| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Prodotti soggetti ad accise - Definizioni).
1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i
tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22,
23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le
disposizioni stabilite dal presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) accisa: l'imposizione indiretta sulla
produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni,
con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo
e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono
fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci
soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di
accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione
finanziaria;
c) depositario autorizzato: il soggetto titolare
e responsabile della gestione del deposito fiscale;
d) regime sospensivo: il regime fiscale
applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla
detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad
accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del
verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
e) operatore registrato: la persona fisica o
giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività
economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime
sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari
o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o
spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di
accisa;
f) operatore non registrato: la persona fisica o
giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le
medesime operazioni previste per l'operatore registrato.
3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente
decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come
definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo,
firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14
ottobre 1957, n.1203, si intendono inclusi il Principato di
Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di
Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi
i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il
territorio di Busingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e
le isole Canarie.
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