| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
| |
| (Operatore professionale).
1. Destinatario di prodotti spediti in regime
sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di
deposito fiscale e che, nell'esercizio della attività
economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della
merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico
di finanza competente per territorio.
2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il
pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in
regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle
forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni
richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o
accertamento.
3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può
ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta e a
titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime
sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta
una apposita dichiarazione all'ufficio
Pag. 70
tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il
pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi
controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della
merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta
dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata
dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere
allegata al documento di accompagnamento previsto
dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa
è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere
pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno
lavorativo successivo a quello di arrivo.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati
nell'articolo 27, comma 1.
| |