| 1. E' convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia
di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a
detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei
redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992,
n.513, 2 marzo 1993, n.47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo
quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, previsto per i produttori agricoli, per le società per
azioni e in accomandita per azioni, per le società a
responsabilità limitata, per le società di mutua assicurazione
e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno
precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai
360 milioni di lire, e del decreto legge 30 giugno 1993, n.
213.
3. Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e quelle concernenti
l'imposta sul valore aggiunto di cui al numero 21) della
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tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dettate per il
trasferimento di case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, si applicano anche agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle
scritture private autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993,
nonché alle scritture private non autenticate presentate per
la registrazione e alle operazioni effettuate nello stesso
periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data
dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di
fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello
ove è situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia
dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere
nel comune dove è situato l'immobile acquistato altro
fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di
voler adibire tale immobile a propria abitazione
principale.
4. Il termine di centottanta giorni, previsto dall'articolo
2, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è differito
al 15 dicembre 1993, relativamente alla disciplina per
l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di
fognatura e di depurazione e alla disciplina delle tariffe in
materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c)
dello stesso articolo 2, comma 1. Le competenti Commissioni
parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono tenute a pronunciarsi, ai sensi del predetto
articolo 2, comma 1, nel termine di giorni 15 dall'invio dello
schema di decreto legislativo recante la disciplina
suindicata.
5. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel
quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative
vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di
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consumo e relative sanzioni penali e amministrative,
apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie
ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in
relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione
europea.
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