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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14843
DDL3080-0037
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.82 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
                (Prodotti soggetti ad accisa).
      1.  Sono considerati tabacchi lavorati:
          a)  i sigari e i sigaretti;
 
                              Pag. 83
 
          b)  le sigarette;
          c)  il tabacco da fumo:
        1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
  arrotolare le sigarette;
          2) gli altri tabacchi da fumo.
      2.  All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n.76, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nel primo comma, la lettera  c)  è
  sostituita dalla seguente:
        " c)  il tabacco da fumo:
          1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
  arrotolare le sigarette;
          2) gli altri tabacchi da fumo";
          b)  nel secondo comma, lettera  c),  dopo il
  numero 2) è aggiunto il seguente: "2- bis)  è considerato
  tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il
  tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del
  25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una
  larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.".
      3.  Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio
  1965, n. 825, è sostituito dal seguente: "Con decreto del
  Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di
  amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede
  all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio
  fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1.  I prezzi di
  vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in
  conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
  importatori.".
      4.  Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane
  e imposte indirette è integrato dal Ministro delle finanze che
  lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con
  funzioni di vice presidente nonché dal segretario generale e
  dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo.  Il
  predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui
  all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n.105,
  quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29
  ottobre 1991, n.358, e dell'articolo 3 del decreto del
  Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.287.
      5.  Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte
  indirette è istituita la direzione centrale per l'analisi
  merceologica e il laboratorio chimico alla quale è preposto un
  dirigente generale di livello C. Sono corrispondentemente
  soppressi un posto di funzione di dirigente superiore di
  livello D di cui al quadro F della tabella VI allegata al
  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
  748, come sostituito dalla tabella A allegata al decreto
  legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e un posto di quinto
  livello della qualifica funzionale di cui alla tabella B
  allegato al medesimo decreto legislativo n. 105 del 1990.
      6.  La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali
  deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio
  autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola
  pubblicità dell'esposizione della targa regolamentare.
 
                              Pag. 84
 
      7.  All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
  1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
  febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          a)  nel primo periodo la parola: "dispone" è
  sostituita dalle seguenti: "può disporre";
          b)  nel secondo periodo le parole: "è raddoppiata"
  sono sostituite dalle seguenti: "può essere raddoppiata".
 
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