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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14840
DDL3080-0034
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.81 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 25.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
                      (Alcole etilico).
      1.  L'alcole etilico è soggetto ad accisa con
  l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla
  temperatura di 20^Celsius.
      2.  Per alcole etilico si intendono:
          a)  tutti i prodotti che hanno un titolo
  alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume
  e che rientrano nei codici NC2207 e 2208, anche quando essi
  sono parte di un prodotto di un altro capitolo della
  nomenclatura combinata;
          b)  i prodotti che hanno un titolo alcolometrico
  effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano
  nei codici NC2204, 2205 e 2206;
          c)  le bevande spiritose contenenti prodotti
  solidi o in soluzione.
      3.  Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla
  distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione,
  delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle
  carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di
  latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa
  è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.
      4.  I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e
  della sovraimposta di confine sull'alcole e sulle bevande
  alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i
  soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere
  addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale,
  con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'articolo
  18, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore,
  limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei
  tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente
  evidenziato nella fattura relativa alla cessione.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0081 RIGINIZ=011 PAGFIN=0081 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=81 PAGEFIN=81 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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