| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Vino).
1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad
accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
applica l'aliquota zero.
2. Si intendono per:
a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai
codici NC2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti
alla successiva lettera b), aventi:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore
all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume,
purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi
interamente da fermentazione;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15
per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché
siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto
nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
b) "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai
codici NC220410, 22042110, 22042910 e 2205, che:
1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a
"forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una
sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di
almeno 3bar;
2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore
all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume,
purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi
interamente da fermentazione.
3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e
consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai
suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna
attività di vendita.
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