Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14816
DDL3080-0010
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.65 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
          (Accertamento, liquidazione e pagamento).
      1.  Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere
  accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle
  modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze -
  Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
      2.  La liquidazione dell'imposta si effettua applicando
  alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla
  data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la
  liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti
  l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e
  risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita
  al pubblico vigenti a tale data.  Per gli ammanchi, si
  applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono
  verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato,
  le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
      3.  Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro
  il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in
  consumo.  In caso di ritardo, oltre l'applicazione delle
  indennità e degli interessi di mora, non è consentita
  l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino
  all'estinzione del debito di imposta.  Per l'imposta di consumo
  sul gas metano devono essere osservate le modalità vigenti
  alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia
  i termini per la presentazione della dichiarazione e per il
  pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni
  bimestre solare.  Per i prodotti di importazione l'accisa è
  riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti
  di confine, fermo restando che il pagamento
 
                              Pag. 66
 
  non può essere fissato per un periodo di tempo
  superiore a quello mediamente previsto per i prodotti
  nazionali.  Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui
  tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio
  1963, n.303.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0065 RIGINIZ=022 PAGFIN=0066 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=65 PAGEFIN=66 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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