| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Prodotti intermedi).
1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad
accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto
finito.
2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti
di cui ai codici NC2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli
articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo
superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento
in volume.
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3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è
considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata
tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a),
con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento
in volume e che non deriva interamente da fermentazione,
nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo 23, con titolo
alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume
e che non deriva interamente da fermentazione.
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