| (Prodotti soggetti ad accisa).
1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti
petroliferi:
a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35),
benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o
gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti
(codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00)
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per autotrazione e per combustione (1) con le aliquote
stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 243;
b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710
00 51 e 2710 00 55):
1) per autotrazione: lire 625.620 per 1.000 litri;
2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1.000
litri;
c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire
90.000 per 1.000 kg (2):
1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o
uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1.000 kg;
d) gas metano (codice NC 2711 29 00):
1) per autotrazione: aliquota zero;
2) per combustione:
usi civili (3) (4);
usi industriali: lire 20 al mc. (5).
(1) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatti
impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15
dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento
fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal
1^ gennaio 1994 ed in misura intera dal 1^ gennaio 1995.
L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti
utilizzati negli impianti centralizzati per usi
industriali.
(2) L'aliquota di lire 90.000 per 1.000kg si riferisce
agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili
densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili
semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto
delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e
secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi
75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per
cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per
cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si
considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91
centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità
(V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno
una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi
quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2
centistokes.
(3) Per il gas metano usato come combustibile per usi
civili fino al 31 dicembre 1993, si applicano le aliquote
previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 784, e dal
decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dal
decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29
aprile 1991, n. 139, e dal decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 202. Dal 1^ gennaio 1994 si applicano le aliquote
stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 243.
(4) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche
gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile e
negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese
industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli
stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta
l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di
altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi
produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi
civili. Non è soggetto ad imposta il metano biologico
destinato agli usi propri dello stesso produttore.
(5) Devono considerarsi compresi negli usi industriali
gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile nel
settore alberghiero o nel teleriscaldamento alimentato da
impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche
tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera b),
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono
utenze civili, e in tutte le attività industriali produttive
di beni e servizi, e nelle attività artigianali ed
agricole.
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2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel
comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in
vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono
assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il
combustibile o il carburante per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707
20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi
il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione
del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712
20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00,
2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43
00 e 2902 44;
l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e
3403 19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come
carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere
utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o
come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei
carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta
prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro
idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o
utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad
eccezione del carbone, della lignite, della torba o di
qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche al
prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione
di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante o come
combustibile per quantitativi superiori a 125.000 tonnellate
annue. L'esenzione per i quantitativi rientranti nel suddetto
limite è accordata, dal 1^ gennaio 1994, agli operatori in
possesso dei requisiti e delle autorizzazioni necessari, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali, sulla base di programmi annuali di produzione
preventivamente autorizzati dagli organi competenti e
approvati dall'amministrazione finanziaria. Per la tassazione
del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attività
di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si
applica il regime concessorio ed autorizzativo previsto dal
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regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
modificazioni.
4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla
temperatura di 15^ Celsius.
5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è
quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee
ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura
combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della
versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.
6. Alle controversie relative alla classificazione dei
prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, per le controversie doganali
con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla
dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui
prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si
verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.
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