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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14823
DDL3080-0017
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.70 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
       (Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
       e già immessi in consumo in altro Stato membro).
      1.  Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in
  consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo
  commerciale nel territorio nazionale.
 
                              Pag. 71
 
      2.  La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve
  avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto
  previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle
  modalità di applicazione stabilite dai competenti organi
  comunitari.
      3.  L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la
  fornitura o dal soggetto che la riceve.  Prima della spedizione
  delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione
  all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel
  luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il
  pagamento dell'accisa.  Il pagamento deve avvenire secondo le
  modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a
  quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve
  sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare
  l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
      4.  Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i
  casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un
  deposito fiscale, né quella di operatore professionale
  registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal
  rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato,
  preventivamente autorizzato secondo le norme di cui
  all'articolo 9.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0070 RIGINIZ=046 PAGFIN=0071 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=70 PAGEFIN=71 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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