| 1. La coltivazione di cava e torbiera è subordinata:
a) al rilascio di concessione per i materiali
classificati nella lettera a) dell'articolo 2;
b) al rilascio di concessione da parte dell'ente
proprietario, previa convenzione, ove il giacimento insista su
terreni di proprietà delle regioni, delle province e dei
comuni;
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c) ad autorizzazione regionale per materiali
classificati alla lettera b) dell'articolo 2, rilasciata
al proprietario, all'enfiteuta, all'usufruttuario o loro
aventi causa.
2. A seguito del provvedimento di concessione di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, il giacimento entra
a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente che ha
rilasciato la concessione.
3. In caso di inerzia del comune o della provincia, ove la
regione dichiari la sussistenza di interesse pubblico allo
sfruttamento del giacimento, la regione stessa provvede al
rilascio della concessione per la coltivazione, ferma restando
l'inclusione del giacimento nel patrimonio dell'ente
proprietario.
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