| (Modificazione di talune aliquote).
1. Nella tabella A, parte prima, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, il numero 36) è sostituito dal seguente:
"36) vini di uve fresche con esclusione di quelli
liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del
ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);".
2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri
22), 23), 27), 34), 40 e 41); e i numeri 24), 25), 37, 38) e
41- bis) sono sostituiti dai seguenti:
"24) beni, escluse le materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati
di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, e delle costruzioni
rurali di cui al numero 21- bis), e per la realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) dello stesso articolo;
25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati
eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) dello stesso articolo, ceduti
dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate
nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle
scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per
indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla
base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
mediante distributori automatici collocati in stabilimenti,
ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri
edifici destinati a collettività;
41- bis) prestazioni di carattere educativo rese
da cooperative sociali;".
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3. Nella tabella A, parte terza, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633:
a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83),
84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115),
116), 118) e 126);
b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124),
127- terdecies) e 127 quaterdecies) sono sostituiti
dai seguenti:
"24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);
80) preparazioni alimentari non nominate né comprese
altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
natura;
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere
comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas,
gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere
immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di
distribuzione per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti
aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purché la potenza
installata non sia inferiore ad 1Kw; oli minerali greggi, oli
combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per
riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione
degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in
peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come
combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili
impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori
fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi
da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali
non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del
petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli
stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti
chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in
vaso chiuso) inferiore a 55^C, nei quali il distillato a 225^C
sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300^C sia almeno
il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in
gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;";
123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi
per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli
teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attività
circensi e dello spettacolo viaggiante;
124) servizi telefonici per utenze private, compresi
quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a
disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di
comunicazione per utenze residenziali;";
127- terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di
recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere,
agli impianti e agli edifici di cui al numero
127- quinquies);
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127- quaterdecies) prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione
di case di abitazione di cui al numero 127- undecies) e
alla realizzazione degli interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi
quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e
agli edifici di cui al numero 127 quinquies);
c) sono aggiunti i seguenti numeri:
"127- bis) somministrazione di gas metano usato
come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per
produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP)
n.37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di
distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici
di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di
petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127- ter) locazioni di immobili di civile
abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per
la vendita o acquistati per la rivendita;
127- quater) prestazioni di allacciamento alle
reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla
vigente normativa in materia di risparmio energetico;
127- quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre
1964, n.847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre
1971, n.865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed
altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia
elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica ceduti da
imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad
essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai
relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo
1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati
di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;
127- sexies) beni, escluse materie prime e semi
lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli
impianti e degli edifici di cui al numero
127- quinquies);
127- septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere,
degli impianti e degli edifici di cui al numero
127- quinquies);
127- octies) prestazioni dei servizi di assistenza
per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11,
comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, resi
dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
127- novies) prestazioni di trasporto aereo di
persone;
127- decies) francobolli da collezione e
collezioni di francobolli".
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4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è
stabilita nella misura del 12 per cento:
a) per le cessioni e le importazioni di:
1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex
15.17);
2) mosti di uve parzialmente fermentati anche
mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti
di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 -
22.04 - ex 22.05);
3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e
quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole;
vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve
fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze
aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per
cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);
4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex
22.07);
5) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti
oleosi (v.d. 23.04);
6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita
(v.d. ex 33.01);
8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle
specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli
ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati
(v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite,
agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d.
27.14 - B);
11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per
uso didattico;
12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in
qualsiasi forma e grado di lavorazione;
13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva
destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio
nazionale delle ricerche;
14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della
legge 1^ giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni;
15) materie prime e semilavorate per l'edilizia:
materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli;
leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker;
laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per
stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e
laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche
con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli
per recinzione; materiali per pavimentazione interna o
esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in
P.V.C., prodotto ceramico
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cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali
carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico,
piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di
coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili
in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati
bituminosi;
16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988,
n.124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 19
aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei
produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle
aziende agricole;
b) per le prestazioni di servizi aventi per
oggetto:
1) noleggi di film posti in essere nei confronti
degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura
cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre
1965, n.1213, e successive modificazioni;
2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a
titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui
all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n.91;
3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive
degli atleti da parte delle associazioni sportive
dilettantistiche.
5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella
tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono soggette all'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. E'
soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma
4- bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai
impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (vv.dd.
ex 72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex
73.14).
6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici
sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota
del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate
né sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, nel primo
periodo sono soppresse le parole "ed al 27,55 per cento per
quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento" e, nel
secondo periodo, le parole "per 138 quando l'imposta è del
trentotto per cento".
8. All'articolo 74, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
"d) per le prestazioni dei gestori dei posti
telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e
cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la
vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede
magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati
Pag. 98
all'utilizzazione degli apparecchi di
telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario
del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente,
determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;";
b) la lettera e-bis) è abrogata.
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nell'articolo 10:
1) il n. 6) è sostituito dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio
dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo
1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le
operazioni relative alla raccolta delle giuocate;";
2) il n.18) è sostituito dal seguente:
"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle
finanze";
3) è aggiunto il numero 27- ter):
"27- ter) le prestazioni socio-sanitarie, di
assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili,
in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza
sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti,
convenzioni e contratti in genere.";
b) nell'articolo 19, al quarto comma, le parole:
"di quelle indicate ai nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10" sono
sostituite dalle seguenti: "di quelle indicate al n. 11)
dell'articolo 10".
10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di
armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi
militari ed altre attrezzature militari, fatturate e
registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il
31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo
8- bis, commi primo e secondo, dello stesso decreto.
11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti
non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti
conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e
degli altri enti e istituti
Pag. 99
indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n.633, e
successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai
sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n.633,
entro il 31 dicembre 1993.
12. Ai fini del completamento della ricostruzione e della
ristrutturazione degli edifici distrutti o danneggiati per
effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e
nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia,
è concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati,
risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune
competente, un contributo nella misura massima del 19 per
cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA,
relativi all'acquisto di beni utilizzati e alla prestazione di
servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto,
nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici
distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non
può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA,
non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato
dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista
dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n.
48, e successive proroghe. La distruzione o il danneggiamento
deve risultare dall'attestazione prevista dall'articolo 5,
primo comma, lettera c), del decretolegge 5 dicembre
1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1980, n. 875. L'effettiva utilizzazione del materiale
e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione
dell'edificio dovrà risultare da analoga attestazione. Con
decreto del Ministro competente, secondo il decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, di concerto con il Ministro
delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione
del presente comma.
13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1
dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n.
263, relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'IVA
prevista all'articolo 11 del decretolegge 19 settembre 1987,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
1987, n. 470, è differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo
dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni è
riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un
contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato
ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
All'applicazione della presente disposizione provvede, con
proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro.
14. All'articolo 38, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "La delega deve essere in
ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda
delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio
competente" sono sostituite dalle seguenti: "La delega deve
essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda
delegata sita nel territorio dello Stato".
15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i modelli per la delega
prevista dall'articolo 38, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
Pag. 100
1972, n. 633, e successive modificazioni, per evidenziare
l'ufficio ricevente.
16. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154, è soppresso.
17. All'articolo 74, primo comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Lo stesso
regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la
prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza
comunitaria".
18. All'articolo 9, primo comma, n. 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: "o nazionalizzati" sono sostituite dalle seguenti:
"nazionalizzati o comunitari".
19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente
articolo, valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il
1993, in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995
ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediate
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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