| (Cessioni intracomunitarie non imponibili).
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni,
trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro,
dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei
confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti,
associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera
del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione,
assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non
si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti
soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati
nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente
decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta
sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato
membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le
cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili
se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in
conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad
accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel
territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari
ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti
intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione
della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni
di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o
assiemare ai sensi della successiva lettera c). La
disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle
cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato
nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso
lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al
riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo
28- ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n.
388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n.
680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione
per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente
ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque
anteriormente all'effettuazione della prima operazione non
imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1^ gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è
esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso,
fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel
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corso del quale è esercitata; la revoca deve essere
comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha
effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro
di beni destinati ad essere ivi installati, montati o
assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a) la consegna in dipendenza di contratti
d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato
membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi
per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel
territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie
o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai
committenti o da terzi per loro conto;
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o
spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti,
ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio
di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è
soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto,
in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo
comma 3 di beni ivi esistenti.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c),
non si applica per i beni inviati in altro Stato membro,
oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o
per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di
prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero
della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi
doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8,
8- bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1
e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell'articolo
40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini
della determinazione della percentuale e dei limiti ivi
considerati.
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