| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Prodotti soggetti ad accisa).
1. Sono considerati tabacchi lavorati:
a) i sigari e i sigaretti;
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b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo.
2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n.76, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
" c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo";
b) nel secondo comma, lettera c), dopo il
numero 2) è aggiunto il seguente: "2- bis) è considerato
tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il
tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del
25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una
larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.".
3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, è sostituito dal seguente: "Con decreto del
Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di
amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede
all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio
fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in
conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.".
4. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane
e imposte indirette è integrato dal Ministro delle finanze che
lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con
funzioni di vice presidente nonché dal segretario generale e
dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Il
predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n.105,
quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29
ottobre 1991, n.358, e dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.287.
5. Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte
indirette è istituita la direzione centrale per l'analisi
merceologica e il laboratorio chimico alla quale è preposto un
dirigente generale di livello C. Sono corrispondentemente
soppressi un posto di funzione di dirigente superiore di
livello D di cui al quadro F della tabella VI allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, come sostituito dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e un posto di quinto
livello della qualifica funzionale di cui alla tabella B
allegato al medesimo decreto legislativo n. 105 del 1990.
6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali
deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio
autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola
pubblicità dell'esposizione della targa regolamentare.
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7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo la parola: "dispone" è
sostituita dalle seguenti: "può disporre";
b) nel secondo periodo le parole: "è raddoppiata"
sono sostituite dalle seguenti: "può essere raddoppiata".
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