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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14814
DDL3080-0008
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.64 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
         (Prodotti soggetti ad accise - Definizioni).
      1.  Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i
  tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22,
  23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le
  disposizioni stabilite dal presente decreto.
      2.  Ai fini del presente decreto si intende per:
          a)  accisa: l'imposizione indiretta sulla
  produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni,
  con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo
  e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
          b)  deposito fiscale: l'impianto in cui vengono
  fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci
  soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di
  accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione
  finanziaria;
          c)  depositario autorizzato: il soggetto titolare
  e responsabile della gestione del deposito fiscale;
          d)  regime sospensivo: il regime fiscale
  applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla
  detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad
  accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del
  verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
          e)  operatore registrato: la persona fisica o
  giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività
  economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime
  sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari
  o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o
  spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di
  accisa;
          f)  operatore non registrato: la persona fisica o
  giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le
  medesime operazioni previste per l'operatore registrato.
      3.  Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente
  decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come
  definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo,
  firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14
  ottobre 1957, n.1203, si intendono inclusi il Principato di
  Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di
  Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi
  i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il
  territorio di Busingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e
  le isole Canarie.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0064 RIGINIZ=005 PAGFIN=0064 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=64 PAGEFIN=64 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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