| 14823 | |
| DDL3080-0017 | |
| Progetto di legge Camera n. 3080
- testo presentato - (DDL11-3080)
| |
| (suddiviso in 89 Unità Documento)
| |
|
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.70 dello stampato)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ...C3080.
TESTIPDL
| |
| ...C3080.
| |
| | |
| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
| |
| Articolo 10.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080
ZZ11 ZZDL
ZZPR
| |
| | |
| | |
| (Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
e già immessi in consumo in altro Stato membro).
1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in
consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo
commerciale nel territorio nazionale.
Pag. 71
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve
avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle
modalità di applicazione stabilite dai competenti organi
comunitari.
3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la
fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione
delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel
luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il
pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le
modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a
quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve
sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare
l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i
casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un
deposito fiscale, né quella di operatore professionale
registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal
rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato,
preventivamente autorizzato secondo le norme di cui
all'articolo 9.
| |
| DATA=930831 FASCID=DDL11-3080
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080
TOTPAG=0150 TOTDOC=0089
NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL
PAGINIZ=0070 RIGINIZ=046 PAGFIN=0071 RIGFIN=023 UPAG=NO
PAGEIN=70 PAGEFIN=71
SORTRES= SORTDDL=308000 00
FASCIDC=11DDL3080
SORTNAV=0308000 000 00000
ZZDDLC3080 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0005
NDOC0005
| |