| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Disposizioni transitorie).
1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad
imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del
deposito fiscale.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto esercitano una attività per la quale è
prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente
decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro
trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata
entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte
dell'obbligato del diritto di licenza.
3. Le disposizioni relative alla colorazione o
denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano
ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie
in materia.
4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli
idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n.691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,
n.786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle
finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, del presente
decreto, devono essere osservate le disposizioni del decreto
del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di
provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai
prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei
prescritti registri, con riferimento alla eventuale
documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole
partite di prodotti.
5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo
periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e
gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza
comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti
registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione
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al consumo sulla base della documentazione commerciale
emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.
6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti
dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni
recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel
immesso in consumo fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Nell'ambito del contingente stabilito
dall'articolo 17, comma 3, le ditte che intendono produrre ed
immettere in consumo biodiesel in esenzione da accisa devono
presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, istanza al Ministero delle finanze
dichiarando le quantità di biodiesel già immesse in consumo e
quelle da immettere in consumo fino al 31 dicembre 1993,
allegando la documentazione dalla quale risulti che trattasi
di produzione preventivamente autorizzata dagli organi
competenti ed una fidejussione bancaria o assicurativa per un
importo pari al 20 per cento dell'accisa gravante sul prodotto
petrolifero complessivamente sostituito.
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