Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14821
DDL3080-0015
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.69 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
                  (Operatore professionale).
      1.  Destinatario di prodotti spediti in regime
  sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di
  deposito fiscale e che, nell'esercizio della attività
  economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della
  merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico
  di finanza competente per territorio.
      2.  L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il
  pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in
  regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle
  forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni
  richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o
  accertamento.
      3.  Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può
  ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta e a
  titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime
  sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta
  una apposita dichiarazione all'ufficio
 
                              Pag. 70
 
  tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il
  pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi
  controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della
  merce ed il pagamento dell'accisa.  Copia della predetta
  dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata
  dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere
  allegata al documento di accompagnamento previsto
  dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.
      4.  Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa
  è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere
  pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno
  lavorativo successivo a quello di arrivo.
      5.  Le disposizioni del presente articolo e quelle
  dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati
  nell'articolo 27, comma 1.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0069 RIGINIZ=035 PAGFIN=0070 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=69 PAGEFIN=70 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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