| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Esenzioni).
1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da
accisa quando sono:
a) denaturati con denaturante generale e
destinati alla vendita;
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b) denaturati con denaturanti speciali approvati
dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione
di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
c) impiegati per la produzione di aceto di cui al
codice NC 2209;
d) impiegati nella fabbricazione di medicinali
secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del
Consiglio, del 26 gennaio 1965;
e) impiegati in un processo di fabbricazione, a
condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
f) impiegati nella produzione di aromi destinati
alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande
analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non
superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di
prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti
alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di
alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg
di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per
100 kg di prodotto per altri prodotti;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove
di produzione necessarie o a fini scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di un
componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente
decreto.
2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite
le modalità e le condizioni per l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo, anche mediante
restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con
la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli
stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le
modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che
vengono ritirati dal mercato perché divenuti non idonei al
consumo umano.
3. Nell'ambito delle modalità e condizioni per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione
di aceto, di cui al codice NC 2209, è assoggettato ad
un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro
alla temperatura di 20^ Celsius.
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