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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14820
DDL3080-0014
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.68 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
  (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad
                           accisa).
      1.  In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti
  l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della
  circolazione di prodotti in
 
                              Pag. 69
 
  sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto
  previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti
  addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
          a)  l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o
  giuridica che si è resa garante per il trasporto;
          b)  l'accisa è riscossa in Italia se
  l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio
  dello Stato;
          c)  se l'irregolarità o l'infrazione è accertata
  nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo
  in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume
  commessa nel territorio dello Stato;
          d)  se i prodotti spediti dal territorio nazionale
  non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è
  possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in
  consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa
  nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei
  diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di
  spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro
  mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita
  la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che
  l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa
  fuori dal territorio dello Stato;
          e)  se entro tre anni dalla data di rilascio
  del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in
  cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la
  riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa
  eventualmente riscossa viene rimborsata.
      2.  Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad
  irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da
  altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento
  delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare
  le competenti autorità del Paese di provenienza.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0068 RIGINIZ=051 PAGFIN=0069 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=68 PAGEFIN=69 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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