Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14856
DDL3080-0050
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.50 (che inizia a pag.93 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 36.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
             (Modificazione di talune aliquote).
      1.  Nella tabella  A,  parte prima, allegata al
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633, il numero 36) è sostituito dal seguente:
        "36) vini di uve fresche con esclusione di quelli
  liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del
  ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);".
      2.  Nella tabella  A,  parte seconda, allegata al
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri
  22), 23), 27), 34), 40 e 41); e i numeri 24), 25), 37, 38) e
  41- bis)  sono sostituiti dai seguenti:
        "24) beni, escluse le materie prime e semilavorate,
  forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati
  di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
  successive modificazioni ed integrazioni, e delle costruzioni
  rurali di cui al numero 21- bis),  e per la realizzazione
  degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della
  legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
  lettere  a)  e  b)  dello stesso articolo;
        25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati
  eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della
  legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
  lettere  a)  e  b)  dello stesso articolo, ceduti
  dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
        37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate
  nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle
  scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per
  indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla
  base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
        38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
  mediante distributori automatici collocati in stabilimenti,
  ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri
  edifici destinati a collettività;
        41- bis)  prestazioni di carattere educativo rese
  da cooperative sociali;".
 
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      3.  Nella tabella  A,  parte terza, allegata al
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633:
          a)  sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83),
  84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115),
  116), 118) e 126);
          b)  i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124),
  127- terdecies)  e 127 quaterdecies)  sono sostituiti
  dai seguenti:
        "24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);
        80) preparazioni alimentari non nominate né comprese
  altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
  natura;
        103) energia elettrica per uso domestico; energia
  elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere
  comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas,
  gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere
  immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di
  distribuzione per essere successivamente erogati;
        104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti
  aromatici impiegati per generare, direttamente o
  indirettamente, energia elettrica, purché la potenza
  installata non sia inferiore ad 1Kw; oli minerali greggi, oli
  combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per
  riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione
  degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in
  peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come
  combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili
  impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori
  fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali,
  laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi
  da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da
  immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali
  non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del
  petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli
  stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti
  chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in
  vaso chiuso) inferiore a 55^C, nei quali il distillato a 225^C
  sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300^C sia almeno
  il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in
  gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;";
        123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi
  per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli
  teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
  spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attività
  circensi e dello spettacolo viaggiante;
        124) servizi telefonici per utenze private, compresi
  quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a
  disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di
  comunicazione per utenze residenziali;";
        127- terdecies)  beni, escluse le materie prime e
  semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di
  recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
  457, esclusi quelli di cui alle lettere  a)  e  b)
  del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere,
  agli impianti e agli edifici di cui al numero
  127- quinquies);
 
                              Pag. 95
 
        127- quaterdecies)  prestazioni di servizi
  dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione
  di case di abitazione di cui al numero 127- undecies)  e
  alla realizzazione degli interventi di recupero di cui
  all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi
  quelli di cui alle lettere  a)  e  b)  del primo comma
  dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e
  agli edifici di cui al numero 127 quinquies);
          c)  sono aggiunti i seguenti numeri:
        "127- bis)  somministrazione di gas metano usato
  come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per
  produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal
  provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP)
  n.37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di
  distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici
  di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di
  petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
  bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
  commercializzazione;
        127- ter)  locazioni di immobili di civile
  abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per
  la vendita o acquistati per la rivendita;
        127- quater)  prestazioni di allacciamento alle
  reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla
  vigente normativa in materia di risparmio energetico;
        127- quinquies)  opere di urbanizzazione primaria e
  secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre
  1964, n.847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre
  1971, n.865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed
  altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
  produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia
  elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica ceduti da
  imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad
  essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai
  relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo
  1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati
  di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
  successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;
        127- sexies)  beni, escluse materie prime e semi
  lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli
  impianti e degli edifici di cui al numero
  127- quinquies);
        127- septies)  prestazioni di servizi dipendenti da
  contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere,
  degli impianti e degli edifici di cui al numero
  127- quinquies);
        127- octies)  prestazioni dei servizi di assistenza
  per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11,
  comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, resi
  dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
  per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
        127- novies)  prestazioni di trasporto aereo di
  persone;
        127- decies)  francobolli da collezione e
  collezioni di francobolli".
 
                              Pag. 96
 
      4.  L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è
  stabilita nella misura del 12 per cento:
          a)  per le cessioni e le importazioni di:
          1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex
  15.17);
          2) mosti di uve parzialmente fermentati anche
  mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti
  di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 -
  22.04 - ex 22.05);
          3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e
  quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole;
  vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve
  fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze
  aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per
  cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);
          4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex
  22.07);
          5) panelli, sansa di olive ed altri residui
  dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
  panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti
  oleosi (v.d. 23.04);
          6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
          7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita
  (v.d. ex 33.01);
          8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
          9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle
  specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
          10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli
  ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati
  (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite,
  agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d.
  27.14 - B);
          11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per
  uso didattico;
          12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in
  qualsiasi forma e grado di lavorazione;
          13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva
  destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio
  nazionale delle ricerche;
          14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della
  legge 1^ giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni;
          15) materie prime e semilavorate per l'edilizia:
  materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli;
  leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker;
  laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per
  stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e
  laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche
  con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli
  per recinzione; materiali per pavimentazione interna o
  esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in
  P.V.C., prodotto ceramico
 
                              Pag. 97
 
  cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali
  carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico,
  piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di
  coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili
  in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati
  bituminosi;
          16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del
  Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988,
  n.124, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.91 del 19
  aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei
  produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle
  aziende agricole;
          b)  per le prestazioni di servizi aventi per
  oggetto:
          1) noleggi di film posti in essere nei confronti
  degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura
  cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre
  1965, n.1213, e successive modificazioni;
          2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a
  titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui
  all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n.91;
          3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive
  degli atleti da parte delle associazioni sportive
  dilettantistiche.
      5.  Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella
  tabella  B  allegata al decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono soggette all'aliquota
  dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento.  E'
  soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma
  4- bis,  del decreto-legge 13 maggio 1991, n.151,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
  n.202.  Per le cessioni e le importazioni degli acciai
  impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore
  aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (vv.dd.
  ex  72.13;  ex  72.14.20;  ex  72.15;  ex
  73.14).
      6.  Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici
  sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota
  del 19 per cento.  Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate
  né sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  633.
      7.  Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, nel primo
  periodo sono soppresse le parole "ed al 27,55 per cento per
  quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento" e, nel
  secondo periodo, le parole "per 138 quando l'imposta è del
  trentotto per cento".
      8.  All'articolo 74, primo comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
  successive modificazioni sono apportate le seguenti
  modifiche:
          a)  la lettera  d)  è sostituita dalla
  seguente:
            "d)  per le prestazioni dei gestori dei posti
  telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e
  cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la
  vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede
  magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati
 
                              Pag. 98
 
  all'utilizzazione degli apparecchi di
  telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario
  del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente,
  determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto
  del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;";
          b)  la lettera  e-bis)  è abrogata.
      9.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le
  seguenti modifiche:
          a)  nell'articolo 10:
          1) il n. 6) è sostituito dal seguente:
          "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
  delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio
  dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo
  1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le
  operazioni relative alla raccolta delle giuocate;";
          2) il n.18) è sostituito dal seguente:
          "18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
  riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
  professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
  dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
  approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e
  successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del
  Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle
  finanze";
          3) è aggiunto il numero 27- ter):
          "27- ter)  le prestazioni socio-sanitarie, di
  assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili,
  in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati
  psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
  disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
  pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
  assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23
  dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza
  sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti,
  convenzioni e contratti in genere.";
          b)  nell'articolo 19, al quarto comma, le parole:
  "di quelle indicate ai nn. 6, 10 e 11 dell'articolo 10" sono
  sostituite dalle seguenti: "di quelle indicate al n. 11)
  dell'articolo 10".
      10.  Per le cessioni e le forniture allo Stato di
  armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi
  militari ed altre attrezzature militari, fatturate e
  registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il
  31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo
  8- bis,  commi primo e secondo, dello stesso decreto.
      11.  Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti
  non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti
  conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e
  degli altri enti e istituti
 
                              Pag. 99
 
  indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del
  Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n.633, e
  successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai
  sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n.633,
  entro il 31 dicembre 1993.
      12.  Ai fini del completamento della ricostruzione e della
  ristrutturazione degli edifici distrutti o danneggiati per
  effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e
  nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia,
  è concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati,
  risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune
  competente, un contributo nella misura massima del 19 per
  cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA,
  relativi all'acquisto di beni utilizzati e alla prestazione di
  servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto,
  nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici
  distrutti o danneggiati.  Il contributo, che in ogni caso non
  può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA,
  non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato
  dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista
  dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n.
  48, e successive proroghe.  La distruzione o il danneggiamento
  deve risultare dall'attestazione prevista dall'articolo 5,
  primo comma, lettera  c),  del decretolegge 5 dicembre
  1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
  dicembre 1980, n. 875.  L'effettiva utilizzazione del materiale
  e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione
  dell'edificio dovrà risultare da analoga attestazione.  Con
  decreto del Ministro competente, secondo il decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, di concerto con il Ministro
  delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione
  del presente comma.
      13.  Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1
  dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n.
  263, relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'IVA
  prevista all'articolo 11 del decretolegge 19 settembre 1987,
  n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
  1987, n. 470, è differito al 29 agosto 1993.  A decorrere dalla
  data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo
  dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni è
  riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un
  contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato
  ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  All'applicazione della presente disposizione provvede, con
  proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il
  Ministro del tesoro.
      14.  All'articolo 38, primo comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
  successive modificazioni, le parole: "La delega deve essere in
  ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda
  delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio
  competente" sono sostituite dalle seguenti: "La delega deve
  essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda
  delegata sita nel territorio dello Stato".
      15.  Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro
  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto i modelli per la delega
  prevista dall'articolo 38, primo comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre
 
                              Pag. 100
 
  1972, n. 633, e successive modificazioni, per evidenziare
  l'ufficio ricevente.
      16.  L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo
  1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
  maggio 1988, n. 154, è soppresso.
      17.  All'articolo 74, primo comma, lettera  b),  del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  633, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Lo stesso
  regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la
  prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza
  comunitaria".
      18.  All'articolo 9, primo comma, n. 9, del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
  parole: "o nazionalizzati" sono sostituite dalle seguenti:
  "nazionalizzati o comunitari".
      19.  All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente
  articolo, valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il
  1993, in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995
  ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediate
  utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
  decreto.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0050 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0093 RIGINIZ=007 PAGFIN=0100 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=93 PAGEFIN=100 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0050 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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