| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Impieghi agevolati).
1. Ferme restando le disposizioni previste
dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al
regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi
elencati nella tabella A allegata al presente decreto
sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura
ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, anche mediante
restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere
effettuata con la procedura di accredito prevista
dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella
A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n.989,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964,
n.1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973,
n.32.
2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti
da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in
conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono
essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di
deposito fiscale.
3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati
destinati agli impieghi elencati nella tabella A, numero 6,
allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su
terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa
conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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