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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14837
DDL3080-0031
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.79 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
                           (Vino).
      1.  Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad
  accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.
  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
  applica l'aliquota zero.
      2.  Si intendono per:
          a)  "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai
  codici NC2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti
  alla successiva lettera  b),  aventi:
          1) un titolo alcolometrico effettivo superiore
  all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume,
  purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi
  interamente da fermentazione;
          2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15
  per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché
  siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto
  nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
          b)  "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai
  codici NC220410, 22042110, 22042910 e 2205, che:
          1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a
  "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una
  sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di
  almeno 3bar;
          2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore
  all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume,
  purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi
  interamente da fermentazione.
      3.  E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e
  consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai
  suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna
  attività di vendita.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0031 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0079 RIGINIZ=015 PAGFIN=0079 RIGFIN=046 UPAG=NO PAGEIN=79 PAGEFIN=79 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0031 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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