| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Regimi particolari).
1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e
di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano
sono considerati esclusi dal territorio della Comunità
economica europea.
2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o
destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di
provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e
devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani
con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla
Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa
esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n.1320, e successive
modificazioni.
3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i
prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono
trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle
vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un
viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o
una traversata marittima intracomunitaria.
4. I produttori di vino che producono in media meno di
1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli
produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti
dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla
circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare
gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle
operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli
obblighi prescritti dal regolamento CEE n.986/89 della
Commissione, del 10 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n.L106 del 18 aprile 1989
e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro
di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento,
nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione
di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla
produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda
vitivinicola.
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