| 1. La regione, previa diffida, pronunzia, secondo le
modalità fissate dalla legge regionale, la decadenza
dell'autorizzazione alla coltivazione della cava o torbiera
quando il soggetto autorizzato è inadempiente alle
prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, ovvero
non ha osservato le disposizioni di cui all'articolo 4 della
presente legge.
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