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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14825
DDL3080-0019
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.72 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
  (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad
                           accisa).
      1.  I prodotti assoggettati ad accisa devono essere
  custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento
  di accompagnamento analogo a quello previsto per la
  circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con
  decreto del Ministro delle finanze.  Per i tabacchi lavorati si
  applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro
  circolazione e detenzione nel territorio nazionale.
      2.  Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia
  degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad
  accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo
  della tenuta del registro di carico e scarico.  Da tali
  adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di
  oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso
  industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad
  eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di
  carburante.
    3.  La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6- bis,
  del decretolegge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in
  deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche
  alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata
  in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma
  dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale.
    4.  Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo
  comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, i
  depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi
  per prodotti di cui alle categorie  a), b)  e  c)  del
  comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0072 RIGINIZ=007 PAGFIN=0072 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=72 PAGEFIN=72 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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