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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14861
DDL3080-0055
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.55 (che inizia a pag.103 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 40.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
    (Territorialità delle operazioni intracomunitarie). 
      1.  Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel
  territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di
  altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi
  degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità
  economica europea, spediti o trasportati dal territorio di
  altro Stato membro nel territorio dello Stato.
      2.  L'acquisto intracomunitario si considera effettuato
  nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto
  d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato
  assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione
  del bene.  E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta
  l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in
  altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di
  successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di
  tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti
  intracomunitari e se il cessionario risulta designato come
  debitore dell'imposta relativa.
      3.  In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
  considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni
  in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni
  spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o
  per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone
  fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non
  hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
  intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con
  esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad
  accisa.  I
 
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  beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro,
  si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale
  ultimo Stato.
      4.  Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
        a)  alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a
  quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
  dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
        b)  alle cessioni di beni, diversi da quelli
  soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato,
  fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore
  a lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato
  superato nell'anno precedente.  La disposizione non opera per
  le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti
  passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per
  l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
      5.  Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e
  le relative prestazioni di intermediazione, si considerano
  effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la
  relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto
  passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si
  considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato
  se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo
  d'imposta.
      6.  In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera
  b),  del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio
  dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato
  membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto
  intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione
  commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello
  Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel
  territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un
  soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.
      7.  Per trasporto intracomunitario di beni si intende il
  trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza
  e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se
  vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello
  Stato in esecuzione di contratti derivati.  Costituiscono,
  altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di
  vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di
  prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi
  provenienti.
      8.  Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle
  indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni
  di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera  d),  del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano
  effettuate nel territorio dello Stato se relative ad
  operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di
  intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro.
  Se il committente della prestazione di intermediazione è
  soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la
  prestazione si considera ivi effettuata ancorché l'operazione
  cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro
  Stato membro.
 
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      9.  Non si considerano effettuate nel territorio dello
  Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41
  nonché le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle
  accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi
  5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato
  membro.
 
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