Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14829
DDL3080-0023
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.74 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Pag. 74 Articolo 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
                    (Regimi particolari).
      1.  I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e
  di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano
  sono considerati esclusi dal territorio della Comunità
  economica europea.
      2.  Le operazioni relative a prodotti provenienti o
  destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di
  provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e
  devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani
  con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla
  Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa
  esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n.1320, e successive
  modificazioni.
      3.  Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i
  prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono
  trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle
  vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un
  viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o
  una traversata marittima intracomunitaria.
      4.  I produttori di vino che producono in media meno di
  1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli
  produttori.  Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti
  dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla
  circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare
  gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle
  operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli
  obblighi prescritti dal regolamento CEE n.986/89 della
  Commissione, del 10 aprile 1989, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  delle Comunità europee n.L106 del 18 aprile 1989
  e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro
  di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento,
  nonché a sottoporsi a controllo.  Ai fini della qualificazione
  di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla
  produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda
  vitivinicola.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0074 RIGINIZ=001 PAGFIN=0074 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=74 PAGEFIN=74 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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