| TITOLO I
ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI,
ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE ALTRE
IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI
Articoli da 1 a 16 - Regime generale, detenzione,
circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad
accise.
L'unificazione dei termini per la presentazione ed il
pagamento dell'imposta di consumo sul gas metano comporta un
effetto in termini di minori oneri finanziari stimabile, per
l'anno 1993, in 30 miliardi, ottenuti dall'anticipo di un mese
su 3600 miliardi di introito per i quattro bimestri
interessati nell'anno, applicando l'interesse medio di circa
il 10 per cento; per i successivi anni la stima è indicata in
40 miliardi.
Articoli da 17 a 20 - Struttura e aliquote delle
accise sugli oli minerali.
I consumi interni delle raffinerie non sono più soggetti
ad accise (- lire 3 miliardi).
I prodotti petroliferi per uso agricolo godono
attualmente di esenzione con riduzione delle assegnazioni
nella misura del 20 per cento. Si conferma l'attuale beneficio
con la previsione di un'aliquota ridotta nella misura del 20
per cento rispetto all'aliquota normale, con contemporanea
eliminazione della riduzione del 20 per cento prevista per le
assegnazioni. L'adozione del nuovo criterio di erogazione del
beneficio consentirà una maggiore trasparenza, con un
conseguente recupero di gettito valutabile in circa il 10 per
cento dell'attuale onere di lire 1.559 miliardi annui (+lire
150 miliardi).
Il GPL impiegato come combustibile e immesso nelle reti
di distribuzione cittadina, attualmente sconta un'imposta pari
al 10 per cento di quella relativa al GPL per uso combustione
(lire 245 al kg); l'agevolazione sarà progressivamente
ridotta:
1993: riduzione del 40 per cento +lire 13,3
miliardi;
1994: riduzione dell'80 per cento +lire 26,6
miliardi;
1995: applicazione aliquota intera +lire 34,3
miliardi.
Pag. 47
Il GPL impiegato per autotrazione subisce una riduzione
dell'aliquota d'imposta da lire 584.370 a lire 477.420 per
tonnellata (- lire 128 miliardi).
Per quanto concerne il biodiesel viene riportata una
perdita di gettito di 100 miliardi annui, a partire dal 1994,
in termini di accisa non riscossa sul gasolio che viene
sostituito da questo prodotto, per il contingente di 125.000
tonnellate.
Il combustibile per l'azionamento delle automotrici
dell'Ente ferrovie dello Stato perde l'attuale agevolazione
(+lire 22 miliardi).
I prodotti petroliferi utilizzati in lavori di ricerche
petrolifere subiscono una riduzione delle agevolazioni con
applicazione della aliquota pari al 30 per cento di quella
normale (+lire 4,2 miliardi).
Per quanto concerne la produzione degli ossidi di
alluminio e di magnesio da acqua di mare, il minor gettito
derivante dalle concessioni dell'agevolazione per i comuni
interni può essere valutato nel limite di circa 200 milioni,
che rientrano nella valutazione di circa 3 miliardi già
effettuata per i consumi interni delle raffinerie.
Effetto complessivo sul gettito: lire 58,5 miliardi nel
1993, - 28,2 miliardi nel 1994 e - 20,5 miliardi nel
1995.
Articoli da 21 a 26 - Struttura e aliquote delle
accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
La birra è assoggettata ad accise con l'aliquota attuale;
non si ha effetto sul gettito.
Il vino e le bevande fermentate, diverse da vino e birra,
sono assoggettate ad accise con aliquota zero; non si hanno
effetti sul gettito.
I prodotti intermedi nel settore degli spiriti vengono
tassati con un'aliquota pari a quella minima prevista dalla
direttiva CEE (45 ECU), commisurata al volume del prodotto
finito, mentre l'attuale tassazione si riferisce al contenuto
di alcole aggiunto. La tassazione è superiore a quella che
viene ora mediamente applicata e, quindi, non possono derivare
conseguenze negative per il gettito, anche se la
quantificazione risulta difficile. I nuovi regimi agevolati
sostanzialmente corrispondono a quelli in atto vigenti: si
tratta di impieghi che in massima parte rientrano negli usi
industriali già ammessi in esenzione fiscale.
Gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino e di
altri prodotti agricoli saranno assoggettati ad una accisa che
viene ridotta di lire 195.000, invece delle attuali 218.400
lire, per rispettare la condizione stabilita dalla direttiva
CEE di applicare comunque un'aliquota superiore a quella
minima di 550 ECU/ettolitro anidro (951.918 lire); pertanto
l'accisa applicata sarà di lire 1.147.000 - lire 195.000=lire
952.000, con un maggior gettito di lire 12 miliardi.
Articolo 28 - Aliquote delle accise sui tabacchi
lavorati.
Per i tabacchi lavorati viene recepito l'innalzamento al
57 per cento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo
stabilito dalla
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direttiva CEE e viene disciplinato il relativo regime di
circolazione. Il maggior gettito previsto, a seguito del
contestuale decreto del Ministro delle finanze, è quantificato
in lire 1.110 miliardi per il 1993, in lire 1.230 miliardi per
il 1994 ed in lire 1.230 miliardi per il 1995. Esso consegue,
oltre che dalle più elevate aliquote dell'imposta di consumo,
anche dagli incrementi dei prezzi di vendita dovuti alla
elevazione (dal 9,5 al 10 per cento del prezzo di vendita)
dell'aggio corrisposto ai tabaccai (articolo 1 della legge 5
febbraio 1992, n.81), nonché dall'aumento dei costi di
produzione.
I 1.110 miliardi di lire per il 1993 sono costituiti da
860 miliardi per accise e da 250 miliardi per IVA; il gettito
diretto per effetto del presente decreto-legge è di lire 193
miliardi, mentre i restanti 917 miliardi conseguono dal citato
decreto ministeriale che aumenta il prezzo di vendita.
Articoli 29 e 30 - Altre imposizioni
indirette.
Tassazione invariata per: sacchetti di plastica;
fiammiferi; oli lubrificanti; bitumi di petrolio.
Articoli da 31 a 34 - Disposizioni finali e
transitorie.
Nessuna variazione di gettito.
Articolo 35 - Soppressione di imposte.
La perdita di gettito per il 1993 viene valutata sulla
base delle previsioni di bilancio.
Imposta di fabbricazione e sovrimposte di confine di:
in miliardi
di lire
zucchero (cap. 1403) ........................ - 270
altre sostanze zuccherine (- 4,5 miliardi su
cap. 1404 e - 2,9 miliardi su cap. 1459) .... - 7,4
olio di semi (- 1 miliardo su cap. 1405; - 5,5
miliardu su cap. 1459) ...................... - 6,5
margarina (cap. 1408: - 0,5 miliardi; cap.
1459: - 0,5 miliardi) ....................... - 1,0
armi da sparo (cap. 1420 e cap. 1459: - 0,1
miliardi) ................................... - 0,1
caffè (cap. 1451) ........................... - 590
cacao (cap. 1452) ........................... - 100
accendigas (cap. 1604) ...................... - 60
Pag. 49
prodotti audiovisivi e cine-foto-ottici (- 50
miliardi su cap. 1423 e - 400 miliardi su cap.
1459) ....................................... - 450
Rimborso dell'imposta sulle scorte esistenti
al 31 dicembre 1992, pari a circa 1/6, - 450
miliardi: 6 ................................. - 75
Rimborsi imposta accendigas 3 miliardi annui
per il 1993 ed il 1994 ...................... - 3
TOTALE ... - 1.563,0
La perdita di gettito sullo zucchero e sul caffè è
parzialmente compensata dall'aumento delle aliquote IVA.
TITOLO II
ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IVA
Articolo 36, commi da 1 a 11 - Modificazione
di talune aliquote.
Le variazioni di aliquota si riferiscono a:
in miliardi
di lire
opere di urbanizzazione primaria e secondaria
nonchè contratti di appalto: dal 4 al 9 per
cento......................................... + 415
lavori edili di straordinaria manutenzione: dal
4 al 19 per cento ............................ + 93,2
beni vari: dal 9 al 12 per cento ............. + 340
zucchero e caffè: dal 9 al 19 per cento ...... + 600
GPL impiegato come combustibile (in bombole e
sfuso): dal 9 al 19 per cento ................ + 90
trasporto aereo: dal 19 al 12 per cento
(trasporto persone al 9 per cento) ........... + 73
beni vari: dal 38 al 19 per cento ............ + 440
sport e spettacolo: estensione dell'applicazione
aliquota del 9 per cento ed esenz. prezzo
biglietto ................................... + 6
energia fotovoltaica: dal 19 al 9 per cento + 5
fabbricati assimilati di cui all'articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n. 408: dal 4 al 9
per cento ................................... + 100
acciai per l'edilizia: dal 9 al 19 per cento + 35
cessione allo Stato di armamenti terrestri:
esenzione ................................... + 2
EFFETTO TOTALE NEL 1993 ... + 1147,2
Pag. 50
Nel 1994 l'effetto è di 1446 miliardi e nel 1995 è di
1486 miliardi.
Le modifiche introdotte dal comma 2 alla tabella A, parte
seconda, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972 ai nn. 37), 38), 41- bis), pur avendo effetti di
segni opposti sul gettito (negativi i primi due, positivo il
terzo) non sono apprezzabili nella loro misura quantitativa;
nei nn. 24) e 25) della predetta tabella A è prevista
l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria
(articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978)
dall'aliquota del 4 per cento. Tenuto presente che l'ammontare
della base imponibile relativa alle attività di edilizia
impiegate anche in lavori di manutenzione straordinaria
ammontava, nell'anno di imposta 1990, a 4.360 miliardi, se si
effettua una rivalutazione all'anno corrente del 15 per cento,
il predetto importo può considerarsi pari a circa 5.000
miliardi. Inoltre se si ipotizza che circa il 50 per cento dei
5.000 miliardi possa essere attribuito alle attività di
straordinaria manutenzione, il passaggio dall'aliquota ridotta
a quella ordinaria del 19 per cento, produrrebbe un incremento
di gettito di circa 375 miliardi su base annua. Per il 1993
l'effetto è limitato a 93,2 miliardi.
Nel complesso la manovra di armonizzazione delle aliquote
IVA e la modifica delle accise non comportano alcun effetto
d'impatto sui prezzi al consumo (stimato in -0,05 per
cento).
Articolo 36, comma 12 - Viene prorogata al 31
dicembre 1995, sotto forma di contributo, l'agevolazione IVA
per la ricostruzione dei comuni terremotati nelle regioni
Campania, Basilicata e Puglia, prevista dall'articolo 13 della
legge 10 febbraio 1989, n. 48. L'onere è quantificabile in 20
miliardi di lire circa per ciascun anno del triennio
1993-1995.
Articolo 36, comma 13 - Viene prorogata al 29 agosto
1993 l'agevolazione IVA per le zone settentrionali (Valtellina
ed altre) colpite dalle avversità atmosferiche nei mesi di
luglio e agosto 1987. In luogo della stessa agevolazione dalla
data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre
1996 è concesso un contributo nella misura massima del 19 per
cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA. L'onere
complessivo è di difficile quantificazione; tuttavia, può
ritenersi che, presumibilmente, tale onere non debba superare
20 miliardi in ragione di anno. Per l'anno 1993 l'effetto è di
circa 15 miliardi, di cui lire 7 miliardi per il
contributo.
Articoli da 37 a 60 - Disciplina temporanea delle
operazioni intracomunitarie e dell'IVA.
Gli unici articoli dai quali derivano effetti sul gettito
sono:
articolo 48, concernente la detrazione IVA sugli
acquisti intracomunitari: la norma dispone la detrazione
dell'IVA sugli acquisti intracomunitari nel mese o nel
trimestre successivo a quello in cui l'operazione si registra
come imposta dovuta; oltre ai positivi effetti finanziari per
tutti gli anni, quantificabili in almeno 220 miliardi di lire
(22.000x13 per cento:12), si riduce in buona parte la perdita
di cassa già prevista e coperta in lire 1.900 miliardi nel
bilancio a
Pag. 51
legislazione vigente per il primo anno di applicazione del
nuovo regime intracomunitario.
Cautelativamente l'effetto di cassa e finanziario è
quantificabile in un maggior gettito di lire 1.320 miliardi
nel 1993, 200 miliardi nel 1994 e 210 miliardi nel 1995. Una
parziale compensazione dell'effetto finanziario previsto per
il 1994 ed una sua compensazione totale per il 1995 sono state
considerate nella relazione tecnica relativa al decreto-legge
n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
243 del 1993.
Articolo 57, comma 1, lettera e), concerne i
servizi di intermediazione delle agenzie di viaggio per
prestazioni eseguite fuori del territorio della CEE e
determina una perdita di gettito stimata in lire 6 miliardi su
base annua a partire dal secondo semestre 1993.
TITOLO III
ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Articolo 61 - Tassa di concessione governativa per
l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per
l'attribuzione del numero di partita IVA.
Dal raffronto della nuova formulazione rispetto alla
precedente prevista dagli articoli di tariffa 4 e 88, si
evidenzia che l'articolo 4 è stato sostanzialmente
ridimensionato sia limitando la tassa alla sola iscrizione,
sia riducendone l'importo.
Entrando nel merito dell'articolo 4, si nota inoltre che
il numero 2 della tariffa non ha subìto modifiche. Dal
confronto del numero 1 della tariffa emerge:
la soppressione della tassa annuale delle società per
azioni e delle società in accomandita per azioni comporta una
perdita di gettito di lire 4 milionix40.000=lire 160 miliardi
e la riduzione da lire 4 milioni a lire 500.000 della tassa di
iscrizione con una perdita di gettito di lire 3,5
milionix6.000=lire 21 miliardi;
la soppressione della tassa annuale delle società a
responsabilità limitata con una perdita di gettito di lire 2,5
milioni x323.000=lire 807 miliardi e la riduzione da lire 2,5
milioni a lire 500.000 della tassa di iscrizione con una
perdita di gettito di lire 2 milionix52.000=lire 104
miliardi;
la soppressione della tassa annuale per le società di
ogni tipo con una perdita di gettito di lire 0,5
milionix600.000=lire 300 miliardi, mentre si fa presente che
le società prese in considerazione escludono quelle in
liquidazione, in fallimento, eccetera.
L'istituzione della tassa sugli atti sociali soggetti a
iscrizione comporta un maggior gettito stimabile pari a 50
miliardi.
L'articolo 80 istituisce una tassa sulle utenze
residenziali per l'uso dei telefonini che comporta un maggior
gettito stimabile attorno ai 2 miliardi. Infatti, dato il
numero di utenze affari registrate presso la SIP, pari ad
850.000, e considerando un tasso di adesione alle
Pag. 52
nuove tariffe del 10 per cento ed una conversione delle
vecchie del 5 per cento circa, il maggior gettito che affluirà
è stimabile in 1,3 miliardi circa per il 1993 e in 2,6
miliardi per gli anni successivi.
Passando all'articolo 88, si evidenzia che la tassa sulla
partita IVA di 250.000 lire è stata estesa a tutte le
società.
Ciò determina un maggior gettito di lire
250.000x970.000=lire 242 miliardi.
In complesso per il 1993 le società subiscono una minore
pressione fiscale pari a lire 1.100 miliardi.
Il minor costo per le imprese si traduce per gli anni
successivi e limitatamente alle società con un risultato
reddituale positivo (63 per cento, di circa un sesto inferiore
alla percentuale osservata, per tener conto delle condizioni
congiunturali) in maggior imponibile IRPEG, IRPEF ed ILOR,
così valutabile: 0,63xlire 1.100 mld.x0,5=lire 347 miliardi;
dove il 50 per cento costituisce l'aliquota media marginale di
tassazione IRPEG, IRPEF ed ILOR.
Tenendo conto del meccanismo di saldo e acconto, si
ha:
1993: 0;
1994: +lire 590 miliardi;
1995: +lire 347 miliardi.
Complessivamente l'articolo comporta il seguente
onere:
1993: -lire 1.100 miliardi;
1994: -lire 510 miliardi;
1995: -lire 753 miliardi.
Articolo 62, comma 11 - La norma abroga il comma
3- bis del decreto-legge n.394 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.461 del 1992. Ciò è inteso ad
evitare, attraverso un'interpretazione estensiva della norma,
una restrizione del gettito derivante dalla esclusione, ai
fini del calcolo del patrimonio netto di una parte dei fondi
in sospensione d'imposta inclusi nella determinazione dello
stesso, secondo il disposto dell'articolo 2424 del codice
civile.
Articolo 62, comma 13 - Esenzione dall'ILOR del
contributo diretto lavorativo.
La legge 29 dicembre 1990, n.408, ha escluso dall'ILOR, a
partire dal 1991, i redditi di impresa derivanti
dall'esercizio di attività commerciali organizzate
prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a
condizione che il numero complessivo delle persone addette,
compreso il titolare, non sia superiore a tre.
Ne deriva che le imprese artigiane ed esercenti attività
commerciali fino a due addetti più il titolare sono già
escluse dall'ILOR. Restano soggette ad ILOR le imprese con più
di due addetti, oltre il titolare, soggette al contributo
diretto lavorativo e le altre imprese individuali (per una
base imponibile complessiva di lire 1.850 miliardi
Pag. 53
ed una ILOR di lire 300 miliardi, di cui circa lire
250 miliardi relative alle imprese soggette alla cosiddetta
minimum tax e lire 50 miliardi alle altre imprese).
Correggendo con il contributo diretto lavorativo il
reddito delle imprese ancora soggette ad ILOR, il gettito si
incrementerebbe di circa lire 130 miliardi (da 250 miliardi
passerebbe a 380 miliardi).
Se invece alle imprese ancora soggette ad ILOR si concede
una deduzione pari al contributo diretto lavorativo, l'ILOR
viene corrisposta solo dai contribuenti con redditi superiori
alle soglie stabilite. La base imponibile per queste imprese
si ridurrebbe a circa 1.000 miliardi di lire e l'imposta ILOR
a circa 160 miliardi di lire.
La valutazione delle variazioni di gettito deriva
dall'operare di due effetti: 1) incremento di gettito ILOR in
relazione all'introduzione del contributo diretto lavorativo,
pari a 130 miliardi (= 380 - 250); 2) perdita di gettito ILOR
pari a 90 miliardi (= 250 - 160); ne consegue che la perdita
di gettito risulta pari a 220 miliardi (= 130 + 190) su base
annua.
Tenendo conto del meccanismo di saldo e acconto, si ha
pertanto:
1993: -lire 374 miliardi (220+0,7 di 220);
1994: -lire 220 miliardi (51+169);
1995: -lire 220 miliardi (51+169).
Articolo 62, comma 16 - Non quantificabile per
l'incertezza relativa al numero di soggetti che si avvarranno
della norma.
Articolo 62, comma 18 - Effetto di cassa negativo
non quantificabile, in quanto non si conoscono i dati relativi
alle rate scadute dal 1^ novembre 1992 al 1^ giugno 1993 per
le quali si dispone il differimento delle procedure
esecutive.
Articolo 62, comma 23 - Viene disposta la
possibilità di opzione per l'esclusione dei beni immobili
strumentali degli enti di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera c), del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che esercitano
attività culturale, assistenziale, didattica, sanitaria,
dietro pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10 per
cento. Il maggior gettito è stimabile in 5 miliardi per il
1993 e in 4 miliardi per il 1994.
Articolo 63, comma 1 - Lo spostamento di un anno
delle disposizioni relative all'autoliquidazione delle
successioni comporta una perdita del gettito di 600 miliardi
nel bilancio 1993.
Articolo 63, commi 2 e 3 - Viene dato un assetto
definitivo al problema delle aliquote dell'imposta sugli
spettacoli. Le nuove aliquote
Pag. 54
sono state stabilite nella misura del 9 per cento per
il cinema e lo sport e del 16 per cento per i trattenimenti
vari, mentre per gli spettacoli teatrali l'aliquota rimane
invariata al 4 per cento e per quelli cinematografici viene
confermato l'abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli
spettacoli dovuta per ogni giornata di attività, calcolato per
il 1993 in lire 4 miliardi.
Per effetto delle suddette modifiche legislative, le
previsioni di gettito diventano pari a lire 479 miliardi, così
calcolato:
Settori di attività
--
Gettito
in miliardi
di lire
--
cinema .................................... 37
sport ..................................... 91
trattenimenti vari ........................ 98
teatro .................................... 21
mostre e fiere ............................ 4
apparecchi da gioco ....................... 40
ingresso case da gioco .................... 12
proventi case da gioco .................... 13
scommesse ................................. 167
Totale ... 483
- abbuono 25% per gli spettacoli cinematografici - 4
TOTALE GETTITO ... 479
Poiché per il 1993 sul capitolo 1230 dello stato di
previsione dell'entrata sono previsti 490 miliardi di lire, si
ha un minor gettito di lire 11 miliardi in ragione annua a
partire dal 1993.
Articolo 63, comma 4 - Viene abrogato il decreto
legislativo 28 febbraio 1992, n.263, concernente l'imposta del
5 per cento sui canoni di concessione demaniali. Peraltro, nel
bilancio di previsione per il 1993 il relativo capitolo di
bilancio viene indicato solo per memoria.
Articolo 65, commi 1, 2 e 3 - Imposta erariale
straordinaria, per il 1993, su autovetture, autoveicoli e
motocicli di lusso.
Le stime di gettito sono effettuate sulla base del numero
di immatricolazioni relative al 1990, ridotto di un 5 per
cento in via cautelativa, per tenere conto di possibili
effetti sulle vendite, specie nell'ultima parte dell'anno.
Pag. 55
A. Autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina.
... (omissis) ...
B. Autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio.
... (omissis) ...
C. Motocicli.
Per i motocicli i dati disponibili consentono una
ripartizione delle immatricolazioni per cavalli fiscali; il
gettito atteso è di 21 miliardi circa complessivamente,
quindi, il gettito previsto per le lettere A, B e C sarebbe
stimabile, per il 1993, in circa 107,5 miliardi di lire.
Articolo 65, comma 5.
La disposizione riguarda l'esenzione per tre anni dal
superbollo per le auto che impiegano motore a diesel "puliti".
Detta misura non comporta modifiche delle entrate essendo già
stata considerata nelle minori previsioni nell'ambito della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (si veda la relazione tecnica
all'atto Senato n. 463, pag. 22). Per quanto concerne
l'esenzione degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e di cose alimentati con GPL e con gas metano,
Pag. 56
l'esenzione dalla tassa speciale è accordata fino al 31
dicembre 1994 per le installazioni successive alla entrata in
vigore del decreto: ciò comporta per il 1993 la perdita di
gettito di 23 miliardi e per il 1994 di 80 miliardi.
Articolo 65, comma 9 - Viene disposta una tassa per
i biliardi o altri apparecchi di giuoco o da divertimento
nella misura di lire 50.000 (fino a 5 biliardi) e di lire
100.000 (oltre 5 e fino a 10 biliardi). Non viene indicata una
quantificazione degli effetti, peraltro modesti, in mancanza
di dati precisi relativi ai beni in oggetto posseduti dai
gestori e della loro distribuzione.
Articolo 65, comma 12 - La disposizione prevede
l'estinzione dei crediti per tasse automobilistiche erariali e
regionali e relativi accessori di importo non superiore a lire
20 mila.
Il numero dei crediti da recuperare è particolarmente
elevato (5.573.000) ed il relativo ammontare, comprensivo
della tassa, soprattassa ed interessi è di circa 50
miliardi.
Per quanto attiene agli effetti prodotti dalla norma in
questione, si può ipotizzare che circa un terzo dei 50
miliardi venga recuperato in seguito a minori spese di
riscossione ed alla destinazione del personale nelle attività
per i crediti di maggiore importanza. La effettiva perdita di
gettito di circa 36 miliardi può essere imputata nel triennio
1993-1995 in ragione di 12 miliardi annui.
Articolo 66, commi da 1 a 20 - Revisione di
agevolazioni.
Descrizione della disciplina vigente.
1) Riduzione del 50 per cento dell'IRPEG per alcuni
enti pubblici (aziende di Stato a contabilità pubblica, camere
di commercio e loro consorzi, consorzi per le aree e nuclei di
sviluppo industriale, eccetera).
La stima è stata fatta partendo dal dato relativo ai
redditi imponibili ad aliquota agevolata risultante dai
modelli 760 per individuare la quota di reddito relativa a
questa disposizione. Il risultato è stato, poi, riportato al
1993 con un mero adeguamento monetario.
2) Esenzione del 50 per cento dell'ammontare degli
interessi da mutui fatti da aziende ed istituti di credito a
regioni, province e comuni.
Per la stima è stata utilizzata la voce specifica,
contenuta nel modello 740/A, "Reddito esente ai fini IRPEG",
che per il settore del credito è riconducibile alla
disposizione in oggetto.
3) Viene introdotta una modifica all'articolo 34, comma
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, che consiste nel sostituire il sistema proporzionale
di detrazione dell'IVA sugli acquisti e sulle importazioni con
il sistema analitico di detrazione per le operazioni
imponibili diverse da quelle agricole. Per le imprese "miste"
le cessioni di prodotti non agricoli rappresentano circa il 9
Pag. 57
per cento del totale cessioni, e sono pari a circa 132
miliardi (dati 1990); considerando la stessa proporzione per
gli acquisti si ottiene un ammontare di 90 miliardi circa, per
cui il recupero di imposta sarà pari a circa 40 miliardi (dati
1990), che rivalutati al 1993 danno luogo ad un gettito di
circa 50 miliardi su base annua. Viene altresì modificato il
comma settimo del citato articolo 34 che prevede l'emissione
della fattura da parte degli enti, delle cooperative e degli
altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti.
Se si ipotizza che i soggetti interessati (circa 200.000 con
un apporto medio annuo di lire 6 milioni) possano conferire un
valore complessivo di lire 1.200 miliardi annui e che a detto
importo possa applicarsi un'aliquota media del 5 per cento, il
gettito ottenibile su base annua è di 60 miliardi, imputabile
agli anni 1994 e 1995; per il 1993 l'effetto, riferito al
secondo semestre, è ridotto al 50 per cento (30 miliardi).
4) Sostituzione articolo 9 della tabella degli atti
dell'imposta di registro.
5) Imposta fissa di registro per atti di banche
popolari, loro consorzi, casse rurali e società di mutuo
soccorso.
6) Differimento trimestrale dei versamenti dell'IVA da
parte dei contribuenti minori senza previsione di interessi.
Previsione degli interessi per il maggior periodo di
differimento rispetto a quello dei versamenti mensili nella
misura del 9 per cento annuo, come previsto per i rimborsi, e
possibilità di opzione per versamenti mensili.
La stima tiene conto dell'imposta dei versamenti
trimestrali e della maggiorazione dell'1,50 per cento
(determinata in considerazione di un differimento medio dei
versamenti trimestrali pari a 2 mesi e del tasso d'interesse
del 9 per cento applicato per i rimborsi), nonché dei
prevedibili maggiori versamenti mensili relativi
all'ottobre-novembre 1993 stimati, in via estremamente
cautelativa, in lire 100 miliardi (nell'ipotesi che almeno il
5-6 per cento dei soggetti non eserciti l'opzione
prevista).
7) Esenzione per gli IACP dall'imposta sul patrimonio
netto delle imprese: 70 miliardi per ciascun anno del
triennio.
... (omissis) ...
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Articolo 66, comma 21 - Operazioni non soggette
all'IVA.
Viene operata una estensione, di natura interpretativa,
delle operazioni non soggette all'IVA effettuate nei confronti
degli organismi militari NATO per le somministrazioni di acqua
e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi,
necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali.
La stima, comprensiva anche degli effetti realtivi
all'imposta sulla energia elettrica e relativa addizionale, è
indicata in 3 miliardi per il 1993, anche per tener conto dei
crediti vantati dagli enti erogatori, ed in 2 miliardi per gli
anni successivi.
Articolo 69, comma 2 - lettera a) - La
disposizione non comporta oneri.
Ai fini della valutazione del risultato finanziario netto
del provvedimento per il 1993, rispetto all'obiettivo
stabilito dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 498 del
1992, occorre tener conto dell'emendamento alla Tabella 1 del
disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del
bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per
l'anno finanziario 1993 (atto Senato 1339) che prevede 1200
miliardi di maggiori entrate in capo al cap. 1040 del bilancio
dello Stato (imposta sul patrimonio netto delle imprese),
nonché della disposizione di cui all'articolo 18, comma 8, del
decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 243 del 1993.
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TABELLA RIASSUNTIVA
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