Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14853
DDL3080-0047
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.47 (che inizia a pag.90 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 35.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
                  (Soppressione di imposte).
      1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte:
          a)  imposta di fabbricazione e corrispondente
  sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con
  l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere
  legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello
  zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8
  luglio 1924, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.195
  del 20 agosto 1924;
          b)  imposta di fabbricazione e corrispondente
  sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe
  materie zuccherine di cui
 
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  al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta
  sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle
  analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del
  Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n.195 del 20 agosto 1924;
          c)  imposta di fabbricazione e corrispondente
  sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con
  l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n.417, e successive
  modificazioni;
          d)  imposta di fabbricazione e corrispondente
  sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con
  l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n.417, e successive
  modificazioni;
          e)  imposta di fabbricazione e corrispondente
  sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni,
  istituita con il decretolegge 6 luglio 1974, n.258,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974,
  n.393, e successive modificazioni;
          f)  imposta di consumo sul cacao, sul burro di
  cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il
  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
  ottobre 1946, n.206;
          g)  imposta di consumo sul caffè, istituita con
  l'articolo 1 dell'allegato  A  al decreto luogotenenziale
  13 maggio 1917, n.736, e successive modificazioni;
          h)  imposte di fabbricazione sugli apparecchi di
  accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con
  il decreto-legge 20 aprile 1971, n.163, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n.376, e con il
  decreto del Presidente della Repubblica 1^ ottobre 1971,
  n.1198, e successive modificazioni;
          i)  imposta erariale di consumo sui prodotti
  audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del
  decreto-legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53.
      2.  Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati
  previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948,
  n.1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
  1948, n.1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1^
  luglio 1996.
      3.  Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di
  zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla
  data del 1^ gennaio 1993 dagli esercenti magazzini
  commerciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.  Il
  rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata
  documentazione presentate entro il 1^ febbraio 1993
  all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
      4.  E' ammessa la concessione di un credito di imposta da
  valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle
  persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
  giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul
  valore aggiunto con le modalità da stabilire con decreto del
  Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui
  prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso
  commerciale alla data del 1^ gennaio 1993 presso magazzini o
  esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta
  d'importazione per i prodotti importati direttamente
  dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali
 
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  del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per
  cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i
  prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di
  altre categorie.  Per ciascuna categoria, marca e tipo si
  considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo.  Possono
  usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano
  presentato entro il 1^ febbraio 1993 all'ufficio tecnico di
  finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se
  prodotta con riserva di integrazione della relativa
  documentazione e del valore complessivo degli acquisti di
  prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992.  Non
  viene presa in considerazione ai fini della concessione del
  credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20
  per cento di tale valore.  In caso di dichiarazioni infedeli,
  volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a
  quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la
  sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento
  dell'imposta.
      5.  Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n.344,
  contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del
  caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n.393, gli
  articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n.693,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
  n.891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le
  imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con
  quelle del presente decreto.  Sono inoltre soppresse le licenze
  previste all'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n.
  163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
  1971, n. 376, e all'articolo 3 del decreto del Presidente
  della Repubblica 1^ ottobre 1971, n. 1198.
      6.  Sugli apparecchi di accensione e relative parti
  principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso
  commerciale alla data del 1^ gennaio 1993 presso i magazzini
  dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro
  delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n.113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.39 dell'11
  febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai
  soggetti interessati che abbiano presentato all'ispettorato
  compartimentale dei monopoli di Stato, competente per
  territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993.  Per i
  distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla
  tenuta del registro di carico e scarico il rimborso
  dell'imposta assolta è dovuto nella misura dell'otto per cento
  dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto
  effettuato nell'anno 1992.
      7.  Per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulle
  giacenze di oli di semi sia tal quali che in semi oleosi,
  detenute alla data del 1^ gennaio 1993 in quantità superiore
  alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, si
  applicano le disposizioni dell'articolo 14.  Il rimborso, nella
  misura di lire 1.000 per 100 kg di olio di semi raffinato e di
  lire 800 per 100 kg di olio di semi greggio o contenuto nei
  semi oleosi, è corrisposto sulla base delle istanze e della
  allegata documentazione presentate entro il 31 luglio 1993
  all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
      8.  La messa in libera pratica di residui di operazioni di
  importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in
  sospensione temporanea della relativa imposta erariale di
  consumo è effettuata, a partire dal 1^ gennaio 1993, in
  esenzione dal pagamento dell'imposta stessa.
 
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