| (Soppressione di imposte).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte:
a) imposta di fabbricazione e corrispondente
sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con
l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere
legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello
zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8
luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.195
del 20 agosto 1924;
b) imposta di fabbricazione e corrispondente
sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe
materie zuccherine di cui
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al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta
sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle
analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del
Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.195 del 20 agosto 1924;
c) imposta di fabbricazione e corrispondente
sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con
l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n.417, e successive
modificazioni;
d) imposta di fabbricazione e corrispondente
sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con
l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n.417, e successive
modificazioni;
e) imposta di fabbricazione e corrispondente
sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni,
istituita con il decretolegge 6 luglio 1974, n.258,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974,
n.393, e successive modificazioni;
f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di
cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
ottobre 1946, n.206;
g) imposta di consumo sul caffè, istituita con
l'articolo 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale
13 maggio 1917, n.736, e successive modificazioni;
h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di
accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con
il decreto-legge 20 aprile 1971, n.163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n.376, e con il
decreto del Presidente della Repubblica 1^ ottobre 1971,
n.1198, e successive modificazioni;
i) imposta erariale di consumo sui prodotti
audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53.
2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948,
n.1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
1948, n.1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1^
luglio 1996.
3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di
zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla
data del 1^ gennaio 1993 dagli esercenti magazzini
commerciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il
rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata
documentazione presentate entro il 1^ febbraio 1993
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
4. E' ammessa la concessione di un credito di imposta da
valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto con le modalità da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui
prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso
commerciale alla data del 1^ gennaio 1993 presso magazzini o
esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta
d'importazione per i prodotti importati direttamente
dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali
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del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per
cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i
prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di
altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo si
considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono
usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano
presentato entro il 1^ febbraio 1993 all'ufficio tecnico di
finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se
prodotta con riserva di integrazione della relativa
documentazione e del valore complessivo degli acquisti di
prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non
viene presa in considerazione ai fini della concessione del
credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20
per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli,
volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a
quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la
sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento
dell'imposta.
5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n.344,
contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del
caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n.393, gli
articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n.693,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n.891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le
imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con
quelle del presente decreto. Sono inoltre soppresse le licenze
previste all'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n.
163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
1971, n. 376, e all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 1^ ottobre 1971, n. 1198.
6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti
principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso
commerciale alla data del 1^ gennaio 1993 presso i magazzini
dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro
delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.39 dell'11
febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai
soggetti interessati che abbiano presentato all'ispettorato
compartimentale dei monopoli di Stato, competente per
territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i
distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla
tenuta del registro di carico e scarico il rimborso
dell'imposta assolta è dovuto nella misura dell'otto per cento
dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto
effettuato nell'anno 1992.
7. Per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulle
giacenze di oli di semi sia tal quali che in semi oleosi,
detenute alla data del 1^ gennaio 1993 in quantità superiore
alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, si
applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso, nella
misura di lire 1.000 per 100 kg di olio di semi raffinato e di
lire 800 per 100 kg di olio di semi greggio o contenuto nei
semi oleosi, è corrisposto sulla base delle istanze e della
allegata documentazione presentate entro il 31 luglio 1993
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
8. La messa in libera pratica di residui di operazioni di
importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in
sospensione temporanea della relativa imposta erariale di
consumo è effettuata, a partire dal 1^ gennaio 1993, in
esenzione dal pagamento dell'imposta stessa.
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