei contribuenti e sia per le entrate dei comuni
  interessati.  Pertanto, è sembrato opportuno consentire la
  definizione delle controversie in questione,
 
                              Pag. 45
 
  senza far gravare sulle nuove commissioni tributarie un
  contenzioso oramai annoso.
    Inoltre, riguardo alla definizione delle controversie in
  materia di tributi locali instaurate ai sensi dell'articolo 20
  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n. 638 (concernente "Disposizioni per l'attribuzione di somme
  ad enti indicati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971,
  n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e
  compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate"),
  e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n. 639 (concernente "Imposta comunale sulle
  pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"), per i quali
  è ammesso ricorso in prima istanza all'intendente di finanza
  ed in seconda istanza al Ministro delle finanze, si è
  stabilito - per agevolare la definizione di un gran numero di
  contesti di minimo importo - che il giudizio di secondo grado
  è consentito solo quando l'ammontare del tributo in
  contestazione è superiore a lire 300 mila e che tale
  disposizione si applica anche ai ricorsi pendenti alla data di
  entrata in vigore del decreto in rassegna.
    Con il disegno di legge di conversione, naturalmente, si è
  provveduto a prevedere
  la salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge 31
  dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n.  47, 28 aprile 1993,
  n. 131, e 30 giugno 1993, n. 213, decaduti per mancata
  conversione in legge nei prescritti termini costituzionali.
    Si è, inoltre, stabilito il trattamento tributario relativo
  agli acquisti, effettuati nel periodo dal 22 maggio al 21
  luglio 1993, degli immobili da adibire ad abitazione
  principale dell'acquirente.
    Nello stesso disegno di legge si è, altresì, disposto il
  differimento al 15 dicembre 1993 del termine di centottanta
  giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 23
  dicembre 1992, n. 498, per adottare decreti legislativi
  diretti a disciplinare l'adeguamento delle tariffe per i
  servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, nonché
  le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
  solidi urbani.
    Inoltre, il provvedimento prevede la delega al Governo per
  adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge,
  un decreto legislativo contenente un testo unico che riordini
  e raccolga le disposizioni vigenti in materia di imposte di
  fabbricazione e di consumo, con le modifiche ed integrazioni
  necessarie per il loro coordinamento ed aggiornamento.
 
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