| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Definizione di stabilimento di produzione).
1. Si considera stabilimento di produzione di oli
minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui
all'articolo 17, commi 1
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e 2, sono fabbricati o sottoposti a "trattamento definito" ai
sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della
nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che
attuano processi di lavorazione tra di loro integrati,
appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di
produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano
nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati
come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale
unico.
2. Non si considerano, ai fini del presente decreto,
stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti
nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti
all'accisa.
3. Non si considera produzione di oli minerali:
a) l'operazione nel corso della quale si
ottengono in via accessoria piccole quantità di oli
minerali;
b) l'operazione nel corso della quale viene
reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che
l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a
quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse
oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di oli minerali,
tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno
stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a
condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la
miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che
sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a
quello già pagato sui singoli componenti.
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