| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Competenze del Dipartimento delle dogane e imposte
indirette.
Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni).
1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare
interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione
e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici,
per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari,
l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.
2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli
metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 18 giugno 1986, n.282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.462, si applica
anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal
fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in
carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con
riferimento alla documentazione commerciale emessa per la
scorta delle singole partite di prodotti.
3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale
per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità
ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente
titolo si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3
milioni.
4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1
possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento
con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di
finanza.
5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte
indirette che espleta i servizi di controllo sulla
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del
segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.495.
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6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli
previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni, i funzionari doganali possono
svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti
dall'articolo 20- bis del medesimo decreto.
7. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10-1. I consigli compartimentali sono eletti a
scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive
direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono
presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I
componenti sono rieleggibili.";
b) nell'articolo 13, primo comma, dopo le parole:
"consigli compartimentali" sono aggiunte le seguenti: "ed è
presieduto da un componente eletto tra i membri stessi."; i
commi secondo e terzo sono soppressi.
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