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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14851
DDL3080-0045
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.45 (che inizia a pag.89 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 33.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
                 (Disposizioni transitorie).
      1.  Gli impianti che alla data di entrata in vigore del
  presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad
  imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del
  deposito fiscale.
      2.  I soggetti che alla data di entrata in vigore del
  presente decreto esercitano una attività per la quale è
  prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente
  decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro
  trenta giorni dalla predetta data.  La licenza è rilasciata
  entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte
  dell'obbligato del diritto di licenza.
      3.  Le disposizioni relative alla colorazione o
  denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano
  ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie
  in materia.
      4.  Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli
  idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui
  all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n.691,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,
  n.786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle
  finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, del presente
  decreto, devono essere osservate le disposizioni del decreto
  del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n.3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di
  provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai
  prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei
  prescritti registri, con riferimento alla eventuale
  documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole
  partite di prodotti.
      5.  Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo
  periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e
  gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza
  comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti
  registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione
 
                              Pag. 90
 
  al consumo sulla base della documentazione commerciale
  emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.
      6.  Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti
  dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni
  recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla
  data di entrata in vigore del presente decreto.
      7.  Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel
  immesso in consumo fino alla data di entrata in vigore del
  presente decreto.  Nell'ambito del contingente stabilito
  dall'articolo 17, comma 3, le ditte che intendono produrre ed
  immettere in consumo biodiesel in esenzione da accisa devono
  presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
  del presente decreto, istanza al Ministero delle finanze
  dichiarando le quantità di biodiesel già immesse in consumo e
  quelle da immettere in consumo fino al 31 dicembre 1993,
  allegando la documentazione dalla quale risulti che trattasi
  di produzione preventivamente autorizzata dagli organi
  competenti ed una fidejussione bancaria o assicurativa per un
  importo pari al 20 per cento dell'accisa gravante sul prodotto
  petrolifero complessivamente sostituito.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0045 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0089 RIGINIZ=021 PAGFIN=0090 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=89 PAGEFIN=90 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0045 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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