| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Base imponibile ed aliquota).
1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base
imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli
articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la
base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta
o esigibile in dipendenza dell'acquisto.
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo
40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare
assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del
bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del
giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione
dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data
della fattura.
4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica
l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.633.
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