Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14809
DDL3080-0003
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.46 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
Pag. 46 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZRT ZZPR
                           TITOLO I
  ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI,
  ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHE ALTRE
              IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI
  Articoli da  1 a 16 -  Regime generale, detenzione,
  circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad
  accise.
      L'unificazione dei termini per la presentazione ed il
  pagamento dell'imposta di consumo sul gas metano comporta un
  effetto in termini di minori oneri finanziari stimabile, per
  l'anno 1993, in 30 miliardi, ottenuti dall'anticipo di un mese
  su 3600 miliardi di introito per i quattro bimestri
  interessati nell'anno, applicando l'interesse medio di circa
  il 10 per cento; per i successivi anni la stima è indicata in
  40 miliardi.
  Articoli da  17 a 20 -  Struttura e aliquote delle
  accise sugli oli minerali.
      I consumi interni delle raffinerie non sono più soggetti
  ad accise (- lire 3 miliardi).
      I prodotti petroliferi per uso agricolo godono
  attualmente di esenzione con riduzione delle assegnazioni
  nella misura del 20 per cento.  Si conferma l'attuale beneficio
  con la previsione di un'aliquota ridotta nella misura del 20
  per cento rispetto all'aliquota normale, con contemporanea
  eliminazione della riduzione del 20 per cento prevista per le
  assegnazioni.  L'adozione del nuovo criterio di erogazione del
  beneficio consentirà una maggiore trasparenza, con un
  conseguente recupero di gettito valutabile in circa il 10 per
  cento dell'attuale onere di lire 1.559 miliardi annui (+lire
  150 miliardi).
      Il GPL impiegato come combustibile e immesso nelle reti
  di distribuzione cittadina, attualmente sconta un'imposta pari
  al 10 per cento di quella relativa al GPL per uso combustione
  (lire 245 al kg); l'agevolazione sarà progressivamente
  ridotta:
        1993: riduzione del 40 per cento   +lire 13,3
  miliardi;
        1994: riduzione dell'80 per cento   +lire 26,6
  miliardi;
        1995: applicazione aliquota intera   +lire 34,3
  miliardi.
 
                              Pag. 47
 
      Il GPL impiegato per autotrazione subisce una riduzione
  dell'aliquota d'imposta da lire 584.370 a lire 477.420 per
  tonnellata (- lire 128 miliardi).
      Per quanto concerne il biodiesel viene riportata una
  perdita di gettito di 100 miliardi annui, a partire dal 1994,
  in termini di accisa non riscossa sul gasolio che viene
  sostituito da questo prodotto, per il contingente di 125.000
  tonnellate.
      Il combustibile per l'azionamento delle automotrici
  dell'Ente ferrovie dello Stato perde l'attuale agevolazione
  (+lire 22 miliardi).
      I prodotti petroliferi utilizzati in lavori di ricerche
  petrolifere subiscono una riduzione delle agevolazioni con
  applicazione della aliquota pari al 30 per cento di quella
  normale (+lire 4,2 miliardi).
      Per quanto concerne la produzione degli ossidi di
  alluminio e di magnesio da acqua di mare, il minor gettito
  derivante dalle concessioni dell'agevolazione per i comuni
  interni può essere valutato nel limite di circa 200 milioni,
  che rientrano nella valutazione di circa 3 miliardi già
  effettuata per i consumi interni delle raffinerie.
      Effetto complessivo sul gettito: lire 58,5 miliardi nel
  1993, - 28,2 miliardi nel 1994 e - 20,5 miliardi nel
  1995.
  Articoli da  21 a 26 -  Struttura e aliquote delle
  accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
      La birra è assoggettata ad accise con l'aliquota attuale;
  non si ha effetto sul gettito.
      Il vino e le bevande fermentate, diverse da vino e birra,
  sono assoggettate ad accise con aliquota zero; non si hanno
  effetti sul gettito.
      I prodotti intermedi nel settore degli spiriti vengono
  tassati con un'aliquota pari a quella minima prevista dalla
  direttiva CEE (45 ECU), commisurata al volume del prodotto
  finito, mentre l'attuale tassazione si riferisce al contenuto
  di alcole aggiunto.  La tassazione è superiore a quella che
  viene ora mediamente applicata e, quindi, non possono derivare
  conseguenze negative per il gettito, anche se la
  quantificazione risulta difficile.  I nuovi regimi agevolati
  sostanzialmente corrispondono a quelli in atto vigenti: si
  tratta di impieghi che in massima parte rientrano negli usi
  industriali già ammessi in esenzione fiscale.
      Gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino e di
  altri prodotti agricoli saranno assoggettati ad una accisa che
  viene ridotta di lire 195.000, invece delle attuali 218.400
  lire, per rispettare la condizione stabilita dalla direttiva
  CEE di applicare comunque un'aliquota superiore a quella
  minima di 550 ECU/ettolitro anidro (951.918 lire); pertanto
  l'accisa applicata sarà di lire 1.147.000 - lire 195.000=lire
  952.000, con un maggior gettito di lire 12 miliardi.
  Articolo  28 -  Aliquote delle accise sui tabacchi
  lavorati.
      Per i tabacchi lavorati viene recepito l'innalzamento al
  57 per cento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo
  stabilito dalla
 
                              Pag. 48
 
  direttiva CEE e viene disciplinato il relativo regime di
  circolazione.  Il maggior gettito previsto, a seguito del
  contestuale decreto del Ministro delle finanze, è quantificato
  in lire 1.110 miliardi per il 1993, in lire 1.230 miliardi per
  il 1994 ed in lire 1.230 miliardi per il 1995.  Esso consegue,
  oltre che dalle più elevate aliquote dell'imposta di consumo,
  anche dagli incrementi dei prezzi di vendita dovuti alla
  elevazione (dal 9,5 al 10 per cento del prezzo di vendita)
  dell'aggio corrisposto ai tabaccai (articolo 1 della legge 5
  febbraio 1992, n.81), nonché dall'aumento dei costi di
  produzione.
      I 1.110 miliardi di lire per il 1993 sono costituiti da
  860 miliardi per accise e da 250 miliardi per IVA; il gettito
  diretto per effetto del presente decreto-legge è di lire 193
  miliardi, mentre i restanti 917 miliardi conseguono dal citato
  decreto ministeriale che aumenta il prezzo di vendita.
  Articoli  29 e 30 -  Altre imposizioni
  indirette.
      Tassazione invariata per: sacchetti di plastica;
  fiammiferi; oli lubrificanti; bitumi di petrolio.
  Articoli da  31 a 34 -  Disposizioni finali e
  transitorie.
      Nessuna variazione di gettito.
  Articolo  35 -  Soppressione di imposte.
      La perdita di gettito per il 1993 viene valutata sulla
  base delle previsioni di bilancio.
      Imposta di fabbricazione e sovrimposte di confine di:
                                                in miliardi
                                                  di lire
  zucchero (cap. 1403) ........................    - 270
  altre sostanze zuccherine (- 4,5 miliardi su
  cap. 1404 e - 2,9 miliardi su cap. 1459) ....    -   7,4
  olio di semi (- 1 miliardo su cap. 1405; - 5,5
  miliardu su cap. 1459) ......................    -   6,5
  margarina (cap. 1408: - 0,5 miliardi; cap.
  1459: - 0,5 miliardi) .......................    -   1,0
  armi da sparo (cap. 1420 e cap. 1459: - 0,1
  miliardi) ...................................    -   0,1
  caffè (cap. 1451) ...........................    - 590
  cacao (cap. 1452) ...........................    - 100
  accendigas (cap. 1604) ......................    -  60
 
                              Pag. 49
 
  prodotti audiovisivi e cine-foto-ottici (- 50
  miliardi su cap. 1423 e - 400 miliardi su cap.
  1459) .......................................    - 450
  Rimborso dell'imposta sulle scorte esistenti
  al 31 dicembre 1992, pari a circa 1/6, - 450
  miliardi: 6 .................................    -  75
  Rimborsi imposta accendigas 3 miliardi annui
  per il 1993 ed il 1994 ......................    -   3
                                    TOTALE ...     - 1.563,0
      La perdita di gettito sullo zucchero e sul caffè è
  parzialmente compensata dall'aumento delle aliquote IVA.
                          TITOLO II
           ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IVA
  Articolo  36, commi da 1 a 11 -  Modificazione
  di talune aliquote.
      Le variazioni di aliquota si riferiscono a:
                                              in miliardi
                                               di lire
  opere di urbanizzazione primaria e secondaria
  nonchè contratti di appalto: dal 4 al 9 per
  cento.........................................  +   415
  lavori edili di straordinaria manutenzione: dal
  4 al 19 per cento ............................  +    93,2
  beni vari: dal 9 al 12 per cento .............  +   340
  zucchero e caffè: dal 9 al 19 per cento ......  +   600
  GPL impiegato come combustibile (in bombole e
  sfuso): dal 9 al 19 per cento ................  +   90
  trasporto aereo: dal 19 al 12 per cento
  (trasporto persone al 9 per cento) ...........  +   73
  beni vari: dal 38 al 19 per cento ............  +  440
  sport e spettacolo: estensione dell'applicazione
  aliquota del 9 per cento ed esenz. prezzo
  biglietto ...................................   +    6
  energia fotovoltaica: dal 19 al 9 per cento     +    5
  fabbricati assimilati di cui all'articolo 13
  della legge 2 luglio 1949, n. 408: dal 4 al 9
  per cento ...................................   +  100
  acciai per l'edilizia: dal 9 al 19 per cento    +   35
  cessione allo Stato di armamenti terrestri:
  esenzione ...................................   +    2
                    EFFETTO TOTALE NEL 1993 ...   + 1147,2
 
                              Pag. 50
 
      Nel 1994 l'effetto è di 1446 miliardi e nel 1995 è di
  1486 miliardi.
      Le modifiche introdotte dal comma 2 alla tabella A, parte
  seconda, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
  del 1972 ai nn. 37), 38), 41- bis),  pur avendo effetti di
  segni opposti sul gettito (negativi i primi due, positivo il
  terzo) non sono apprezzabili nella loro misura quantitativa;
  nei nn. 24) e 25) della predetta tabella A è prevista
  l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria
  (articolo 31, lettera  b),  della legge n. 457 del 1978)
  dall'aliquota del 4 per cento.  Tenuto presente che l'ammontare
  della base imponibile relativa alle attività di edilizia
  impiegate anche in lavori di manutenzione straordinaria
  ammontava, nell'anno di imposta 1990, a 4.360 miliardi, se si
  effettua una rivalutazione all'anno corrente del 15 per cento,
  il predetto importo può considerarsi pari a circa 5.000
  miliardi.  Inoltre se si ipotizza che circa il 50 per cento dei
  5.000 miliardi possa essere attribuito alle attività di
  straordinaria manutenzione, il passaggio dall'aliquota ridotta
  a quella ordinaria del 19 per cento, produrrebbe un incremento
  di gettito di circa 375 miliardi su base annua.  Per il 1993
  l'effetto è limitato a 93,2 miliardi.
      Nel complesso la manovra di armonizzazione delle aliquote
  IVA e la modifica delle accise non comportano alcun effetto
  d'impatto sui prezzi al consumo (stimato in -0,05 per
  cento).
  Articolo  36, comma 12 - Viene prorogata al 31
  dicembre 1995, sotto forma di contributo, l'agevolazione IVA
  per la ricostruzione dei comuni terremotati nelle regioni
  Campania, Basilicata e Puglia, prevista dall'articolo 13 della
  legge 10 febbraio 1989, n. 48.  L'onere è quantificabile in 20
  miliardi di lire circa per ciascun anno del triennio
  1993-1995.
  Articolo  36, comma 13 - Viene prorogata al 29 agosto
  1993 l'agevolazione IVA per le zone settentrionali (Valtellina
  ed altre) colpite dalle avversità atmosferiche nei mesi di
  luglio e agosto 1987.  In luogo della stessa agevolazione dalla
  data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre
  1996 è concesso un contributo nella misura massima del 19 per
  cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA.  L'onere
  complessivo è di difficile quantificazione; tuttavia, può
  ritenersi che, presumibilmente, tale onere non debba superare
  20 miliardi in ragione di anno.  Per l'anno 1993 l'effetto è di
  circa 15 miliardi, di cui lire 7 miliardi per il
  contributo.
  Articoli da  37 a 60 -  Disciplina temporanea delle
  operazioni intracomunitarie e dell'IVA.
      Gli unici articoli dai quali derivano effetti sul gettito
  sono:
        articolo 48, concernente la detrazione IVA sugli
  acquisti intracomunitari: la norma dispone la detrazione
  dell'IVA sugli acquisti intracomunitari nel mese o nel
  trimestre successivo a quello in cui l'operazione si registra
  come imposta dovuta; oltre ai positivi effetti finanziari per
  tutti gli anni, quantificabili in almeno 220 miliardi di lire
  (22.000x13 per cento:12), si riduce in buona parte la perdita
  di cassa già prevista e coperta in lire 1.900 miliardi nel
  bilancio a
 
                              Pag. 51
 
  legislazione vigente per il primo anno di applicazione del
  nuovo regime intracomunitario.
      Cautelativamente l'effetto di cassa e finanziario è
  quantificabile in un maggior gettito di lire 1.320 miliardi
  nel 1993, 200 miliardi nel 1994 e 210 miliardi nel 1995.  Una
  parziale compensazione dell'effetto finanziario previsto per
  il 1994 ed una sua compensazione totale per il 1995 sono state
  considerate nella relazione tecnica relativa al decreto-legge
  n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  243 del 1993.
      Articolo 57, comma 1, lettera  e),  concerne i
  servizi di intermediazione delle agenzie di viaggio per
  prestazioni eseguite fuori del territorio della CEE e
  determina una perdita di gettito stimata in lire 6 miliardi su
  base annua a partire dal secondo semestre 1993.
                          TITOLO III
         ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
  Articolo  61 -  Tassa di concessione governativa per
  l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per
  l'attribuzione del numero di partita IVA.
      Dal raffronto della nuova formulazione rispetto alla
  precedente prevista dagli articoli di tariffa 4 e 88, si
  evidenzia che l'articolo 4 è stato sostanzialmente
  ridimensionato sia limitando la tassa alla sola iscrizione,
  sia riducendone l'importo.
      Entrando nel merito dell'articolo 4, si nota inoltre che
  il numero 2 della tariffa non ha subìto modifiche.  Dal
  confronto del numero 1 della tariffa emerge:
        la soppressione della tassa annuale delle società per
  azioni e delle società in accomandita per azioni comporta una
  perdita di gettito di lire 4 milionix40.000=lire 160 miliardi
  e la riduzione da lire 4 milioni a lire 500.000 della tassa di
  iscrizione con una perdita di gettito di lire 3,5
  milionix6.000=lire 21 miliardi;
        la soppressione della tassa annuale delle società a
  responsabilità limitata con una perdita di gettito di lire 2,5
  milioni x323.000=lire 807 miliardi e la riduzione da lire 2,5
  milioni a lire 500.000 della tassa di iscrizione con una
  perdita di gettito di lire 2 milionix52.000=lire 104
  miliardi;
        la soppressione della tassa annuale per le società di
  ogni tipo con una perdita di gettito di lire 0,5
  milionix600.000=lire 300 miliardi, mentre si fa presente che
  le società prese in considerazione escludono quelle in
  liquidazione, in fallimento, eccetera.
      L'istituzione della tassa sugli atti sociali soggetti a
  iscrizione comporta un maggior gettito stimabile pari a 50
  miliardi.
      L'articolo 80 istituisce una tassa sulle utenze
  residenziali per l'uso dei telefonini che comporta un maggior
  gettito stimabile attorno ai 2 miliardi.  Infatti, dato il
  numero di utenze affari registrate presso la SIP, pari ad
  850.000, e considerando un tasso di adesione alle
 
                              Pag. 52
 
  nuove tariffe del 10 per cento ed una conversione delle
  vecchie del 5 per cento circa, il maggior gettito che affluirà
  è stimabile in 1,3 miliardi circa per il 1993 e in 2,6
  miliardi per gli anni successivi.
      Passando all'articolo 88, si evidenzia che la tassa sulla
  partita IVA di 250.000 lire è stata estesa a tutte le
  società.
      Ciò determina un maggior gettito di lire
  250.000x970.000=lire 242 miliardi.
      In complesso per il 1993 le società subiscono una minore
  pressione fiscale pari a lire 1.100 miliardi.
      Il minor costo per le imprese si traduce per gli anni
  successivi e limitatamente alle società con un risultato
  reddituale positivo (63 per cento, di circa un sesto inferiore
  alla percentuale osservata, per tener conto delle condizioni
  congiunturali) in maggior imponibile IRPEG, IRPEF ed ILOR,
  così valutabile: 0,63xlire 1.100 mld.x0,5=lire 347 miliardi;
  dove il 50 per cento costituisce l'aliquota media marginale di
  tassazione IRPEG, IRPEF ed ILOR.
      Tenendo conto del meccanismo di saldo e acconto, si
  ha:
        1993: 0;
        1994: +lire 590 miliardi;
        1995: +lire 347 miliardi.
      Complessivamente l'articolo comporta il seguente
  onere:
        1993: -lire 1.100 miliardi;
        1994: -lire  510 miliardi;
        1995: -lire  753 miliardi.
  Articolo  62, comma 11 - La norma abroga il comma
  3- bis  del decreto-legge n.394 del 1992, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n.461 del 1992.  Ciò è inteso ad
  evitare, attraverso un'interpretazione estensiva della norma,
  una restrizione del gettito derivante dalla esclusione, ai
  fini del calcolo del patrimonio netto di una parte dei fondi
  in sospensione d'imposta inclusi nella determinazione dello
  stesso, secondo il disposto dell'articolo 2424 del codice
  civile.
  Articolo  62, comma 13 -  Esenzione dall'ILOR del
  contributo diretto lavorativo.
      La legge 29 dicembre 1990, n.408, ha escluso dall'ILOR, a
  partire dal 1991, i redditi di impresa derivanti
  dall'esercizio di attività commerciali organizzate
  prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a
  condizione che il numero complessivo delle persone addette,
  compreso il titolare, non sia superiore a tre.
      Ne deriva che le imprese artigiane ed esercenti attività
  commerciali fino a due addetti più il titolare sono già
  escluse dall'ILOR.  Restano soggette ad ILOR le imprese con più
  di due addetti, oltre il titolare, soggette al contributo
  diretto lavorativo e le altre imprese individuali (per una
  base imponibile complessiva di lire 1.850 miliardi
 
                              Pag. 53
 
  ed una ILOR di lire 300 miliardi, di cui circa lire
  250 miliardi relative alle imprese soggette alla cosiddetta
  minimum tax  e lire 50 miliardi alle altre imprese).
      Correggendo con il contributo diretto lavorativo il
  reddito delle imprese ancora soggette ad ILOR, il gettito si
  incrementerebbe di circa lire 130 miliardi (da 250 miliardi
  passerebbe a 380 miliardi).
      Se invece alle imprese ancora soggette ad ILOR si concede
  una deduzione pari al contributo diretto lavorativo, l'ILOR
  viene corrisposta solo dai contribuenti con redditi superiori
  alle soglie stabilite.  La base imponibile per queste imprese
  si ridurrebbe a circa 1.000 miliardi di lire e l'imposta ILOR
  a circa 160 miliardi di lire.
      La valutazione delle variazioni di gettito deriva
  dall'operare di due effetti: 1) incremento di gettito ILOR in
  relazione all'introduzione del contributo diretto lavorativo,
  pari a 130 miliardi (= 380 - 250); 2) perdita di gettito ILOR
  pari a 90 miliardi (= 250 - 160); ne consegue che la perdita
  di gettito risulta pari a 220 miliardi (= 130 + 190) su base
  annua.
      Tenendo conto del meccanismo di saldo e acconto, si ha
  pertanto:
        1993: -lire 374 miliardi (220+0,7 di 220);
        1994: -lire 220 miliardi (51+169);
        1995: -lire 220 miliardi (51+169).
  Articolo  62, comma 16 - Non quantificabile per
  l'incertezza relativa al numero di soggetti che si avvarranno
  della norma.
  Articolo  62, comma 18 - Effetto di cassa negativo
  non quantificabile, in quanto non si conoscono i dati relativi
  alle rate scadute dal 1^ novembre 1992 al 1^ giugno 1993 per
  le quali si dispone il differimento delle procedure
  esecutive.
  Articolo  62, comma 23 - Viene disposta la
  possibilità di opzione per l'esclusione dei beni immobili
  strumentali degli enti di cui all'articolo 87, comma 1,
  lettera  c),  del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che esercitano
  attività culturale, assistenziale, didattica, sanitaria,
  dietro pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10 per
  cento.  Il maggior gettito è stimabile in 5 miliardi per il
  1993 e in 4 miliardi per il 1994.
  Articolo  63, comma 1 - Lo spostamento di un anno
  delle disposizioni relative all'autoliquidazione delle
  successioni comporta una perdita del gettito di 600 miliardi
  nel bilancio 1993.
  Articolo  63, commi 2 e 3 - Viene dato un assetto
  definitivo al problema delle aliquote dell'imposta sugli
  spettacoli.  Le nuove aliquote
 
                              Pag. 54
 
  sono state stabilite nella misura del 9 per cento per
  il cinema e lo sport e del 16 per cento per i trattenimenti
  vari, mentre per gli spettacoli teatrali l'aliquota rimane
  invariata al 4 per cento e per quelli cinematografici viene
  confermato l'abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli
  spettacoli dovuta per ogni giornata di attività, calcolato per
  il 1993 in lire 4 miliardi.
      Per effetto delle suddette modifiche legislative, le
  previsioni di gettito diventano pari a lire 479 miliardi, così
  calcolato:
                               Settori di attività
                                           --
                                                  Gettito
                                                in miliardi
                                                 di lire
                                                    --
  cinema ....................................         37
  sport .....................................         91
  trattenimenti vari ........................         98
  teatro ....................................         21
  mostre e fiere ............................          4
  apparecchi da gioco .......................         40
  ingresso case da gioco ....................         12
  proventi case da gioco ....................         13
  scommesse .................................        167
                                   Totale ...        483
  - abbuono 25% per gli spettacoli cinematografici   - 4
                           TOTALE GETTITO ...        479
      Poiché per il 1993 sul capitolo 1230 dello stato di
  previsione dell'entrata sono previsti 490 miliardi di lire, si
  ha un minor gettito di lire 11 miliardi in ragione annua a
  partire dal 1993.
  Articolo  63, comma 4 - Viene abrogato il decreto
  legislativo 28 febbraio 1992, n.263, concernente l'imposta del
  5 per cento sui canoni di concessione demaniali.  Peraltro, nel
  bilancio di previsione per il 1993 il relativo capitolo di
  bilancio viene indicato solo per memoria.
  Articolo  65, commi 1, 2 e 3 -  Imposta erariale
  straordinaria, per il 1993, su autovetture, autoveicoli e
  motocicli di lusso.
      Le stime di gettito sono effettuate sulla base del numero
  di immatricolazioni relative al 1990, ridotto di un 5 per
  cento in via cautelativa, per tenere conto di possibili
  effetti sulle vendite, specie nell'ultima parte dell'anno.
 
                              Pag. 55
 
  A. Autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina.
  ...  (omissis) ...
  B. Autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio.
  ...  (omissis) ...
  C. Motocicli.
      Per i motocicli i dati disponibili consentono una
  ripartizione delle immatricolazioni per cavalli fiscali; il
  gettito atteso è di 21 miliardi circa complessivamente,
  quindi, il gettito previsto per le lettere A, B e C sarebbe
  stimabile, per il 1993, in circa 107,5 miliardi di lire.
  Articolo  65, comma 5.
      La disposizione riguarda l'esenzione per tre anni dal
  superbollo per le auto che impiegano motore a diesel "puliti".
  Detta misura non comporta modifiche delle entrate essendo già
  stata considerata nelle minori previsioni nell'ambito della
  legge 23 ottobre 1992, n. 421 (si veda la relazione tecnica
  all'atto Senato n. 463, pag. 22).  Per quanto concerne
  l'esenzione degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di
  persone e di cose alimentati con GPL e con gas metano,
 
                              Pag. 56
 
  l'esenzione dalla tassa speciale è accordata fino al 31
  dicembre 1994 per le installazioni successive alla entrata in
  vigore del decreto: ciò comporta per il 1993 la perdita di
  gettito di 23 miliardi e per il 1994 di 80 miliardi.
  Articolo   65, comma 9 - Viene disposta una tassa per
  i biliardi o altri apparecchi di giuoco o da divertimento
  nella misura di lire 50.000 (fino a 5 biliardi) e di lire
  100.000 (oltre 5 e fino a 10 biliardi).  Non viene indicata una
  quantificazione degli effetti, peraltro modesti, in mancanza
  di dati precisi relativi ai beni in oggetto posseduti dai
  gestori e della loro distribuzione.
  Articolo   65, comma 12 - La disposizione prevede
  l'estinzione dei crediti per tasse automobilistiche erariali e
  regionali e relativi accessori di importo non superiore a lire
  20 mila.
      Il numero dei crediti da recuperare è particolarmente
  elevato (5.573.000) ed il relativo ammontare, comprensivo
  della tassa, soprattassa ed interessi è di circa 50
  miliardi.
      Per quanto attiene agli effetti prodotti dalla norma in
  questione, si può ipotizzare che circa un terzo dei 50
  miliardi venga recuperato in seguito a minori spese di
  riscossione ed alla destinazione del personale nelle attività
  per i crediti di maggiore importanza.  La effettiva perdita di
  gettito di circa 36 miliardi può essere imputata nel triennio
  1993-1995 in ragione di 12 miliardi annui.
  Articolo  66, commi da 1 a 20 -  Revisione di
  agevolazioni.
      Descrizione della disciplina vigente.
        1) Riduzione del 50 per cento dell'IRPEG per alcuni
  enti pubblici (aziende di Stato a contabilità pubblica, camere
  di commercio e loro consorzi, consorzi per le aree e nuclei di
  sviluppo industriale, eccetera).
      La stima è stata fatta partendo dal dato relativo ai
  redditi imponibili ad aliquota agevolata risultante dai
  modelli 760 per individuare la quota di reddito relativa a
  questa disposizione.  Il risultato è stato, poi, riportato al
  1993 con un mero adeguamento monetario.
        2) Esenzione del 50 per cento dell'ammontare degli
  interessi da mutui fatti da aziende ed istituti di credito a
  regioni, province e comuni.
      Per la stima è stata utilizzata la voce specifica,
  contenuta nel modello 740/A, "Reddito esente ai fini IRPEG",
  che per il settore del credito è riconducibile alla
  disposizione in oggetto.
        3) Viene introdotta una modifica all'articolo 34, comma
  secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
  del 1972, che consiste nel sostituire il sistema proporzionale
  di detrazione dell'IVA sugli acquisti e sulle importazioni con
  il sistema analitico di detrazione per le operazioni
  imponibili diverse da quelle agricole.  Per le imprese "miste"
  le cessioni di prodotti non agricoli rappresentano circa il 9
 
                              Pag. 57
 
  per cento del totale cessioni, e sono pari a circa 132
  miliardi (dati 1990); considerando la stessa proporzione per
  gli acquisti si ottiene un ammontare di 90 miliardi circa, per
  cui il recupero di imposta sarà pari a circa 40 miliardi (dati
  1990), che rivalutati al 1993 danno luogo ad un gettito di
  circa 50 miliardi su base annua.  Viene altresì modificato il
  comma settimo del citato articolo 34 che prevede l'emissione
  della fattura da parte degli enti, delle cooperative e degli
  altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti.
  Se si ipotizza che i soggetti interessati (circa 200.000 con
  un apporto medio annuo di lire 6 milioni) possano conferire un
  valore complessivo di lire 1.200 miliardi annui e che a detto
  importo possa applicarsi un'aliquota media del 5 per cento, il
  gettito ottenibile su base annua è di 60 miliardi, imputabile
  agli anni 1994 e 1995; per il 1993 l'effetto, riferito al
  secondo semestre, è ridotto al 50 per cento (30 miliardi).
        4) Sostituzione articolo 9 della tabella degli atti
  dell'imposta di registro.
        5) Imposta fissa di registro per atti di banche
  popolari, loro consorzi, casse rurali e società di mutuo
  soccorso.
        6) Differimento trimestrale dei versamenti dell'IVA da
  parte dei contribuenti minori senza previsione di interessi.
  Previsione degli interessi per il maggior periodo di
  differimento rispetto a quello dei versamenti mensili nella
  misura del 9 per cento annuo, come previsto per i rimborsi, e
  possibilità di opzione per versamenti mensili.
      La stima tiene conto dell'imposta dei versamenti
  trimestrali e della maggiorazione dell'1,50 per cento
  (determinata in considerazione di un differimento medio dei
  versamenti trimestrali pari a 2 mesi e del tasso d'interesse
  del 9 per cento applicato per i rimborsi), nonché dei
  prevedibili maggiori versamenti mensili relativi
  all'ottobre-novembre 1993 stimati, in via estremamente
  cautelativa, in lire 100 miliardi (nell'ipotesi che almeno il
  5-6 per cento dei soggetti non eserciti l'opzione
  prevista).
        7) Esenzione per gli IACP dall'imposta sul patrimonio
  netto delle imprese: 70 miliardi per ciascun anno del
  triennio.
  ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 58
 
  Articolo  66, comma 21 -  Operazioni non soggette
  all'IVA.
    Viene operata una estensione, di natura interpretativa,
  delle operazioni non soggette all'IVA effettuate nei confronti
  degli organismi militari NATO per le somministrazioni di acqua
  e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di
  beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi,
  necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali.
    La stima, comprensiva anche degli effetti realtivi
  all'imposta sulla energia elettrica e relativa addizionale, è
  indicata in 3 miliardi per il 1993, anche per tener conto dei
  crediti vantati dagli enti erogatori, ed in 2 miliardi per gli
  anni successivi.
  Articolo  69, comma 2 - lettera  a) - La
  disposizione non comporta oneri.
      Ai fini della valutazione del risultato finanziario netto
  del provvedimento per il 1993, rispetto all'obiettivo
  stabilito dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 498 del
  1992, occorre tener conto dell'emendamento alla Tabella 1 del
  disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del
  bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per
  l'anno finanziario 1993 (atto Senato 1339) che prevede 1200
  miliardi di maggiori entrate in capo al cap. 1040 del bilancio
  dello Stato (imposta sul patrimonio netto delle imprese),
  nonché della disposizione di cui all'articolo 18, comma 8, del
  decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 243 del 1993.
 
                              Pag. 59
 
                     TABELLA RIASSUNTIVA
  ...  (omissis) ...
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0046 RIGINIZ=001 PAGFIN=0059 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=46 PAGEFIN=59 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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