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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14833
DDL3080-0027
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.77 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
         (Definizione di stabilimento di produzione).
      1.  Si considera stabilimento di produzione di oli
  minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui
  all'articolo 17, commi 1
 
                              Pag. 78
 
  e 2, sono fabbricati o sottoposti a "trattamento definito" ai
  sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della
  nomenclatura combinata.  Più stabilimenti di produzione, che
  attuano processi di lavorazione tra di loro integrati,
  appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di
  produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano
  nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati
  come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale
  unico.
      2.  Non si considerano, ai fini del presente decreto,
  stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti
  nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti
  all'accisa.
      3.  Non si considera produzione di oli minerali:
        a)  l'operazione nel corso della quale si
  ottengono in via accessoria piccole quantità di oli
  minerali;
        b)  l'operazione nel corso della quale viene
  reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che
  l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a
  quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse
  oggetto di nuova imposizione;
        c)  l'operazione di miscelazione di oli minerali,
  tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno
  stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a
  condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la
  miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che
  sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a
  quello già pagato sui singoli componenti.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0077 RIGINIZ=046 PAGFIN=0078 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=77 PAGEFIN=78 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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