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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14862
DDL3080-0056
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.56 (che inizia a pag.105 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 41.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
        (Cessioni intracomunitarie non imponibili). 
      1.  Costituiscono cessioni non imponibili:
          a)  le cessioni a titolo oneroso di beni,
  trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro,
  dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei
  confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti,
  associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4,
  quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni
  possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera
  del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione,
  assiemaggio o adattamento ad altri beni.  La disposizione non
  si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti
  soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati
  nell'articolo 38, comma 5, lettera  c),  del presente
  decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta
  sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato
  membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le
  cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili
  se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in
  conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
          b)  le cessioni in base a cataloghi, per
  corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad
  accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel
  territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari
  ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti
  intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione
  della stessa.  La disposizione non si applica per le cessioni
  di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o
  assiemare ai sensi della successiva lettera  c).  La
  disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle
  cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato
  nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso
  lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al
  riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo
  28- ter,  B, comma 2, della direttiva del Consiglio n.
  388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n.
  680/CEE del 16 dicembre 1991.  In tal caso è ammessa l'opzione
  per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro
  dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
  dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente
  ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque
  anteriormente all'effettuazione della prima operazione non
  imponibile.  L'opzione ha effetto, se esercitata nella
  dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1^ gennaio
  dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è
  esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso,
  fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel
 
                              Pag. 106
 
  corso del quale è esercitata; la revoca deve essere
  comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha
  effetto dall'anno in corso;
          c)  le cessioni, con spedizione o trasporto dal
  territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro
  di beni destinati ad essere ivi installati, montati o
  assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
      2.  Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
  lettera  a):
          a)  la consegna in dipendenza di contratti
  d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato
  membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi
  per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel
  territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie
  o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai
  committenti o da terzi per loro conto;
          b)  le cessioni a titolo oneroso di mezzi di
  trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o
  spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti,
  ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio
  di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è
  soggetto passivo d'imposta;
          c)  l'invio di beni nel territorio di altro Stato
  membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
  passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto,
  in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo
  comma 3 di beni ivi esistenti.
      3.  La disposizione di cui al comma 2, lettera  c),
  non si applica per i beni inviati in altro Stato membro,
  oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
  usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera  a),  o
  per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di
  prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero
  della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi
  doganali.
      4.  Agli effetti del secondo comma degli articoli 8,
  8- bis  e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1
  e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell'articolo
  40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini
  della determinazione della percentuale e dei limiti ivi
  considerati.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0056 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0105 RIGINIZ=008 PAGFIN=0106 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=105 PAGEFIN=106 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0056 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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