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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14810
DDL3080-0004
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.60 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
Pag. 60 DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  E' convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1993,
  n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia
  di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
  alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
  quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a
  detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la
  disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
  procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei
  redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
  contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
  un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
  disposizioni tributarie.
    2.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
  sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
  giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992,
  n.513, 2 marzo 1993, n.47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo
  quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  633, previsto per i produttori agricoli, per le società per
  azioni e in accomandita per azioni, per le società a
  responsabilità limitata, per le società di mutua assicurazione
  e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno
  precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai
  360 milioni di lire, e del decreto legge 30 giugno 1993, n.
  213.
    3.  Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte
  prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
  l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e quelle concernenti
  l'imposta sul valore aggiunto di cui al numero 21) della
 
                              Pag. 61
 
  tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dettate per il
  trasferimento di case di abitazione non di lusso secondo i
  criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
  agosto 1969, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 218
  del 27 agosto 1969, si applicano anche agli atti pubblici
  formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle
  scritture private autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993,
  nonché alle scritture private non autenticate presentate per
  la registrazione e alle operazioni effettuate nello stesso
  periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data
  dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di
  fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello
  ove è situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia
  dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere
  nel comune dove è situato l'immobile acquistato altro
  fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di
  voler adibire tale immobile a propria abitazione
  principale.
    4.  Il termine di centottanta giorni, previsto dall'articolo
  2, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è differito
  al 15 dicembre 1993, relativamente alla disciplina per
  l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di
  fognatura e di depurazione e alla disciplina delle tariffe in
  materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
  di cui, rispettivamente, alle lettere  b)  e  c)
  dello stesso articolo 2, comma 1.  Le competenti Commissioni
  parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, sono tenute a pronunciarsi, ai sensi del predetto
  articolo 2, comma 1, nel termine di giorni 15 dall'invio dello
  schema di decreto legislativo recante la disciplina
  suindicata.
    5.  Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare,
  entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel
  quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative
  vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di
 
                              Pag. 62
 
  consumo e relative sanzioni penali e amministrative,
  apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie
  ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in
  relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione
  europea.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0004 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0060 RIGINIZ=001 PAGFIN=0062 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=60 PAGEFIN=62 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0004 TIPDOCL DOCTIT0004 NDOC0004



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