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| DDL3080-0022 | |
| Progetto di legge Camera n. 3080
- testo presentato - (DDL11-3080)
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| (suddiviso in 89 Unità Documento)
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Unità Documento n.22 (che inizia a pag.73 dello stampato)
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| ...C3080.
TESTIPDL
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| ...C3080.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| Articolo 15.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080
ZZ11 ZZDL
ZZPR
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| (Esenzioni).
1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal
pagamento della stessa quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni
diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute
ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle
condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia
parte contraente del trattato del Nord Atlantico, diverse da
quelle nazionali, nonché alle forze armate di cui all'articolo
1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre
1990, per gli usi consentiti;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo
stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali
che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione
dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle
condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa
nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa
fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di
accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve
essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della
Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura
all'uopo prevista.
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| DATA=930831 FASCID=DDL11-3080
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080
TOTPAG=0150 TOTDOC=0089
NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL
PAGINIZ=0073 RIGINIZ=021 PAGFIN=0073 RIGFIN=046 UPAG=NO
PAGEIN=73 PAGEFIN=73
SORTRES= SORTDDL=308000 00
FASCIDC=11DDL3080
SORTNAV=0308000 000 00000
ZZDDLC3080 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0005
NDOC0005
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