| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Alcole etilico).
1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con
l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla
temperatura di 20^Celsius.
2. Per alcole etilico si intendono:
a) tutti i prodotti che hanno un titolo
alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume
e che rientrano nei codici NC2207 e 2208, anche quando essi
sono parte di un prodotto di un altro capitolo della
nomenclatura combinata;
b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico
effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano
nei codici NC2204, 2205 e 2206;
c) le bevande spiritose contenenti prodotti
solidi o in soluzione.
3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla
distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione,
delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle
carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di
latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa
è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.
4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e
della sovraimposta di confine sull'alcole e sulle bevande
alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i
soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere
addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale,
con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'articolo
18, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore,
limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei
tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente
evidenziato nella fattura relativa alla cessione.
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