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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14828
DDL3080-0022
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.73 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
                         (Esenzioni).
      1.  I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal
  pagamento della stessa quando sono destinati:
          a)  ad essere forniti nel quadro di relazioni
  diplomatiche o consolari;
          b)  ad organizzazioni internazionali riconosciute
  ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle
  condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
          c)  alle forze armate di qualsiasi Stato che sia
  parte contraente del trattato del Nord Atlantico, diverse da
  quelle nazionali, nonché alle forze armate di cui all'articolo
  1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre
  1990, per gli usi consentiti;
          d)  ad essere consumati nel quadro di un accordo
  stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali
  che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione
  dall'imposta sul valore aggiunto.
      2.  Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle
  condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa
  nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa
  fiscale uniforme nell'ambito comunitario.  La stipula di
  accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve
  essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della
  Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura
  all'uopo prevista.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0073 RIGINIZ=021 PAGFIN=0073 RIGFIN=046 UPAG=NO PAGEIN=73 PAGEFIN=73 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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