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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14868
DDL3080-0062
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.62 (che inizia a pag.109 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 47.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
    (Registrazione delle operazioni intracomunitarie). 
      1.  Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di
  cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere  a)  e  b),
  e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo
  periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello
  stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di
  ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro
  quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di
  cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della
 
                              Pag. 110
 
  Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, secondo l'ordine della
  numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle
  operazioni espresso in valuta estera.  Le fatture di cui
  all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese
  di emissione.  Le fatture devono essere annotate anche nel
  registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto,
  distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non
  anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui
  all'articolo 23 dello stesso decreto.
      2.  I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono
  annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al
  successivo articolo 24 anziché in quello delle fatture emesse,
  ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle
  modalità indicate nel comma 1.
      3.  I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa
  loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del
  presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a
  norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n.633 del 1972,
  entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in
  possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture
  di cui all'articolo 46, comma 5.
      4.  Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie
  di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate
  distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
  secondo l'ordine della numerazione.
      5.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano
  alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui
  all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente
  un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0062 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0109 RIGINIZ=048 PAGFIN=0110 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=109 PAGEFIN=110 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0062 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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