| (Acquisti intracomunitari).
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli
acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio
dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o
comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui
all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, soggetti passivi d'imposta
nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le
acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della
proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli
stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da
altro Stato membro dal cedente, nella qualità di
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soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi
per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) la consegna nel territorio dello Stato, in
dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni
prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro
utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal
territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo
d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;
b) la introduzione nel territorio dello Stato da
parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica
anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per
finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni
provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto
in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di
enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo
4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.633, non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da
parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c)
di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato
membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro,
anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non
effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e),
costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza
superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al
decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di
cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw,
destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le
imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o
della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8- bis, primo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; i mezzi di trasporto non si
considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso
oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso
il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre
cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione
sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di
beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo
1, comma 3, lettera h), del regolamento
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del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n.1999,
e dell'articolo 18 del regolamento dello stesso Consiglio 25
luglio 1988, n.2503, se i beni sono successivamente
trasportati o spediti al committente, soggetto passivo
d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto
in altro Stato membro, ovvero fuori del territorio della
Comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o
che, se importati, beneficierebbero della ammissione
temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai
soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a
norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e dai
produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso
decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta
nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma
3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare
precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando,
nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare
complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul
valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di
trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti
soggetti ad accisa;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia
nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c),
non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente
ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque
anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha
effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno
precedente, dal 1^ gennaio dell'anno in corso e, negli altri
casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia
revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio
successivo all'anno nel corso del quale è esercitata,
sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere
comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha
effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo
4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.633, non soggetti passivi d'imposta, la
revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata
entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
La revoca ha effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario
nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo
d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso
acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel
territorio dello Stato a propri cessionari,
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soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.633, assoggettati all'imposta per gli acquisti
intracomunitari effettuati, designati per il pagamento
dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza
rappresentanza.
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