Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14859
DDL3080-0053
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.53 (che inizia a pag.100 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 38.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
                (Acquisti intracomunitari). 
      1.  L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli
  acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio
  dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o
  comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui
  all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, soggetti passivi d'imposta
  nel territorio dello Stato.
      2.  Costituiscono acquisti intracomunitari le
  acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della
  proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli
  stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da
  altro Stato membro dal cedente, nella qualità di
 
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  soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi
  per loro conto.
      3.  Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
        a)  la consegna nel territorio dello Stato, in
  dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni
  prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro
  utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal
  territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo
  d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;
        b)  la introduzione nel territorio dello Stato da
  parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
  provenienti da altro Stato membro.  La disposizione si applica
  anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per
  finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni
  provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto
  in altro Stato membro;
          c)  gli acquisti di cui al comma 2 da parte di
  enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo
  4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n.633, non soggetti passivi d'imposta;
        d)  l'introduzione nel territorio dello Stato da
  parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera  c)
  di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato
  membro;
        e)  gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di
  trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro,
  anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non
  effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
      4.  Agli effetti del comma 3, lettera  e),
  costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza
  superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al
  decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di
  cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw,
  destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le
  imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o
  della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
  mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8- bis,  primo
  comma, lettera  c),  del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; i mezzi di trasporto non si
  considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso
  oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso
  il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima
  immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
  altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre
  cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione
  sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del
  provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
  pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
      5.  Non costituiscono acquisti intracomunitari:
        a)  l'introduzione nel territorio dello Stato di
  beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di
  manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo
  1, comma 3, lettera  h),  del regolamento
 
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  del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n.1999,
  e dell'articolo 18 del regolamento dello stesso Consiglio 25
  luglio 1988, n.2503, se i beni sono successivamente
  trasportati o spediti al committente, soggetto passivo
  d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto
  in altro Stato membro, ovvero fuori del territorio della
  Comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
  temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o
  che, se importati, beneficierebbero della ammissione
  temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
        b)  l'introduzione nel territorio dello Stato, in
  esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
  installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
  conto;
        c)  gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
  trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai
  soggetti indicati nel comma 3, lettera  c),  dai soggetti
  passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a
  norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e dai
  produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso
  decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta
  nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti
  intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma
  3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare
  precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando,
  nell'anno in corso, tale limite non è superato.  L'ammontare
  complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul
  valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di
  trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti
  soggetti ad accisa;
        d)  gli acquisti di beni se il cedente beneficia
  nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
  imprese.
      6.  La disposizione di cui al comma 5, lettera  c),
  non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per
  l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
  dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
  dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente
  ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque
  anteriormente all'effettuazione dell'acquisto.  L'opzione ha
  effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno
  precedente, dal 1^ gennaio dell'anno in corso e, negli altri
  casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia
  revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio
  successivo all'anno nel corso del quale è esercitata,
  sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere
  comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha
  effetto dall'anno in corso.  Per i soggetti di cui all'articolo
  4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n.633, non soggetti passivi d'imposta, la
  revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata
  entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
  La revoca ha effetto dall'anno in corso.
      7.  L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario
  nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo
  d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso
  acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel
  territorio dello Stato a propri cessionari,
 
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  soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4,
  quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n.633, assoggettati all'imposta per gli acquisti
  intracomunitari effettuati, designati per il pagamento
  dell'imposta relativa alla cessione.
      8.  Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
  intracomunitari da parte di commissionari senza
  rappresentanza.
 
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